Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza n. 2757 del 6 febbraio 2014
Svolgimento del processo
Con sentenza del 13.5.2010, la Corte di Appello di Torino rigettava il gravame proposto dalla società S. c.p.a. avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto da R.R. per il risarcimento del danno connesso all’inadempimento della società per avere la stessa agito in violazione dell’accordo stipulato in data 11.4.2000 tra il consorzio S. e le organizzazioni sindacali FIM- FIOM- UILM-FISMIC, non garantendo al lavoratore un sostitutivo del pasto ogni qualvolta il servizio mensa non fosse operativo.
ossia il mantenimento, in favore dei lavoratori passati alle dipendenze del Consorzio, delle condizioni impossibilità per il dipendente di fruire di un servizio di ristorazione aziendale, per inesistenza della struttura o a causa del mancato funzionamento della stessa in determinati giorni od orari, era la condizione necessaria e sufficiente perché sorgesse, in capo al dipendente, il diritto al sostitutivo del pasto.
accesso ai servizi di ristorazione esistenti presso le aziende ove veniva espletato il servizio anche dopo la cessione del contratto, mantenendo ferme le condizioni preesistenti per i dipendenti di provenienza delle società FIAT confluiti nella S.. Non è possibile, per la società, inferire che, qualora la situazione di fatto preesistente non fosse tale da permettere al lavoratore di fruire del servizio di ristorazione, le parti stipulanti abbiano inteso comunque assicurare ai lavoratori, una volta dipendenti S., una situazione di fatto migliorativa anche nella situazione preesistente il lavoratore non fruisse del servizio di ristorazione aziendale perché, in ipotesi, inesistente.
Sostiene la ricorrente che la lettura data della clausola riguardante la mensa era disgiunta dalla premessa, nonché dai periodi in cui quest’ultima si articola e che, al contrario, l’intendimento delle parti dell’accordo era quello di far sì che i sorveglianti S. fossero considerati alla stregua dei dipendenti delle società operanti nei siti ove veniva reso il servizio, e cioè il medesimo trattamento riservato ai sorveglianti prima di divenire, per effetto dell’esternalizzazione, dipendenti S., nella logica di assicurare un trattamento omogeneo rispetto a quello che i sorveglianti stessi avevano nelle imprese di origine laddove avessero continuato ad operare per le rispettive società di provenienza. Sostiene la S. che non è, invece, possibile leggere in tale seconda locuzione l’impegno della società ad assicurare sempre e comunque ai propri sorveglianti, in qualsivoglia realtà presso cui fossero eventualmente chiamati a prestare servizio ed in qualsiasi turno, il servizio mensa, ovvero il sostitutivo del pasto, in quanto, peraltro, tale particolare forma di trattamento non era mai stata prevista in nessuna società di provenienza dei sorveglianti poi divenuti S. e non poteva, pertanto, costituire un minimo comune denominatore da “omogeneizzare”, comportando un’innovazione, ossia la costituzione di un diritto prima inesistente. L’accordo doveva essere letto nel suo significato complessivo, considerando il comportamento dell’azienda anche successivamente all’aprile 2000 ed, in particolare, il richiamo, quale clausola di salvaguardia, alle situazioni in atto presso il gruppo FIAT, che non contemplano la sussistenza generalizzata di consimili obblighi. L’intento era quello dichiarato in premessa, ossia l’omogeneizzazione di situazioni preesistenti alla luce della natura consortile della S., ma non la negoziazione di benefici e privilegi aggiuntivi, ulteriori e diversi rispetto alle situazioni in atto nel gruppo Fiat e riconosciute di spettanza ai dipendenti. Anche il comportamento successivo delle parti era stato conforme a tale interpretazione e proprio l’intesa del 27.11.2003, nel riferirsi alla estensione delle convenzioni con i pubblici servizi quale valida alternativa al concetto sostitutivo del pasto “così come in atto nel Gruppo Fiat con invarianza di costi e senza oneri successivi”, confortava la tesi interpretativa esposta, evidenziando che il paradigma di riferimento era la situazione esistente nelle diverse realtà operative delle società del Gruppo Fiat, che identificano il limite minimo ed il tetto cui i sorveglianti S. hanno diritto di accedere e beneficiare sotto il profilo del diritto al servizio mensa.
La situazione non può, in conclusione – secondo la ricorrente – essere peggiore rispetto a quella degli altri dipendenti Fiat che operano in quei siti, ma neppure migliore, il che si deduce anche dal riferimento alla previsione della invarianza dei costi con riferimento alla possibilità di convenzioni con i pubblici servizi. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, sempre ai sensi dell’art 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c. c., evidenziando come i rappresentanti sindacali aziendali all’epoca presenti erano espressione delle R.S.A. costituite ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e non delle R.S.U., all’epoca della stipula dell’intesa ancora non eletta.
Osserva che le R.S.A. agiscono sempre in rappresentanza solo ed esclusivamente dei lavoratori dell’unità produttiva, sull’iniziativa dei quali sono state costituite, e non in rappresentanza di altri lavoratori, che, pure appartenendo alla medesima impresa, operano in altra unità produttiva ed in altro contesto territoriale sulla scorta di quanto previsto dall’art. 35 Statuto dei Lavoratori. La previsione, nell’art. 19 St. Lav., del coordinamento delle rappresentanze sindacali nell’ipotesi di aziende con più unità produttive, si spiega, secondo la S., proprio in virtù dell’esclusione di un potere di rappresentanza unico per tutti i lavoratori dell’impresa e della costituzione in diversi ambiti territoriali delle R.S.A.. area torinese, poiché gli stipulanti unità produttiva, non essendo ammissibile che soggetti privi di qualsiasi collegamento con lavoratori, che operano in altre distinte unità produttive, compiano atti negoziali per costoro vincolanti. Il ricorso è inammissibile.
È stato più volte affermato in giurisprudenza che, in materia di contrattazione collettiva, la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che spesso consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alle negoziazione tra le parti private, come preamboli, note a verbale, ecc), il particolare linguaggio usato nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell’azienda l’uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici, che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dell’art. 1363 c.c. (così Cass. 6 luglio 2006 n. 15393, che richiama Cass. 6 maggio 1998 n. 4592, ed, ex plurimis, Cass. 21.3.2006 n. 6462, Cass. 9 maggio 2002 n. 6656, Cass. 9 agosto 2000 n. 10500). Peraltro, va ribadito quanto in modo del tutto condivisibile evidenziato successivamente da questa Corte in relazione alla interpretazione dell’accordo aziendale, riservata al giudice di merito in ragione della sua efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi collettivi nazionali oggetto di esegesi diretta da parte di questa Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr. Cass. 4 febbraio 2010 n. 2625, cui sono conformi Cass. 8 febbraio 2010 n. 2742 e Cass. 15 febbraio 2010 n. 3459).
Proprio in ragione di quanto sancito da tale orientamento giurisprudenziale, osserva la Corte che le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo dell’accordo predetto, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata.
asserita di omogeneizzare il trattamento dei dipendenti S. con il trattamento che possa sostenersi che le parti sindacali abbiano voluto garantire il mantenimento della situazione preesistente (possibilità di accesso o meno del lavoratore, prima di divenire dipendente del Consorzio S., al servizio di ristorazione) anche successivamente al passaggio di titolarità del rapporto di lavoro in capo alla società ricorrente.
In ordine al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi l’assoluta novità della sua prospettazione, non essendo stato chiarito in quali termini la medesima questione sia stata specificamente affrontata e posta all’esame dei giudici nella fase del merito, sicché deve dichiararsene l’inammissibilità. Il ricorso deve essere dichiarato, per le esposte considerazioni, inammissibile. La complessità delle questioni, che attengono all’ interpretazione di clausole di accordo aziendale, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
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