www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza n. 20762  del 23 novembre 2012

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, B.C.E., premesso di aver lavorato alle dipendenze della Banca (omisssis) dal 1976, con la qualifica iniziale di funzionario ed incarico di responsabile dell’ufficio di rappresentanza di Tokyo, di avere acquisito il grado di direttore di sede, agiva nei confronti della Banca lamentando il demansionamento subito successivamente al suo rientro in Italia a seguito di trasferimento disposto dalla Banca. Sostenendo l’illegittimità del comportamento datoriale chiedeva che fosse ordinata la sua reintegrazione nelle mansioni ricoperte in precedenza ed il risarcimento dei danni professionale e biologico. Costituitasi in giudiziosa Banca (omisssis) S.p.A. (nella quale la Banca … era stata incorporata) contestava quanto dedotto dal ricorrente evidenziando che era stato quest’ultimo a non collaborare nel suo reinserimento lavorativo presso la sede centrale ed in agenzia. Espletata l’istruttoria, il Tribunale riteneva provata la dequalificazione lamentata ed altresì fondata la richiesta risarcitoria avanzata. Quantificava, così, il danno in Euro 278.332 e condannava la convenuta al pagamento della relativa somma maggiorata degli accessori con decorrenza dalla data della sentenza. La Banca (omisssis) proponeva ricorso in appello. La Corte di appello di Roma, nel contraddittorio con l’appellato B., rigettava il gravame confermando le valutazioni del primo giudice sia con riferimento alla sussistenza del demansionamento sia con riferimento al pregiudizio ed alla quantificazione del danno.

Per la cassazione di tale sentenza la banca (omisssis) S.p.A. propone ricorso affidato a due motivi.
Si è costituito con controricorso l’intimato B.
La Banca (omisssis), succeduta alla Banca (omisssis), ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

1. Con primo motivo di ricorso censura la Banca (omisssis) S.p.A. per: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1223, 2697 cod. civ. ed in ipotesi 112 cod. proc. civ.. Carenza e contraddittorietà della motivazione su punti essenziali dibattuti in giudizio”. Deduce che la Corte capitolina, come del resto già il giudice di primo grado, pur a fronte di una carenza di allegazione e di richiesta di prova di dati e circostanze inerenti a conseguenze pregiudizievoli dello asserito torto della Banca che potevano costituire oggetto di risarcimento ha tuttavia ritenuto quest’ultimo sussistente in virtù di un inammissibile automatismo. Pone, pertanto, alla Corte il seguente quesito: “se il torto del datore consistente nel demansionamento o dequalificazione in violazione dell’art. 2103 cod. civ. e del diritto al lavoro, sia produttivo ipso jure di danni alla professionalità ed alla personalità del lavoratore demansionato o dequalificato o incomba invece sul lavoratore, che propone le domande di risarcimento l’onere della specifica allegazione e prova che i danni lamentati si siano effettivamente verificati”.
2. Con secondo motivo di ricorso censura la Banca (omisssis) S.p.A. la sentenza impugnata per: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1223, 1226, 2697 cod. civ. Carenza e contraddittorietà della motivazione su punti essenziali dibattuti in giudizio”. Deduce che la Corte di appello, in accoglimento – quando non al di là – della richiesta di parte ricorrente, ha liquidato, in un ammontare globale, i danni della perdita di professionalità, del mancato conseguimento di premi ed indennità, di una progressione in carriera, nonché per l’avvilimento della personalità morale del lavoratore e la lesione della sua immagine e dignità laddove, ferma restando la censura di cui al primo motivo di ricorso, dovendosi ritenere fuori causa il danno biologico, non essendo stata dedotta la perdita di chances e di possibilità di guadagni per premi ed indennità e così l’avvilimento della personalità morale del lavoratore, con una diretta lesione dell’immagine all’interno dell’ambiente di lavoro e della dignità (circostanze appena adombrate nel ricorso e già prive a prima vista di qualsiasi consistenza pregiudizievole oltre a non essere suffragate da alcuna specifica allegazione e prova), il danno poteva essere quantificato solo con riferimento alla perdita di professionalità. Inoltre evidenzia che la quantificazione del risarcimento è stata effettuata dalla Corte di appello mediante il ricorso ad una valutazione asseritamente equitativa, nella misura di 2/3 dell’ultima retribuzione mensile per i mesi del demansionamento dal 1991 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30/11/2001, non sorretta, però, da adeguata motivazione ed inficiata, anzi, da errori. Deduce che nessuna spiegazione è stata fornita del riconoscimento di un rilevante incremento, 2/3 in più, della retribuzione corrente per l’esecuzione della prestazione dovuta e che, disattendendosi il criterio seguito da un indirizzo della giurisprudenza di merito, il danno è stato commisurato non già alla retribuzione corrente durante l’intero periodo bensì all’ultima retribuzione quasi che il danno del B. – per il quale la cessazione della asserita inattività era comunque cessata nel 1996 allorché il medesimo era stato assegnato a mansioni ritenute inferiori – si fosse aggravato. Rileva che la sentenza impugnata ha omesso di considerare il lungo periodo in cui il B. era rimasto assente dal lavoro. Formula, pertanto, alla Corte il seguente quesito: “se a fronte della decisione del Giudice di appello di liquidare complessivamente il risarcimento per i danni recati alla professionalità, all’indennità e premi e alla carriera nonché alla personalità del lavoratore, occorra stabilire in ogni caso, trattandosi di danni diversi, quale sia la quota del risarcimento unitariamente stabilita da riferire al danno alla professionalità, l’unica in astratta ipotesi configurabile e se per la liquidazione del danno alla professionalità si possa fare riferimento, fondatamente in un giudizio equitativo, ad una elevata percentuale della retribuzione corrente ed in particolare all’ultima retribuzione percepita dal lavoratore dopo un lungo periodo di contestata inattività e dequalificazione, circa 10 anni, e tenendo conto altresì di ben 345 giorni di assenza dal servizio nella parte finale del rapporto di lavoro”.

