cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 8 luglio 2015, n. 14136

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19302/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) C/O Centro CAF, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 590/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/08/2011 R.G.N. 333/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19-7-2000 (OMISSIS) esponeva: di aver lavorato alle dipendenze dell’ (OMISSIS), dal 1/4/1991 al 30/9/1999, espletando mansioni di cameriera ai piani, addetta al riassetto e alla pulizia delle camere, inquadrabile a suo dire nel 5 livello del c.c.n.l. Alberghi minori; di aver osservato l’orario di lavoro, dal lunedi’ alla domenica, dalle 7,30 alle 18,30, con un intervallo di un’ora; di non aver percepito la retribuzione proporzionata alla qualita’ e quantita’ de lavoro svolto; di non aver mai ricevuto la 13 , la 14 , festivita’, ferie non godute, ne’ il t.f.r.. Tanto premesso la (OMISSIS) conveniva in giudizio la societa’ datrice di lavoro, per sentir dichiarare che con la stessa era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel periodo indicato e per ottenere la condanna della societa’ al pagamento in suo favore della somma complessiva di lire 194.219.354 per differenze retributive e t.f.r., come da conteggi allegati al ricorso, o di quella somma maggiore o minore da accertarsi tramite c.t.u., oltre accessori e spese.

La convenuta Hotel Bristol Minori s.r.l. si costituiva, eccependo in via preliminare l’inesistenza dell’affermato contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, essendo l’attivita’ alberghiera un’impresa stagionale ed avendo la (OMISSIS) lavorato, per la prima volta, solo dall’aprile 1992. Successivamente, erano stati stipulati altri contratti stagionali, sempre per il periodo aprile-settembre di ciascun anno e alla fine, i singoli rapporti si erano risolti consensualmente tra le parti. La convenuta, inoltre, contestava sia la quantita’ del lavoro prestato sia la incongruita’ della retribuzione ed aggiungeva che a fine di ogni rapporto era stato versato il t.f.r.. Infine eccepiva la prescrizione estintiva di tutti i crediti eventualmente maturati dalla (OMISSIS) sino al 1/3/1995, avendo la ricorrente interrotto la prescrizione solo in data 1-3-2000.

Il Giudice del Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5276 del 2008, ritenuto che nella fattispecie poteva desumersi la volonta’ di ambo le parti di stipulare diversi contratti di lavoro stagionale, risoltisi tutti per mutuo consenso, accertata altresi’ la prescrizione dei crediti anteriori al 1-3-1995, in base alle risultanze della espletata c.t.u., in parziale accoglimento della domanda, riconosceva che alla (OMISSIS) spettava la somma complessiva di lire 16.099.629 (euro 8.314,00) oltre accessori come per legge.

Avverso la detta sentenza la societa’, con ricorso depositato il 9/3/2009, ne chiedeva la sospensione dell’efficacia esecutiva e proponeva appello, contestando specificamente i conteggi operati dal primo giudice anche sulla scorta della c.t.u. e chiedendo il rigetto integrale della domanda di controparte.

Fissata l’udienza di discussione ex articolo 435 c.p.c., la (OMISSIS) si costituiva per l’udienza fissata ex articolo 431 c.p.c., in data 17/3/2009, e, oltre a chiedere il rigetto della richiesta cautelare e, nel merito, dell’appello principale, nel corpo della memoria difensiva depositata per la fase cautelare, anticipava i motivi di appello incidentale, proposto ex articolo 436 c.p.c., con la comparsa di costituzione e risposta per il merito, contenente appello incidentale, depositata il 19-3-2010. In particolare la (OMISSIS), oltre a dedurre l’infondatezza dell’appello principale, si doleva, dal canto suo, del mancato riconoscimento di un unico rapporto a tempo indeterminato intercorso tra le parti, e rimarcava la pretestuosita’ delle avverse censure in ordine alle differenze spettanti, le quali, a suo dire, erano state liquidate dal primo giudice, in misura inferiore a quella effettivamente dovuta.

La istanza cautelare veniva respinta con ordinanza del 18-3-2009.

Nella prima udienza di merito nessuno compariva e nella successiva udienza la causa veniva cancellata ex articolo 181 c.p.c.. La stessa veniva poi riassunta dall’appellante e la Corte d’Appello, con sentenza del 22-6/9-8-2011 rigettava entrambi gli appelli.

In sintesi la Corte territoriale confermava che nella fattispecie era risultata provata l’esistenza di una pluralita’ di rapporti di lavoro di natura stagionale, risolti consensualmente tra le parti e che erano prescritti i crediti della ricorrente per il periodo precedente al 1-3-1995 (non essendo stato contestato l’assunto della datrice di lavoro circa il numero dei dipendenti superiore a quindici).

Circa, poi, le differenze dovute la Corte rilevava che dalla prova testimoniale e da quella documentale era emerso che la (OMISSIS) aveva lavorato con mansioni di cameriera ai piani addetta al riassetto e pulizia delle camere nelle stagioni degli anni (1995/1999) non coperti dalla prescrizione e che il trattamento economico goduto era quello risultante dalle buste paga regolarmente quietanzate, benche’ disconosciute, nonche’ che la quantita’ delle prestazioni rese era stata quella risultante dalle stesse buste paga, dalle quali si evinceva chiaramente anche la contrattazione collettiva di riferimento, richiamata e prodotta dalla appellata.

