Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 4 gennaio 2016, n. 20
Svolgimento del processo
1. La A. s.r.l., in persona dell’amministratore unico F.A. , ha adito il Tribunale di Novara per chiedere che si accertasse l’insussistenza del credito di Euro 36.688,00 vantato dall’Inps nei suoi confronti in conseguenza del verbale del 7/12/2002, con cui si erano accertate irregolarità contributive e sanzioni riguardanti i soci della cooperativa di produzione lavoro I., soc. coop. a r.l. in liquidazione (di seguito solo I.), in relazione alle prestazioni lavorative da questi rese in suo favore dal 24/7/2000 al 10/12/2002, in forza di un contratto di appalto intercorso con la I.. Ha posto a fondamento della domanda l’insussistenza dell’intermediazione di manodopera ed ha chiesto, in caso di mancato accoglimento della domanda di accertamento negativo, la compensazione tra il suo debito ed i contributi versati dalla cooperativa per i propri soci lavoratori occupati presso di sé.
2. Nel corso del giudizio è stata autorizzata la chiamata in causa della I.. Con un separato ricorso allo stesso tribunale di Novara la A. s.r.l. ha proposto opposizione alla cartella esattoriale, con la quale le era stato intimato il pagamento in favore dell’INAIL di Euro 2.979,37 a titolo di premi assicurativi per gli anni 2000 – 2002 per gli stessi soci lavoratori della I., già oggetto dell’accertamento dell’Inps. Il Tribunale, dopo aver riunito i due giudizi, ha dichiarato la sussistenza dell’obbligo contributivo e assicurativo della società ricorrente per un solo lavoratore (Z.B.D. ), detraendo dall’importo accertato gli importi già corrisposti per contributi e premi dalla I.. Ha quindi condannato l’ENPS e l’INAIL al pagamento delle spese del giudizio.
3. Contro la sentenza entrambi gli Istituti, l’Inps anche quale mandatario della SCCI s.p.a., società di cartolarizzazione, hanno proposto appello, rispettivamente principale e incidentale, e, con sentenza depositata in data 9 giugno 2010, la Corte d’appello di Torino li ha accolti, rigettando le domande della A. s.r.l. e condannando quest’ultima al pagamento delle spese di entrambi gradi del giudizio sostenute dai due enti, mentre ha compensato le spese nei confronti della I..
4. La Corte territoriale ha infatti ritenuto, in dissenso dal primo giudice, che il verbale ispettivo congiunto della Direzione provinciale del lavoro e dell’Inps e le dichiarazioni rese in sede ispettiva da cinque lavoratori della I. e da due dipendenti della A. s.r.l., unitamente alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del processo, convergevano tutti nel senso della sussistenza di un rapporto di dipendenza funzionale dei soci-lavoratori della I. dalla impresa utilizzatrice, l’A. s.r.l., laddove la valutazione compiuta dal primo giudice in ordine al rapporto di lavoro subordinato tra la società ricorrente e uno soltanto dei lavoratori – soci della cooperativa appariva incongruo in quanto fondata su una valutazione atomistica delle prove.
5. Contro la sentenza la A. s.r.l., in persona del suo amministratore unico F.A. , propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, cui resistono con controricorsi l’INPS, anche quale mandatario della SCCI s.p.a., società di cartolarizzazione dei crediti, e l’INAIL, mentre è rimasta intimata la I..
