Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza n. 21135 del 28 novembre 2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La sentenza attualmente impugnata conferma la sentenza n. 330/2004 del Tribunale di Venezia di rigetto della domanda di N. D. diretta ad ottenere la dichiarazione della responsabilità dalla F. s.p.a. oggi A. s.p.a. nella causazione del sinistro occorsole durante lo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della società.
La Corte d’appello di Venezia, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il Tribunale ha concluso per la completa estraneità ai fatti di causa di qualsiasi comportamento della datrice di lavoro negligente o inadempiente alle previsioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) la D. nell’atto d’appello, benché formalmente ribadisca tutti gli originari profili di attribuibilità dell’incidente alla responsabilità del datore di lavoro, nelle argomentazioni si sofferma solo sulla violazione del combinato disposto dell’art. 168 d.P.R. n. 547 del 1955 e degli artt. 9, 47 e 40 del d.lgs. n. 626 del 1994, assumendo che l’infortunio è avvenuto nel trasporto di pesanti rotoloni di feltro che non avrebbe dovuto essere effettuato manualmente (come è accaduto all’atto del sinistro e come di solito avveniva) ma con strumenti a trazione meccanica e sostenendo che l’infortunio stesso si è verificato a causa del pavimento unto e cosparso di polvere, della mancanza di istruzioni antinfortunistiche nonché di adeguata attrezzatura (scarpe antiscivolo) ai dipendenti e della supervisione di un superiore gerarchico;
c) premesso che tutti i suindicati elementi sono stati oggetto di esame da parte del Tribunale, va precisato che, in base al principio della specificità dei motivi d’appello, l’unica censura dotata di tale carattere è quella relativa al mancato uso di un mezzo meccanico;
d) tale censura è, peraltro, infondata essendo pienamente da condividere e da ribadire le osservazioni contenute, sul punto, nella sentenza di primo grado, dalle quali emerge che diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, alla squadra di operaie di cui faceva parte la D. non è stato affidato il compito di trasportare dei materiali pesanti nei locali dell’azienda, ma soltanto quello di provvedere all’inserimento del tubolare del tessuto di base su due rulli in alluminio onde predisporlo per la rammendatura, il che comportava il sollevamento di un peso pari al massimo a Kg. 25, in sei operaie, senza elevato rischio di infortuni per le addette e quindi senza che le modalità organizzative dell’operazìone possano considerarsi di per sé pericolose per l’incolumità delle lavoratrici.
2.- Il ricorso di N. D. domanda la cassazione della sentenza per due motivi;
resiste, con controricorso, A. s.p.a.
Entrambe parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Sintesi dei motivi di ricorso
1.- Con il primo motivo si denunciano; a) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., con riferimento al mancato esame dei profili di censura del comportamento del datore di lavoro attinenti l’organizzazione del lavoro; b) omessa, insufficiente e comunque carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si contesta la sentenza impugnata ove ha si è limitata ad affermare che l’adduzione del feltro ai rulli — operazione, nel cui svolgimento si è verificato l’infortunio in oggetto — non avrebbe realizzato un “sollevamento o trasporto manuale di carichi”.
Si sostiene che, in tal modo, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’art. 9 del d.lgs. n. 626 del 1994 e delle censure formulate al riguardo nell’atto di appello, nelle quali si rilevava che, a parte la violazione dei divieto di sollevamento manuale di carichi, il sinistro era stato causato da altri difetti organizzati e gestionali della datrice di lavoro. In particolare, si sottolinea che erano mancati: a) le istruzioni per evitare rischi di cadute nell’effettuare l’operazione richiesta; b) la fornitura di scarpe antiscivolo; c) soprattutto, la presenza di un soggetto responsabile e idoneo a coordinare l’operazione (come richiesto dall’art. 9 suindicato), elemento che avrebbe dovuto essere provato dalla società.
2.- Con il secondo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 168 d.P.R. n. 547 del 1955 e degli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994; b) vizio logico di motivazione.
Si sostiene che la Corte veneziana ha trascurato di considerare il rilievo specifico — sia sul piano probatorio, sia come criterio di imputabilità ex art. 43 cod. pen. – da attribuire all’identificazione delle caratteristiche proprie dell’operazione di movimentazione di carichi quale effettuata nella specie ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 626 del 1994 (che, come tale, avrebbe dovuto essere considerata vietata alla D. nonché inidoneità del mezzo manuale adoperato, ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. n. 547 del 1955, in considerazione della pesantezza dell’oggetto (grossa pezza di feltro) movimentata.
II – Esame delle censure
3.— Il primo motivo è inammissibile, per molteplici ragioni.
3.1.- Preliminarmente va rilevato che la formulazione del motivo non è conforme all’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis), il quale, nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso — in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria — ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (vedi, per tutte: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556).
Nella specie, nel quesito formulato a corredo del motivo, vengono inammissibilmente confusi i due profili di censura (violazione di legge e vizio di motivazione) e, con riguardo all’asserita violazione di norme di legge, il c.d. quesito non è espresso in modo tale da essere funzionalizzato all’enunciazione di un principio di diritto ovvero di dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, come richiesto dall’art. all’art. 366-bis cod. proc. civ., nella costante interpretazione di questa Corte.
3.2.— D’altra parte, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del motivo, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per asseritamente errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, come si desume dalla stessa impropria formulazione del quesito, di cui si è detto.
In tal modo, si sollecita una inammissibile lettura da parte del Giudice di legittimità delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).
4.- ll secondo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
In linea generale, anche in questo caso, le doglianze mosse dalla ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative della medesima ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità, mentre le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico—argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.
A ciò va aggiunto che dal combinato disposto degli invocati artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994 si desume che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la movimentazione manuale dei carichi non è esclusa, ma è annessa sia pure in via residuale, a condizione che il datore di
lavoro adotti le misure organizzative necessarie (disciplina rimasta sostanzialmente invariata negli artt. 167 e I68 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Nella specie la Corte territoriale, con affermazione adeguatamente motivata e non specificamente contestata, dopo avere escluso che la squadra di operaie di cui faceva parte la ricorrente avesse il compito di trasportare dei materiali pesanti nei locali dell’azienda, ed aver precisato che le operazioni cui doveva provvedere la squadra comportavano il sollevamento di un peso pari al massimo a Kg. 25, in sei operaie, ha aggiunto che si trattava di mansioni prive di elevato rischio di infortuni per le addette e le cui modalità organizzative non erano tali da comportare di per sé pericoli per l’incolumità delle lavoratrici.
Ne consegue che, anche da questo punto di vista, le censure prospettate con il secondo motivo appaiono destituite di fondamento.
III — Conclusioni
5.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione — liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 40,00 (quaranta/00) per esborsi, euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 18 ottobre 2012.
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