L’ordinanza che dichiara l’incompetenza del Giudice adito ha natura decisoria e, pertanto, il Giudice che la pronuncia ha l’obbligo di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 9 aprile 2018, n. 8611.

L’ordinanza che dichiara l’incompetenza del Giudice adito ha natura decisoria e, pertanto, il Giudice che la pronuncia ha l’obbligo di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.

Ordinanza 9 aprile 2018, n. 8611
Data udienza 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17648-2017 RG. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CHIETI, depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale BASILE Tommaso, che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Chieti Sezione Distaccata di Ortona.

PREMESSO

che il Tribunale Ordinario di Chieti-Sezione distaccata di Ortona, decidendo sulla domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) aventi ad oggetto l’accertamento della indebita appropriazione da parte dei convenuti di somme di pertinenza esclusiva della madre dei (OMISSIS), successivamente deceduta, ed appartenenti, pertanto all’asse ereditario, nonche’ sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti dei medesimi convenuti, con ordinanza depositata in data 1.6.2017, ha accolto la eccezione di incompetenza formulata dai convenuti ed ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pescara, rilevando che la causa aveva natura ereditaria e dunque trovava applicazione il criterio di radicamento della competenza previsto dall’articolo 22 c.p.c., comma 1, n. 1) in relazione al luogo di apertura della successione;

– che la ordinanza declinatoria della competenza e’ stata ritualmente impugnata con regolamento necessario ex articolo 42 c.p.c. da (OMISSIS) con atto notificato alle controparti in data 4.7.2017

– che (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno depositato memorie difensive;

– che il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della competenza del Tribunale Ordinario di Chieti.

RITENUTO

– che pur non avendo il Giudice istruttore previamente invitato le parti a precisare le conclusioni, osserva il Collegio che tale omissione integra un vizio processuale che non ridonda nella nullita’ – per lesione del diritto di difesa della ricorrente – del provvedimento dichiarativo della incompetenza, atteso che detto provvedimento emesso nella forma della ordinanza, in quanto idoneo a definire il giudizio avanti il Giudice che lo ha pronunciato, per essere rimosso deve, comunque, essere impugnato con il mezzo tipico del regolamento necessario di competenza previsto dall’ordinamento processuale (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16005 del 21/07/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23095 del 10/10/2013);

– che il rilievo di parte ricorrente secondo cui il Giudice pronunciando sulla competenza non avrebbe potuto condannare alle spese ex articolo 91 c.p.c., presupponendo tale condanna un provvedimento definitivo adottato nella “forma della sentenza”, e’ destituito di pregio, tenuto conto: a) che la condanna alle spese ex articolo 91 c.p.c. implica la soccombenza e questa si determina in relazione all’esito della “decisione del giudizio”: ne segue che e’ alla natura sostanziale e non alla forma del provvedimento giurisdizionale che occorre avere riferimento, atteso che, se il provvedimento risulta idoneo a definire il giudizio, rivestendo pertanto i caratteri della decisorieta’ e definitivita’ (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23727 del 19/11/2015; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 3122 del 07/02/2017; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7010 del 17/03/2017), insorge allora l’obbligo del Giudice di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, in tal senso dovendo intendersi il riferimento alla “sentenza che chiude il processo” contenuto nell’articolo 91 c.p.c., comma 1 a seguito della soppressione del periodo “eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza” operata dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 10, ai soli fini di coordinamento con la forma di ordinanza prevista a seguito delle modifiche disposte dalla stessa legge all’articolo 42 e articolo 279 c.p.c., comma 1, (Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23359 del 09/11/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21565 del 18/10/2011); b) la forma della “ordinanza” espressamente individuata dall’articolo 279 c.p.c., comma 1, per la pronuncia sulla questione pregiudiziale di competenza, non impedisce affatto di riconoscere al provvedimento declinatorio della competenza dal Giudice adito natura decisoria, come peraltro chiaramente evincibile dalla stessa norma processuale laddove distingue nettamente le ordinanze che attengono alla “istruzione del giudizio” con le quali il Giudice provvede “senza definire il giudizio”, dalle ordinanze concernenti la competenza con le quali il Giudice “decide” sulla questione pregiudiziale definendo il giudizio – in tal caso dovendo regolare le spese di lite ex articolo 91 c.p.c. – ovvero, se non definisce il giudizio (in quanto rigetta la eccezione ed afferma la propria competenza), impartisce i provvedimenti necessari alla ulteriore istruzione; c) la natura decisoria della ordinanza che dichiara la incompetenza del Giudice adito e’ palesata inequivocamente dalla collocazione del rimedio del regolamento di competenza tra i mezzi di impugnazione in senso stretto ex articolo 323 c.p.c., e dalla efficacia cd. panprocessuale ex articolo 44 c.p.c. che esplica la declaratoria di incompetenza non impugnata con regolamento; d) ne’ sussiste la difficolta’ pratica prospettata dalla parte ricorrente secondo cui la parte soccombente sulla pronuncia declinatoria della competenza, rivelatasi errata all’esito del giudizio per regolamento necessario, non potrebbe piu’ recuperare le spese alle quali era stata condannata dal Giudice a quo: ed infatti, secondo i principi propri del giudizio impugnatorio, alla parte che abbia impugnato con regolamento di competenza la ordinanza di incompetenza, con esito favorevole, dovranno comunque essere riliquidate, dal Giudice di merito – dichiarato competente ed avanti al quale prosegue il giudizio riassunto – le spese dell’intero giudizio: essendo appena il caso di rilevare come la liquidazione delle spese di lite contenuta nel provvedimento di incompetenza annullato costituisca mera “statuizione dipendente” che viene travolta con l’annullamento del provvedimento impugnato (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 10636 del 09/05/2007);

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *