antifurto satellitare

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 5 marzo 2014, n. 10584

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Roma dell’11/02/2013, con la quale P.C. era ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 09/02/2013 impossessandosi dell’autovettura di A.C., parcheggiata in Roma, previa effrazione della serratura della portiera e del blocco di accensione, e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed €. 300 di multa.
L’imputato ricorre sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede laddove, come nella specie, un’autovettura sia dotata di impianto antifurto satellitare, e deduce violazione di legge e mancanza di motivazione nella mera affermazione di adesione all’orientamento giurisprudenziale favorevole alla configurabilità dell’aggravante; osservando che, posto come la funzione della previsione aggravatrice sia quella di garantire una più efficace tutela penale per le cose mobili sulle quali il detentore non eserciti diretta e continua custodia, l’antifurto satellitare consente tale assidua sorveglianza, attivando anche un allarme con immediato avviso alle forze dell’ordine in caso di effrazione dei veicolo.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
Pur non ignorando la presenza di pronunce in senso contrario (Sez. 5, n. 44157 del 21/10/2008 Barbato, Rv. 241690), questa Corte ritiene di aderire al più recente e prevalente orientamento per il quale la dotazione sull’autovettura oggetto di furto di un impianto di localizzazione satellitare, dando luogo ad una costante individuabilità della posizione dei veicolo, ne può consentire il recupero successivamente alla sottrazione, ma non impedisce che quest’ultima sia realizzata, mantenendo in essere i presupposti per la configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede (Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009 (08/03/2010), Ferraro, Rv. 246882; Sez. 5, n. 44119 dei 19/10/2011, Petralia, Rv. 251130). Tali presupposti sono invero integrati nella mancanza di protezione del bene da possibili impossessamenti, al di fuori dell’affidamento al senso di rispetto dei consociati per l’altrui proprietà (Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978; Sez. 5, n. 39631 del 23/09/2010, Giusti, Rv. 248656). Il dispositivo satellitare consente indubbiamente di rilevare il percorso e la posizione dell’autovettura dopo che la stessa sia stata sottratta. Tuttavia, a parte il fatto che tanto ne rende possibile il recupero, ma non garantisce alcuna certezza in tal senso, gli eventuali risultati positivi dell’installazione dell’impianto sono limitati per l’appunto alla fase del recupero del bene, e non anche a quella, precedente, della tutela del bene dalla sottrazione; né tale situazione muta per il fatto che, come segnalato dal ricorrente per il caso in esame, l’impianto emetta un segnale di allarme diretto alla centrale operativa di polizia a seguito di un’effrazione, meccanismo i cui effetti rimangono ristretti all’attivazione di interventi per la ricerca dell’autovettura ormai sottratta.
In altre parole, non una qualsiasi sorveglianza esclude l’esposizione del bene alla pubblica fede; ma una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione dell’oggetto. E, da questo punto di vista, anche a voler qualificare come sorveglianza la tracciabilità consentita dall’impianto satellitare, la stessa non esplica alcun effetto nel senso indicato, attivandosi unicamente dal momento in cui la sottrazione avviene. Fino a questo momento, nessuna particolare protezione è data all’autovettura; del quale permane l’affidamento al generale rispetto per la proprietà, con la conseguente ravvisabilità dell’aggravante in caso di furto.
La sentenza impugnata concludeva pertanto correttamente in questo senso. E la relativa motivazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era limitata ad un mero richiamo all’orientamento giurisprudenziale condiviso, esplicandosi viceversa in una sia pur sintetica precisazione delle ragioni di tale convincimento nel riferimento all’idoneità dell’impianto satellitare a conseguire unicamente il recupero del bene sottratto, che si è visto costituire in effetti l’argomento essenziale a sostegno della ricorrenza dell’aggravante nella situazione esaminata.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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