Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 13 aprile 2018, n. 16545.

Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinche’ lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, cosi’ come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili.

Sentenza 13 aprile 2018, n. 16545
Data udienza 13 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. S. – Presidente

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 13/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE STEFANO;

lette le conclusioni del P.G. Dott. PINELLI Mario che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha accolto il reclamo proposto nell’interesse di (OMISSIS), avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza dell’Aquila del 20 maggio 2015, volto a ottenere il rimedio risarcitorio di cui all’articolo 35-ter Ord. Pen. per il periodo di detenzione subito in varie carceri dove il medesimo e’ stato ristretto in espiazione dell’ergastolo, liquidando la somma di Euro 30.872 per complessivi 3.859 giorni di detenzione trascorsa in condizioni degradanti e inumane.

2. Ricorre il Ministero della giustizia, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:

– la violazione del criterio di competenza stabilito dall’articolo 35-ter Ord. Pen., commi 1 e 2, secondo il quale, ferma restando la astratta legittimita’ della domanda del rimedio risarcitorio presentata dal condannato in espiazione dell’ergastolo, l’azione doveva essere proposta innanzi al giudice civile con riguardo alla competenza di detto giudice derivante dalla impossibilita’ di procedere alla decurtazione della pena in forza del criterio di ragguaglio indicato dalla legge, questa invece rientrante nella competenza della magistratura di sorveglianza;

– la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di una lesione risarcibile derivante dall’assenza di privacy dei servizi igienici annessi alla cella di detenzione presso il carcere di (OMISSIS), nonche’ per l’erronea decurtazione della superficie occupata dal mobile sito dallo spazio utile della cella del carcere di (OMISSIS) perche’ si tratta di un arredo avente funzione di comodita’ per il detenuto.

3. Il difensore di (OMISSIS) ha depositato memoria in data 8 marzo 2018 con la quale contesta l’ammissibilita’ e la fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Ministero della giustizia e’ fondato unicamente con riguardo al periodo di detenzione in cella singola presso il carcere di (OMISSIS).

1.1. La memoria presentata in data 8/03/2018 nell’interesse di (OMISSIS) e’ irricevibile perche’ tardiva; si tratta, in effetti, di una memoria con la quale si contrasta il ricorso, sicche’ la stessa doveva essere depositata quindici giorni prima dell’udienza.

2. La questione di competenza e’ inammissibile poiche’ introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimita’ con il ricorso presentato nell’interesse dall’amministrazione che, pur avendo ricevuto regolare avviso della fissazione delle udienze camerali del procedimento di merito (come attestato nell’ordinanza impugnata e verificato da questa Corte di legittimita’), non ha ritenuto di parteciparvi, cosi’ rinunciando ad eccepire tempestivamente la questione di competenza.

2.1. In proposito e’ utile ricordare il costante orientamento di legittimita’ secondo il quale nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, mancando l’udienza preliminare, le eventuali questioni di competenza vanno proposte, a pena di decadenza, solo in apertura di udienza; cio’ in applicazione della norma di carattere generale dettata dall’articolo 21 c.p.p., comma 2, secondo cui l’incompetenza per territorio e’ rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491 c.p.p., comma 1, (Sez. 1, n. 3850 del 26/06/1998, Anzani, Rv. 211452, seguita da: Sez. 1, n. 3781 del 24/05/2000, Bindi, Rv. 216675; Sez. 1, n. 44388 del 14/11/2001, Incalza, Rv. 220472; Sez. 1, n. 40388 del 10/04/2002, Pellegrino, Rv. 222757).

3. Nel merito la questione e’, peraltro, infondata poiche’ in ragione dello stato di detenzione, al quale secondo la costante giurisprudenza di legittimita’ deve essere parificata l’espiazione con una misura alternativa (Sez. 1, n. 47052 del 18/05/2017, Fazio, Rv. 271129) o con una misura cautelare (Sez. 1, n. 35122 del 14/06/2017, Lo Monaco, Rv. 271038), la competenza a conoscere del rimedio risarcitorio spetta alla magistratura di sorveglianza, allo scopo di assicurare la facile accessibilita’ da parte del condannato.

3.1. Sul punto, in ogni caso, deve essere evidenziato il chiaro principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2016 in tema di accesso alla tutela risarcitoria in favore del condannato alla pena dell’ergastolo.

La Corte Costituzionale ha sostanzialmente adottato una lettura della disposizione interna – altrimenti incostituzionale anche in riferimento ai contenuti dell’articolo 13 Conv. EDU – tesa al recupero della autonomia funzionale del rimedio monetario di cui all’articolo 35-ter Ord. Pen., comma 2.

