4. In ordine all’ulteriore questione sollevata dal ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell’imputato, ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone, in modo rigoroso, l’incompletezza o l’incoerenza (Sez. U., 12-7-2005, Mannino). Il giudice d’appello puo’ infatti pervenire ad una ricostruzione del fatto difforme da quella effettuata dal giudice di primo grado ma, in tal caso, ha l’onere di tener conto delle valutazioni di quest’ultimo e di indicare le ragioni per le quali intenda discostarsene (Cass., n. 37094 del 7-7-2008). Non e’ invece consentito al giudice di secondo grado ribaltare l’epilogo decisorio sulla base di un iter logico-giuridico del tutto avulso dal percorso argomentativo esperito dal giudice di prime cure. Ove l’apparato giustificativo della sentenza di secondo grado sia dunque caratterizzato da un autonomo itinerario concettuale, senza un serrato confronto con le argomentazioni poste a base della pronuncia assolutoria emessa dal primo giudice, la sentenza di condanna potra’ essere annullata nel giudizio di legittimita’.
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ribaltato l’epilogo decisorio sulla base di un’accurata confutazione delle argomentazioni formulate dal Tribunale, incentrate, in particolare, come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado, sull’insussistenza del rapporto di causalita’ tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento, considerata, segnatamente, la mancata prova certa della legittimita’ della presenza del (OMISSIS) sul luogo di lavoro, al momento dell’infortunio. Abbiamo, in precedenza, visto come la questione relativa all’orario di lavoro del (OMISSIS) sia stata correttamente affrontata dalla Corte d’appello, la quale ha, inoltre, evidenziato la correlazione eziologica fra la condotta omissiva del datore di lavoro e la verificazione dell’evento, sottolineando che, ove fossero state rispettate le cautele antinfortunistiche relative alla valutazione del rischio e all’apposizione di idonea segnaletica, l’evento non si sarebbe verificato. Il giudice a quo ha pertanto correttamente proceduto alla formulazione del giudizio controfattuale, snodo obbligato per l’affermazione del nesso di condizionalita’ necessaria e ha poi escluso l’abnormita’ del comportamento del lavoratore, nei termini poc’anzi analizzati. Trattasi, come si vede, di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l’itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. D’altronde, dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa e’ manifestamente carente di logica e non gia’ opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U. 19-6-1996, Di Francesco, Rv 205621). Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa – e, per il ricorrente, piu’ adeguata – valutazione delle risultanze processuali (Sez. U.,30-4-1997, Dessimone, Rv. 207941).
4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che si ritiene congruo liquidare in Euro 2500, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in Euro 2500, oltre agli accessori di leggeLe responsabilità del datore di lavoro/responsabile sicurezza per gli infortuni sussiste anche quando il lavoratore infortunato sia stato imprudente, disattento o negligente e anche nel caso in cui non avrebbe nemmeno dovuto essere presente sul luogo di lavoro/dell’incidente.Le responsabilità del datore di lavoro/responsabile sicurezza per gli infortuni sussiste anche quando il lavoratore infortunato sia stato imprudente, disattento o negligente e anche nel caso in cui non avrebbe nemmeno dovuto essere presente sul luogo di lavoro/dell’incidente.
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