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2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) con sei motivi. Resiste con controricorso il Gruppo Parlamentare (OMISSIS) – Senato della Repubblica della XV legislatura in liquidazione, depositando memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 70 e 74 Cost. e del Regio Decreto n. 262 del 1942, articolo 15” per essere incorsa la sentenza impugnata nell’errore di diritto di aver desunto dalla lettura dei Regolamenti parlamentari il primo argomento a sostegno della diversa soggettivita’ dei gruppi succedutisi in diverse legislature e del Gruppo di (OMISSIS) resistente nella fattispecie.
Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 27, 30, 36 e 38 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c.”, rilevando che il verificarsi di una causa di estinzione non comporta l’automatica estinzione dell’associazione ma colloca solo la medesima in stato di liquidazione; la Corte territoriale avrebbe altresi’ errato nell’affermare che, allo scadere della legislatura, la perdita della qualita’ di parlamentare, da parte di tutti i senatori iscritti al gruppo – associazione integri la causa estintiva prevista dall’articolo 27 c.c., comma 2.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di numerose norme di legge dalle quali emergerebbe che il codice fiscale e’ “univoco elemento identificativo del soggetto giuridico, essendo in esso codificati tutti i dati distintivi propri del soggetto medesimo ed e’ inoltre anche rappresentativo dell’esistenza di rapporti in corso con la P.A., per cui la sentenza gravata avrebbe errato ad affermare l’inidoneita’ del codice fiscale ad identificare il Gruppo resistente; parimenti la corte di appello avrebbe errato a ritenere prive di rilevanza le risultanze dei libri paga e matricola riconducibili alle confessioni stragiudiziali.
2. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto, sotto vari profili, sostengono la tesi – come sintetizzata dalla stessa parte ricorrente della “unicita’ e identita’ della soggettivita’ giuridica del Gruppo resistente attraverso le successive legislature”, non possono trovare accoglimento.
Le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 27683 del 2008) hanno rilevato, in sede di riparto di giurisdizione, che, nel nostro ordinamento, i gruppi parlamentari, espressamente previsti dalla Costituzione (articolo 72, comma 3), sono disciplinati dai regolamenti parlamentari, distinguendosi “due piani di attivita’ dei gruppi parlamentari: uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi; l’altro, piu’ strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, ed in ordine al quale i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, cui va riconosciuta la qualita’ di soggetti privati, con conseguente esclusione del divieto di interferenza da altri poteri, e in particolare dall’autorita’ giudiziaria”; se ne e’ tratta la conseguenza che “non puo’ estendersi alle controversie dei dipendenti dei gruppi parlamentari la “giurisdizione domestica” prevista per i dipendenti della Camera in quanto, riguardo ai gruppi parlamentari ed alle relative controversie, non esiste nell’ordinamento una norma avente fondamento costituzionale sia pure indiretto (scilicet in forza di regolamento parlamentare) che autorizzi la deroga al principio della indefettibilita’ della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni” (v. conf. Cass. SS.UU. n. 3335 del 2004).
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