E’ certamente utile riportare un significativo passaggio dell’argomentare del giudice delle leggi: “Il giudice a quo muove dall’idea che, nel testo della disposizione impugnata, “(l)’uso dell’avverbio “altresi'” e l’espressione “residuo periodo” dissolv(a)no ogni dubbio sul ruolo solo “complementare” delle somme di denaro liquidabili dal magistrato di sorveglianza”, sicche’ il rimedio pecuniario non sarebbe “approdo consentito al magistrato di sorveglianza “per l’intero” ma solo per la parte “residua” non coperta da una pena che, per limiti oggettivi, si riveli “incapiente””. Tuttavia, l’ultimo periodo della L. n. 354 del 1975, articolo 35-ter, comma 2, stabilisce che il risarcimento del danno in forma pecuniaria spetta anche nel caso in cui non e’ ammessa la riduzione di pena, perche’ il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane e’ stato inferiore a quindici giorni, e percio’ prevede espressamente la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento economico, pure in mancanza di qualsiasi collegamento con un’effettiva riduzione del periodo detentivo. E’ percio’ direttamente nella lettera della disposizione impugnata che l’interprete rinviene il criterio logico per risolvere il caso sottoposto all’attenzione del giudice rimettente. Il legislatore, introducendo il ristoro economico, si e’ preoccupato di coordinarlo con il rimedio della riduzione di pena, specificando, per mezzo delle espressioni letterali ricordate dallo stesso rimettente, quando e come al secondo subentra il primo. E’ a questo scopo che l’articolo 35-ter Ord. Pen., comma 2 reca indicazioni linguistiche di mero appoggio al comma 1. Con tali indicazioni la disposizione ha anche la funzione di stabilire la priorita’ del rimedio costituito dalla riduzione di pena. Priorita’ che non puo’ significare pero’ preclusione nel caso in cui non ci sia alcuna detrazione da operare. Al di fuori dell’ipotesi del coordinamento tra i rimedi del primo e quelli dell’articolo 35-ter Ord. Pen., comma 2 impugnato resta la piena autonomia del ristoro economico, appunto confermata dall’ultimo periodo del comma 2 sopra ricordato”.

3.2. Dunque in virtu’ di tale approdo, e’ del tutto evidente che – in una interpretazione costituzionalmente orientata – la previsione dell’articolo 35-ter Ord. Pen., comma 2, secondo periodo, va letta come l’introduzione di un rimedio pecuniario alternativo in tutte le ipotesi in cui, in presenza del trattamento non conforme, non vi sia la possibilita’ – per il Magistrato di Sorveglianza – di operare una immediata riduzione di pena.

4. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso nella parte in cui denuncia l’errata applicazione della legge e il vizio della motivazione con riguardo al periodo di detenzione subito in cella singola da (OMISSIS) presso il carcere di (OMISSIS).

4.1. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto condizione di detenzione inumana e degradante quella in cui si e’ trovato il detenuto che ha occupato da solo una cella della superficie di mq. 7,70, con servizi igienici a vista separati da una tenda plastificata scorrevole, poiche’ (OMISSIS) e’ stato costretto a vivere, dormire e mangiare nello stesso spazio ove era presente il servizio igienico.

4.2. Il provvedimento risulta insufficientemente e illogicamente motivato, poiche’ il Tribunale di sorveglianza non ha indicato in cosa sia effettivamente consistita la condizione inumana, risultando contraddittoriamente affermata la esistenza di una separazione, seppure mobile, dello spazio dedicato al servizio igienico, risultando nel complesso garantita, in ragione della riservatezza della cella singola, la privacy del detenuto.

5. E’, di contro, infondato il secondo motivo di ricorso che denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al periodo di detenzione presso il carcere di (OMISSIS) per essere stata erroneamente sottratta dallo spazio fruibile la superficie occupata dal mobile.

5.1. Il provvedimento impugnato e’, sul punto, del tutto conforme ai principi enunciati da questa Corte di legittimita’ con riguardo alla determinazione dello spazio fruibile.

Il Collegio, che condivide l’orientamento ponderatamente espresso da questa Corte di legittimita’, secondo il quale “ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinche’ lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, cosi’ come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili” (Sez. 1, Sentenza n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231), non puo’ fare a meno di notare che, nel caso oggetto del giudizio, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente detratto la superficie del mobile, in quanto arredo fisso, dalla complessiva superficie utilizzabile per il movimento, con conseguente sussistenza della violazione dell’articolo 3 della Convenzione EDU.

6. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza limitatamente al periodo di detenzione in cella singola presso il carcere di (OMISSIS).

Il ricorso e’, nel resto, infondato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al periodo di detenzione in cella singola presso il carcere di (OMISSIS) e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila. Rigetta nel resto il ricorso.

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