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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 dicembre 2012 n. 46714[1]

La validità dell’avviso eseguito con il mezzo del telefono al difensore di fiducia deve essere verificata alla luce della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 449, 390, comma 2, e 391, comma 2, Cpp, dato che, dovendo svolgersi l’udienza di convalida ed il contestuale giudizio direttissimo entro 48 ore dall’arresto, l’avviso al difensore di fiducia o di ufficio e la designazione di un sostituto ex articolo 97, comma 4, in caso di mancato reperimento del primo devono essere eseguiti in conformità delle prescrizioni dei citati articoli 390 e 391 cpp

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