3. Il primo motivo è infondato perché l’impugnata sentenza non ha affatto accolto la domanda risarcitoria a prescindere da deduzione e prova del danno – e, dunque, considerando quest’ultimo in re ipsa (come erroneamente dedotto dalla società ricorrente con censura, pertanto, inappropriata rispetto alla ratio decidendi) -, ma, anzi, ha adeguatamente argomentato in proposito, in virtù del rilievo che il danno alla professionalità è causalmente ricollegabile alla totale esclusione di ogni attività lavorativa in un momento in cui il B. aveva raggiunto un livello di professionalità di elevato contenuto, sia per competenze che per responsabilità. Il pregiudizio, inoltre, è stato correttamente rapportato alla gravita e durata dell’inadempimento. L’impugnata sentenza, dunque, lungi dal ricorrere ad automatismi, ha puntualmente e congruamente motivato sull’esistenza del danno patito dal B. in termini di perdita di professionalità, risalendo dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (così, nella specie, per quanto si evince dallo stesso contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, come ricavabile tanto dalla sentenza impugnata quanto dagli atti difensivi della Banca, le caratteristiche, la durata, la gravità dell’operata dequalificazione, la situazione di grave imbarazzo e difficoltà del B. sia nei confronti dei colleghi della Direzione che degli altri col leghi con i quali aveva contatto, la perdita di professionalità, gli effetti negativi sulla libera esplicazione della sua personalità) attraverso un proprio prudente apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno. Il ricorso al procedimento presuntivo, del resto, è stato ritenuto da questa Corte utilizzabile proprio in tema di risarcimento del danno da demansionamento. Tale principio, già affermato da questa Corte nella sentenza a S.U. n. 6572 del 24 marzo 2006, è stato nella sostanza confermato anche nel quadro generale della accezione unitaria del danno non patrimoniale successivamente tracciata dalle stesse Sezioni Unite (v. Cass. S.U. n. 26972 dell’11 novembre 2008) ed ulteriormente ribadito in Cass. n. 29832 del 19 dicembre 2008 e, più di recente, in Cass. n. 17084 dell’8 agosto 2011, id. n. 4479 del 9 febbraio 2012, n. 2257 del 16 febbraio 2012, n. 12518 del 19 luglio 2012.

La Corte, dunque, con apprezzamento di merito adeguatamente motivato e come tale incensurabile in cassazione, dopo aver ritenuto provato che il B. avesse subito il lamentato demansionamento – essendo egli risultato costretto ad una sostanziale inattività in quanto, in un primo tempo, privato di ogni mansione e, successivamente, retrocesso alla condizione di tirocinante senza programma e scadenza -, ha considerato raggiunta la prova del danno con ragionamento di tipo presuntivo, fondato sulla base degli elementi di fatto allegati dal B. , attinenti alla qualità e quantità della esperienza lavorativa, al tipo specifico di professionalità, alla vistosa e particolarmente penosa dequalificazione, alla durata della inattività e alle altre circostanze del caso concreto, e cioè proprio di quegli elementi che denotano una marcata lesione della professionalità.
Non è, dunque, ravvisabile alcun errore logico né giuridico nelle conclusioni cui è giunta la Corte territoriale secondo cui il demansionamento, avente dette caratteristiche, non poteva non avere recato pregiudizio alla professionalità ed all’immagine all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il motivo è inammissibile.
Secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. n. 1755 del 27 gennaio 2006) l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovvero della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (ovvero del ricorso introduttivo del giudizio). La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.

4. Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
La Corte di merito ha ritenuto che la quantificazione del danno come operata dal primo giudice (il quale aveva ritenuto che il comportamento datoriale fosse stato produttivo di danno professionale nonché lesivo della dignità personale e della vita di relazione) fosse corretta “e non inficiata dai rilievi di parte appellante basati essenzialmente sull’inesistenza del demansionamento”.
Ed in effetti, come si rileva dalla stessa trascrizione dei brani dell’atto di appello effettuata dal ricorrente (pagg. 12 e 13), la censura rivolta alla sentenza di primo grado aveva riguardato l’asserita adesione del Tribunale ad un indirizzo minoritario in giurisprudenza secondo il quale l’illegittimità della sottrazione di mansioni fa insorgere in testa al lavoratore il diritto al risarcimento del danno professionale, identificato nella sentenza “sia nel danno derivante da impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore, sia nel pregiudizio per perdita di chances, ossia di ulteriore possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto del lavoratore alla integrità fisica, o più in generale della salute, ovvero all’immagine, alla vita di relazione” laddove, prosegue il motivo di gravame, “si deve ritenere con l’insegnamento della Corte costituzionale e con l’insegnamento ormai prevalente del Supremo Collegio nonché con la dottrina concorde o quasi che il torto, consistente in ipotesi nello svuotamento di mansioni o nella assegnazione a mansioni (non) equivalenti, non fa sorgere il diritto al risarcimento del danno quando il lavoratore non deduca o provi di aver subito effettivamente danni alla professionalità o alla personalità”.
Ad essere censurata, dunque, era stata l’asserita adesione della Corte territoriale al criterio dell’automatismo posto a base del riconosciuto risarcimento e non, specificamente, la quantificazione di quest’ultimo, avente, rispetto alla prova dell’an, funzione autonoma.
Va, in ogni caso, rilevato che il giudice di appello ha ritenuto congrua la determinazione del danno professionale liquidata dal primo giudice in misura pari ai 2/3 dell’ultima retribuzione mensile spettante all’appellato e per i mesi del demansionamento, protrattosi dal 1991 fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30/11/2001. La valutazione della Corte capitolina, a differenza di quella del Tribunale, non è stata specificamente legata alla durata dell’inadempimento del datore di lavoro, ma è stata espressa chiaramente in via equitativa, a prescindere da ogni collegamento temporale.
La Banca ricorrente, per quanto concerne, il quantum del risarcimento, non contesta lo strumento della determinazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., sicché ogni altra considerazione in rapporto all’ammontare del risarcimento finisce con lo scivolare sul piano dell’apprezzamento di merito, estraneo alla presente sede.

La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (si vedano Cass. n. 1529 del 26 gennaio 2010, id. n. 12318 del 19 maggio 2010), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
Nel caso di specie non si rilevano dette deficienze o contraddittorietà avendo la Corte territoriale, lungi dall’effettuare distinte ed asseritamente duplicate liquidazioni risarcitone, puntualmente indicato i parametri utilizzati per la liquidazione equitativa del danno (e così la accertata privazione di qualsiasi compito in rapporto al raggiungimento di un livello di professionalità di elevato contenuto, sia per competenze che per responsabilità, ritenuta preclusiva del diritto del lavoratore di esprimere e mantenere il proprio bagaglio di conoscenze e di conseguire, nel tempo, una crescita professionale, la derivata frustrazione per le modalità del declassamelo, comportante, altresì, l’avvilimento della personalità morale del lavoratore come diretta lesione dell’immagine, all’interno dell’ambiente di lavoro e della dignità del medesimo) sicché deve escludersi il dedotto vizio di motivazione, risolvendosi la censura svolta al riguardo nella richiesta di riconsiderazione degli elementi di giudizio concernenti il merito, come tale inammissibile in questa sede di legittimità.
5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, dovendo farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Al riguardo va precisato che l’art. 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone: “1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Con Decreto 20 luglio 2012, n. 140, è stato, quindi, emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del citato articolo 9. Il Regolamento trova applicazione in difetto di accordo tra le parti in ordine al compenso (art. 1 d.m. 140/2012 in riferimento all’art. 9, comma 4, d.l. n. 1/2012, conv. l. 24 marzo 2012 n. 27). L’art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012.
Il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell’art. 41 citato (”le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”) depone per la soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell’abrogato sistema tariffario forense.
Nel nuovo sistema, che non prevede più la distinzione tra diritti e onorari, ma esige che la valutazione dell’opera del professionista avvenga per fasi processuali (artt. 4 e 11) e secondo parametri specifici (art. 11 e tabella A-Avvocati), l’apprezzamento dell’attività difensiva, alla stregua dei criteri di cui al secondo e terzo comma dell’art. 4, non è più correlato al momento in cui l’opera è prestata, ma al momento in cui questa viene valutata dal giudice.
Qualsiasi diversa soluzione interpretativa che consentisse l’applicazione del sistema tariffario alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del d.m., in esame contrasterebbe non solo con la disposizione regolamentare di cui all’art. 41 citato, ma anche con il dettato normativo di cui al comma terzo dell’art. 9, d.l. n. 1/2012, conv. l. 24 marzo 2012 n. 27, che ha – con chiarezza – escluso l’ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato.
Avuto riguardo allo scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali indicati nel menzionato art. 4 del D.M. e non ravvisandosi elementi che giustifichino un discostamento dal valore medio di riferimento indicato per ciascuna della tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A i compensi sono liquidati nella misura omnicomprensiva di Euro 6.075,00, oltre Euro 50,00 per esborsi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, ih favore di controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 50 per esborsi ed Euro 6.075,00 per compensi.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *