Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 novembre 2017, n. 53135. La convivenza stabile tra due partner, di cui uno minore di anni 16, che compiono atti sessuali consenzienti integra un elemento costitutivo del delitto punito dall’art. 609 quater, comma 1, n. 2, c.p.

La convivenza stabile tra due partner, di cui uno minore di anni 16, che compiono atti sessuali consenzienti integra un elemento costitutivo del delitto punito dall’art. 609 quater, comma 1, n. 2, c.p. e, come tale, non può mai escludere la punibilità

Sentenza 22 novembre 2017, n. 53135
Data udienza 31 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/03/2016 della CORTE SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI ANGELO MATTEO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per: “Rigetto del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Sassari con sentenza del 9 marzo 2016, confermava la decisione del Tribunale di Sassari del 27 novembre 2012, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni 1 di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche e alle spese per il reato di cui all’articolo 609 quater c.p., comma 1, n. 2, per avere compiuto atti sessuali con persona consenziente, minore degli anni 16, con lui convivente; accertato in Sassari nel febbraio del 2011.
2. L’imputato ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Manifesta illogicita’ della motivazione e violazione di legge, articolo 609 quater cod. pen..
La sentenza impugnata ritiene il rapporto di convivenza more uxorio sussistente tra la parte offesa e l’imputato rilevante ai fini della
configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 609 quater c.p., comma 1, n. 2, ma nulla motiva sul “rapporto fiduciario” che pure deve intercorrere tra le parti per l’applicazione della norma.
La norma, infatti, incrimina solo quei comportamenti di soggetti che hanno nei confronti della parte offesa un rapporto di parentela (ascendente, genitore anche adottivo o il di lui convivente), nonche’ il tutore ovvero altra persona, cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Necessita, quindi, una “particolare” relazione tra soggetto attivo e passivo del reato, nel senso che il soggetto minore deve versare in una “situazione di soggezione”, anche morale; deve sussistere, cioe’, una situazione di preminenza, di autorevolezza del soggetto attivo. Situazione idonea a condizionare e a suggestionare il minore di 16 anni. Cio’ che rileva, quindi, e’ il ruolo ricoperto dall’autore del delitto, la sussistenza di una relazione di affidamento. La “relazione di convivenza” richiesta dalla norma per la configurabilita’ del delitto non puo’ consistere, ad avviso del ricorrente, nella sola materiale coabitazione e neppure identificarsi con il rapporto stabile tra due fidanzati; dovendo accertarsi, piuttosto, l’esistenza di un rapporto di “affidamento” tra soggetto attivo del reato e soggetto passivo, nei termini sopra specificati. Di questa problematica nella sentenza non si fa alcun cenno.

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