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente censura la sentenza per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., 2697 c.c. e 3 della legge n. 1339/1960 c.p.c. Assume che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l’attività svolta dai dipendenti della cooperativa, peraltro breve e non contestuale e avente ad oggetto l’attività di cernita e smistamento di materiale in gomma, si era svolta sotto il controllo ed il coordinamento del personale della I., e in particolare della signora P.M. , e che la società cooperativa era dotata di un proprio apparato organizzativo e di apparecchiature commerciali e industriali. Per contro, il giudice d’appello aveva preso in considerazione il verbale ispettivo e le dichiarazioni raccolte dagli ispettori da tre soci della cooperativa e da due dipendenti dell’A., prodotti in giudizio dall’Inail, i quali avrebbero potuto al più valere come prove ai sensi dell’art. 116 cod.proc.civ., solo nei confronti del detto Istituto, non anche nei confronti dell’Inps senza che fosse violato il principio del contraddittorio. Inoltre i verbali ispettivi non costituiscono prova sufficiente di quanto dichiarato agli ispettori. La valutazione compiuta dal giudice d’appello si poneva altresì in violazione della legge n. 1369/1960 che ipotizza l’interposizione di manodopera non in relazione ad un contratto di appalto bensì a singoli rapporti di lavoro subordinato che si possono manifestare nello svolgimento del rapporto. I testi escussi (N. e C. , e anche G. ) avevano invece confermato che la cooperativa aveva un apparato organizzativo autonomo con attrezzature industriali e commerciali di rilevante valore; che nessuno dei soci lavoratori aveva ricevuto direttive o era stato sottoposto al potere disciplinare dalla A.; che la I. forniva attrezzature antinfortunistiche e si occupava degli adempimenti previsti dalla legge sulla protezione dagli infortuni; che per alcuni lavoratori non era stato neppure dimostrato che la prestazione fosse stata resa presso essa ricorrente.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. deducendone la nullità per omessa pronuncia su una parte della domanda, costituita dall’eccezione di compensazione delle somme da essa dovute con i contributi già pagati dal terzo, come peraltro già chiesto e accertato dalla sentenza del tribunale e senza che sul punto fosse stato proposto appello da parte degli enti, quanto meno con riferimento alla posizione del lavoratore Z.B.B.D. . L’eccezione di compensazione era stata riproposta nella memoria difensiva d’appello. L’omessa pronuncia viene altresì impugnata anche sotto il profilo del vizio di omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di esaminare la questione dell’adempimento dell’I. dei suoi obblighi contributivi, a conferma della genuinità dell’appalto.
3. Il primo motivo è nella sua intera articolazione infondato, oltre a presentare profili di inammissibilità.
3.1. Sotto quest’ultimo aspetto, deve rilevarsi che la ricorrente trascrive solo stralci di alcune delle deposizioni testimoniali ma non produce unitamente al ricorso per cassazione il verbale o i verbali di udienza in cui esse sarebbero state raccolte né fornisce indicazioni precise per il loro facile reperimento nei fascicoli di parte o d’ufficio delle pregresse fasi del giudizio, con ciò violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale impone che, qualora il ricorrente si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito (come accade nella specie con riguardo alle deposizioni testimoniali), ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali e assolvendo, così, il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
3.2. Di contro, la motivazione della Corte è completa e coerente, oltre che sorretta da specifici riferimenti alle risultanze istruttorie. In particolare, la Corte ha compiutamente esaminato la documentazione prodotta in causa, in particolare il verbale ispettivo del 17/12/2002 e le dichiarazioni rese in tale sede da cinque lavoratori soci della I. e da due dipendenti della A., rilevando come i primi avessero dichiarato di aver lavorato svolgendo le stesse mansioni dei dipendenti della A., di timbrare la cartolina-orologio della società opponente, di non aver mai visto preposti della I. sul luogo di lavoro e di non aver mai ricevuto istruzioni da loro; ed i secondi avessero confermato che l’attività svolta dai soci-lavoratori della I. era assoggettata alle direttive impartite dagli preposti della società, compreso il direttore di stabilimento, sentito in sede di ispezione. Le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva sono state poi confermate dalle testimonianze assunte nel giudizio, da cui è emerso che le attività di direzione e di controllo del lavoro erano sempre state svolte da dipendenti o preposti della A.; che mai un responsabile della I. era stato visto sul posto di lavoro e che presenza di una responsabile della I. (la signora P. ) era giustificata da esigenze di carattere amministrativo-contabile (“era lì per motivi di fatturazione”), e non già di coordinamento e direzione dei lavoratori. A tal riguardo, la Corte ha preso in esame anche le deposizioni dei testi N. e C. , valorizzate dalla ricorrente a sostegno della sua censura, ritenendole generiche e comunque inidonee a scalfire la portata delle altre complesse risultanze istruttorie, tutte convergenti nel senso di escludere in capo alla I. un qualsivoglia onere organizzativo o rischio di impresa in relazione alle prestazioni rese in favore della A. dai suoi soci, i quali risultavano così inseriti nell’organizzazione aziendale e nei processi produttivi di quest’ultima, unica a svolgere i poteri di controllo e direzione sullo svolgimento delle prestazioni lavorative.