Infine la Corte respingeva anche l’appello incidentale della (OMISSIS), teso ad ottenere, “persino richiamandosi all’equita’, nonostante la presenza di una c.t.u. agli atti”, somme superiori a quelle riconosciute in prime cure.

Per la cassazione di tale sentenza la Hotel Bristol Minori s.r.l. ha proposto ricorso con un unico motivo.

La (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la societa’ ricorrente, premesso che la attrice, con il ricorso di primo grado; aveva depositato soltanto una “sintesi del c.c.n.l. del settore Alberghi minori” e che essa convenuta aveva immediatamente contestato “esistenza e contenuto” (e non la “applicabilita’”) della genericamente richiamata contrattazione collettiva posta a base della domanda, rileva che sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello erroneamente hanno ritenuto ammissibile sia il tardivo deposito (avvenuto all’udienza del 6/12/2001) dei c.c.n.l. “Aziende alberghiere” sia la ricerca di ufficio, tramite il c.t.u., della contrattazione collettiva non depositata, laddove, invece, in sostanza, la domanda doveva essere respinta per carenza di prova.

La ricorrente, inoltre, deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito dalle buste paga prodotte in giudizio non era desumibile la specificazione di alcun contratto collettivo.

Tali censure non meritano accoglimento.

Come e’ stato precisato da questa Corte e va qui ribadito, “nel rito del lavoro, i mezzi di prova ed i documenti che, a pena di decadenza, il ricorrente deve, in forza dell’articolo 414 c.p.c., comma 1, n. 5 e articolo 415 c.p.c., comma 1, indicare nel ricorso e depositare unitamente ad esso sono quelli aventi ad oggetto i fatti posti a fondamento della domanda e, tra questi, non e’ riconducibile il contratto o l’accordo collettivo qualora esso debba costituire un criterio di giudizio. Infatti, anche prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 40 del 2006 che, nel modificare l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha posto sullo stesso piano, tra i motivi di ricorso, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, onerando il ricorrente per cassazione di depositare il testo di quest’ultimi (articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal citato Decreto Legislativo n. 40), il codice di rito risolveva il problema della conoscibilita’ della regola di giudizio affidando al giudice, senza preclusioni, il potere di chiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa (articolo 425 c.p.c., comma 4), i quali, pertanto, seppur non formalmente inseriti fra le norme di diritto, rimanevano, sul piano dell’acquisizione al processo, distinti dai semplici fatti di causa” (v. Cass. 17-9-2008 n. 23745).

Del resto, in generale, come e’ stato ripetutamente affermato da questa Corte “il rito del lavoro, pur non attuando un sistema inquisitorio puro, tende a contemperare, in considerazione della particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo – che obbedisce alla regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova – con quello della ricerca della verita’ materiale, mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo. Ne consegue che, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice non puo’ limitarsi a fare meccanica applicazione della suddetta regola formale di giudizio, ove reputi insufficienti le prove gia’ acquisite, ma ha il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a cio’ sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti” (v. fra le altre Cass. 14-7-1992 n. 8503, Cass. 20-4-1995 n. 4432, cfr. Cass. 23-5-2003 n. 8220, Cass. S.U. 17-6-2004 n. 11353).

Orbene, nel caso in esame, attenendosi a tali principi, correttamente la Corte di merito ha respinto le relative censure della societa’ appellante, affermando che la (OMISSIS) aveva fornito la prova “dell’esistenza, del contenuto e dell’applicabilita’ del contratto collettivo invocato “avendo prodotto le buste dalle quali si evince chiaramente la contrattazione collettiva di riferimento, per l’operato inquadramento” e precisando che il c.t.u., in primo grado, aveva applicato i cc.cc.nn.ll. 30-5-1991, 6-10-1994 e 22-1-1999, facendo riferimento per la parte economica alle “aziende alberghiere minori”.

A fronte di tale statuizione, la censura relativa alle buste paga risulta priva di autosufficienza, in quanto si limita a negare quanto affermato dalla Corte di merito, senza riportare minimamente il contenuto delle buste stesse, dalle quali, secondo l’assunto della societa’ ricorrente, non si sarebbe potuta desumere alcuna contrattazione collettiva di riferimento.

Con riguardo, poi, a quest’ultima, legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto ammissibile il deposito, in corso di causa, in primo grado, dei c.c.n.l. del settore, tanto piu’ che al ricorso introduttivo era stata allegata una “sintesi del c.c.n.l. Alberghi minori”, con “decorrenza 6 ottobre 1994”, che ben poteva essere integrata con il successivo deposito in virtu’ dei poteri d’ufficio del giudice nonche’ attraverso la disposta c.t.u.. In tal modo, peraltro, neppure e’ stato violato il principio invocato dalla ricorrente (secondo cui “qualora l’attore, a fondamento della propria pretesa, non abbia indicato, ne’ depositato, il contratto collettivo e controparte ne abbia contestato l’esistenza, e’ precluso al giudice l’esercizio dei poteri ufficiosi per l’acquisizione del suddetto contratto” – v. Cass. 16-1-2004 n. 639), giacche’ nel caso in esame il contratto collettivo fin dall’inizio e’ stato come sopra indicato (ed anche in parte depositato).

Il ricorso va, pertanto, respinto e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a pagare alla (OMISSIS) le spese, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla (OMISSIS) le spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione all’avv. (OMISSIS).

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