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Come si evince dalla sentenza impugnata, l’assunzione di un saldo iniziale pari a zero quale base di calcolo per la ricostruzione dell’andamento del conto corrente nel periodo 1 gennaio 1987-31 gennaio 2005, pur avendo avuto luogo in accoglimento di un motivo di gravame specificamente formulato dall’appellante, non ha comportato l’introduzione nel giudizio di un nuovo tema d’indagine, trattandosi di una questione gia’ emersa in primo grado, a seguito della constatazione, compiuta dal c.t.u., della mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo precedente, nonche’ al rilievo della tardiva produzione degli stessi, che, impedendo la rielaborazione contabile dell’intero sviluppo del rapporto, aveva indotto il Tribunale a ritenere non provata la pretesa restitutoria dell’attrice. La mancata contestazione, da parte dell’attrice, del saldo iniziale risultante dagli estratti conto prodotti in primo grado non comportava d’altronde alcuna preclusione in sede di gravame, dal momento che l’onere di contestazione si riferisce soltanto alle allegazioni in fatto della controparte e non anche ai documenti dalla stessa prodotti, rispetto ai quali e’ configurabile soltanto l’onere dell’eventuale disconoscimento, nei casi e nei modi di cui all’articolo 214 cod. proc. civ., o quello di proporre (quando occorra) querela di falso, ferma restando la facolta’ delle parti di metterne in discussione in qualsiasi momento la significativita’ o la valenza probatoria, suscettibile comunque di autonoma valutazione da parte del giudice (cfr. Cass., Sez. 3, 21/06/2016, n. 12748; Cass., Sez. 6, 6/04/2016, n. 6606).
9.1. Tale valutazione nella specie viene contestata in virtu’ dell’assunto secondo cui, attraverso la riduzione a zero del saldo iniziale risultante al 1 gennaio 1987, la Corte di merito avrebbe dato per scontata, o comunque presunta, l’avvenuta applicazione delle clausole dichiarate illegittime anche nel periodo precedente, senza che l’attrice, alla quale incombeva il relativo onere, avesse fornito alcun indizio o elemento di prova al riguardo.
Senonche’, dall’iter argomentativo svolto nella sentenza impugnata non emerge alcuna traccia del ricorso ad una siffatta presunzione, in quanto la Corte di merito, dopo aver escluso la possibilita’ di far derivare dall’impossibilita’ di ricostruire l’andamento del conto nel periodo anteriore al 1 gennaio 1987 “una sorta di sanatoria degli addebiti illegittimi verosimilmente operati dall’Istituto di credito in tale periodo”, non ne ha tratto alcuna conseguenza sul piano logico, avendo rifiutato di considerare provato, sia pure in via indiretta, il maggior credito fatto valere dall’attrice sulla base del predetto assunto, ed avendo evidenziato l’idoneita’ del c.d. saldo zero a sopperire all’inadempimento degli oneri probatori incombenti alle parti.
9.2. Nel contestare tale conclusione, il ricorrente ribadisce ancora una volta l’insufficienza degli elementi forniti dall’attrice, a fronte della mancata contestazione degli estratti conto, senza considerare che tale comportamento, mentre in sede processuale non sottrae tali documenti alla prudente valutazione del giudice, in funzione della libera formazione del suo convincimento, sotto il profilo sostanziale non preclude la formulazione di censure concernenti la validita’ e l’efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti alle operazioni annotate. Nell’insistere sull’avvenuta inversione dell’onere probatorio, il ricorrente contesta infine l’applicabilita’ del principio di vicinanza della prova e la rilevanza del proprio obbligo di conservare le scritture contabili, omettendo di rilevare che il primo non risulta neppure menzionato nella sentenza impugnata, mentre il secondo e’ richiamato soltanto marginalmente: in tal modo esso dimostra di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione delle prove, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte a fondamento della decisione (cfr. Cass., Sez. 1, 4/11/2013, n. 24679; Cass., Sez. 5, 16/12/2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 18/03/2011, n. 6288).
10. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 2698 cod. civ., nonche’ l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel porre a carico di esso convenuto l’onere di provare il saldo iniziale, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dello articolo 8, comma 4, del contratto di conto corrente, che attribuiva efficacia di piena prova alle scritture contabili della banca.
10.1. Il motivo e’ infondato.
L’efficacia di piena prova che il contratto di conto corrente attribuisce alle scritture contabili della banca non puo’ essere infatti estesa agli estratti conto, i quali non possono essere inclusi tra le scritture contabili, costituendo semplici attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito e a debito che ne derivano, la cui sottoposizione ad un’autonoma disciplina, dettata dall’articolo 1832 cod. civ. e dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 50 che ne circoscrivono l’efficacia probatoria a determinate ipotesi, subordinandola a specifici adempimenti, impediscono di attribuirvi la medesima valenza delle predette scritture.
11. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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