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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza n. 34030 del 6 agosto 2013

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4 giugno 2012, ha sostanzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena a cagione della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, la sentenza del Tribunale di Roma del 19 dicembre 2006 che aveva condannato R.P. per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale quale amministratore di fatto della s.r.l. Tornante 84, dichiarata fallita l'(omissis).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione della legge processuale, a cagione della notifica del decreto di citazione in appello al difensore domiciliatario e non all’imputato, detenuto per altra causa, ai sensi dell’art. 156 c.p.p., comma 4;

b) una violazione di legge, avendo il Giudicante omesso di valutare che il Fallimento si era chiuso per mancanza di passivo in quanto gli immobili di cui si era accertata la distrazione mediante cessione ad altra società erano serviti proprio ad eliminare il passivo e non vi era stata sostanziale distrazione nonchè il compimento della bancarotta documentale per mera colpa;
c) una violazione di legge, in quanto la pur concessa prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante del danno di rilevante gravità non osterebbe all’accertamento dell’inesistenza dell’aggravante stessa con la conseguente dichiarazione di prescrizione dell’ascritto reato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per l’infondatezza dei motivi che appare essere quasi manifesta.
2. Quanto al primo motivo, si osserva come la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello presso il domicilio eletto dall’imputato sia da ritenersi validamente eseguita, pur quando il destinatario dell’atto sia detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dal fascicolo processuale (v. Cass. Sez. 6, 7 ottobre 2010 n. 1416 e Sez. F. 24 luglio 2012 n. 31490).
Infatti, il temporaneo stato di detenzione, per altra causa, dell’imputato non fa venire meno il dovere di quest’ultimo di informare l’autorità procedente sul mutamento della sua situazione di fatto (v. Cass. Sez. 2, 5 febbraio 2009 n. 17798).
Inoltre, l’elezione di domicilio non è incompatibile con lo stato di detenzione e il rapporto fiduciario tra difensore ed imputato, nascente dall’elezione di domicilio che contiene anche l’indicazione del soggetto cui consegnare l’atti, non impedisce la validità della notificazione al domicilio eletto.
Nella specie, l’imputato aveva, addirittura, avuto conoscenza della celebrazione del processo d’appello, in quanto dagli atti risulta la consegna di un ordine di traduzione e della successiva rinuncia a comparire del detenuto.
3. Quanto al secondo motivo, con motivazione logica e senza il compimento di alcuna non corretta applicazione delle norme di legge in subiecta materia, i Giudici di merito hanno chiarito come fossero sussistenti sia gli elementi oggettivi dell’avvenuto svuotamento delle casse societarie mediante la vendita dell’intero compendio immobiliare ad altra società e per un prezzo inferiore a quello reale che l’elemento soggettivo della coscienza e volontà di distrarre i beni societari al fine di alterare la par condicio creditorum con evidente danno per i creditori stessi.
La tesi difensiva della sussistenza di vantaggi compensativi dell’operazione in quanto effettuata all’interno di un gruppo di società, riproposta dal ricorrente, veniva discussa e coerentemente disattesa dai Giudici di merito.
La rilevanza di tali vantaggi, espressamente prevista nell’attuale formulazione dell’art. 2634 c.c., comma 3, non rende infatti inoperante il principio dell’autonomia soggettiva delle singole società facenti parte del gruppo ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta (v. Cass. Sez. 5, 24 aprile 2003 n.23241), la cui offensività tipica rimane inalterata nel momento in cui le ragioni dei creditori della società fallita, l’affidamento dei quali è riposto sulle capacità patrimoniali di quest’ultima, sono comunque pregiudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuati dalla società in questione in favore di altre pur ricomprese nello stesso gruppo (v. Cass. Sez. 5, 26 gennaio 2001 n. 13169 e 16 aprile 2009 n.36595).
Insufficiente è, di conseguenza, la mera circostanza della collocazione della fallita all’interno di un gruppo; perchè la penale rilevanza della condotta sia esclusa occorre uno specifico vantaggio, anche indiretto, che risulti concretamente idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell’operazione contestata per la fallita (v. Cass. Sez. 5, 24 maggio 2006 n.36764 e 17 dicembre 2008 n.1137), trasferendo su quest’ultima il risultato positivo riferibile al gruppo (v. Cass. Sez. 5,25 settembre 2008 n.41293 e 27 settembre 2012 n. 44963).
In relazione al fallimento della società Tornante 84 va, poi, ribadito che è irrilevante che lo stesso fosse stato chiuso per mancanza sopravvenuta del passivo, per essere stati pagati i debiti, come deduce il ricorrente in quanto tale fatto non esclude la legittimità e l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non fa venir meno obiettivamente il reato di bancarotta fraudolenta, sul quale incide solo la revoca del fallimento nel caso di insussistenza dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento (v. la citata Cass. Sez. 5, 25 marzo 2010 n. 21872 relativa alla bancarotta fraudolenta documentale ma con valenza generale anche nell’ipotesi di bancarotta per distrazione).

Infatti, il pagamento dei debiti della società fallita è un post factum rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Quanto, invece, alla responsabilità per il reato di bancarotta documentale, in risposta alle doglianze del ricorrente si deve ricordare che la colpa dell’imprenditore è ravvisabile anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perchè su di lui grava, oltre all’onere di un’oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale “culpa in eligendo”, anche quello di controllarne l’operato (v. Cass. Sez. 5, 10 luglio 2007 n. 32586).
E, d’altronde, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, l’elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dalla L. Fall., art. 217, comma 2, la condotta deve essere sostenuta indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (v. Cass. Sez. 5, 18 ottobre 2005 n. 6769).
Un’altra differenza tra la previsione dell’art. 216 e quella della norma successiva è di natura oggettiva; mentre l’art. 216 richiede che i libri siano tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, per l’art. 217 è sufficiente che l’imprenditore fallito non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li abbia tenuti in maniera irregolare o incompleta (v. Cass. Sez. 5, 20 febbraio 2001 n. 6901 e Sez. 5, 6 ottobre 2011 n. 48523).
Nella specie, la Corte territoriale ha, da un lato, evidenziato l’elemento oggettivo nascente dall’impossibilità di ricostruire le vicende societarie a cagione della irregolare tenuta delle scritture contabili e, d’altra parte, la coscienza e volontà della contestata irregolarità, non dovuta a mera disattenzione o negligenza.
Non può, inoltre, richiedersi a questa Corte di legittimità di entrare nel merito dei fatti così come accertati in entrambi i gradi di giudizio nè di valutare nuovamente la medesima documentazione già esaminata nella fase di merito.
4. Pretestuoso è, infine, l’ultimo motivo di doglianza in quanto la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, il che vuoi dire che nel relativo computo prescrizionale non deve tenersi conto delle contestate aggravanti di cui alla L. Fall., art. 219, non incide sostanzialmente sul computo del termine prescrizionale che non è ancora decorso.
Deve, invero, applicarsi il vecchio termine di prescrizione, in quanto più favorevole all’imputato e proprio per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche, con scadenza finale, salvo sospensioni, all’8 aprile 2014 (anni quindici a partire dall’8 aprile 1999, data di dichiarazione del fallimento).
5. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2013.

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