3.3. Si è in presenza di un giudizio congruo e rispondente ai principi affermati da questa Corte secondo cui, in caso di attività prestata dal socio di una cooperativa presso un’altra impresa in forza di un rapporto di appalto intercorrente tra le due imprese, la verifica sulla sussistenza di una intermediazione illecita di manodopera, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 1369, deve svolgersi considerando non già il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa, ma la natura delle prestazioni appaltate, nel senso che, nel caso in cui esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro, si ha l’inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell’azienda appaltante (ipotesi prevista dall’art. 1 della citata legge); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine ed attrezzature) permane l’inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell’azienda appaltatrice (Cass., 18 maggio 2006, n. 11678). Siffatto accertamento compete al giudice di merito e non è censurabile in cassazione, ove adeguatamente e correttamente motivato (Cass., 13 maggio 2009, n. 11022).
3.4. In realtà, con il motivo in esame la parte mira a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al suo diverso convincimento soggettivo, prospettando un preteso più appagante coordinamento dei dati acquisiti: tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono, invece, al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod.proc.civ.. Il motivo pertanto è inammissibile perché si risolve in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ossia in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (per tutte, Cass., 26 marzo 2010, n. 7394).
3.5. Né appare fondata la censura riguardante la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., c.p.c. la quale è ammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass., 19 giugno 2014, n. 13960).
3.6. Infine, è irrilevante che il verbale ispettivo sia stato prodotto dall’INAIL e non anche dall’INPS, per l’assorbente considerazione che nel caso della riunione di due procedimenti riguardanti lo stesso oggetto, disposta ai sensi dell’art. 274 cod. proc.civ. – come deve ritenersi quello di specie, in quanto nati i due giudizi sulla base dello stesso verbale ispettivo – le prove raccolte in uno dei giudizi riuniti sono automaticamente utilizzabili nell’altro, essendo sufficiente, affinché il giudice possa esaminarle e trame elementi per il suo convincimento, che esse siano state legittimamente raccolte in contraddittorio e discusse fra le parti (Cass., 29 novembre 2001, n. 15189; Cass., 14 maggio 2013, n. 11555; Cass., 1 settembre 2015, n. 17392). Né la parte ha specificato in che cosa sia consistita l’asserita violazione del contraddittorio, atteso che esso si è instaurato con la produzione in giudizio del documento e riguardo ad esso la parte ha svolto ampie difese.
4. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, il quale è formulato nel rispetto del principio di autosufficienza, avendo la parte riportato letteralmente le domande proposte nei ricorsi introduttivi dei giudizi e le conclusioni rassegnate nella memoria difensiva in appello, con cui ha reiterato l’eccezione di compensazione. Ciò del resto è confermato dalla sentenza di primo grado, anch’essa trascritta nel ricorso, con cui in cui è stata riconosciuta la sussistenza dell’obbligazione contributiva e assicurativa in favore dell’INPS e dell’INAIL limitatamente alla posizione dell’unico lavoratore “detratti gli importi a tale titolo già corrisposti da I. s.c.a r.l. oltre somme aggiuntive”, nonché dalla stessa sentenza impugnata nella parte in cui riporta le conclusioni della A. s.r.l. in appello ed in primo grado (pag. 4 e 5) e la decisione del tribunale (pag. 6).
4.1. Si è dunque in presenza di un’eccezione ritualmente proposta giudizio e sulla quale la Corte non si è pronunciata, così incorrendo nel vizio di violazione degli artt. 112 cod.proc.civ., ritualmente dedotta in questo grado sotto la specie dell’errore in procedendo previsto dal n. 4 dell’art. 360 cod.proc.civ. L’esame dell’eccezione si rendeva, e si rende, vieppiù necessaria considerato che, con la totale riforma della sentenza di primo grado, la Corte ha di fatto caducato anche il capo della pronuncia del tribunale con cui era stata disposta la parziale compensazione tra le somme richieste dagli enti creditori e le somme versate a titolo di contributi premi assicurativi dalla società appaltatrice, senza che tale capo fosse stato investito dal ricorso incidentale da parte degli enti suddetti.
La sentenza deve essere quindi cassata e rinviata nuovamente alla Corte territoriale, affinché la esamini, sulla base delle seguenti considerazioni in diritto.
4.2. Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, nell’ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c. porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell’obbligazione (con le condizioni di cui al terzo comma dell’art. 2036 c.c.), anche il pagamento effettuato per errore (cfr., Cass., 7 luglio 2004, n. 12509; Cass., 29 maggio 2006, n. 12735; Cass., a 12735/2006; Cass., 25 gennaio 2008, n. 1666; Cass., 16 febbraio 2009, n. 3707).
È stato osservato che “L’applicazione del principio ora esposto all’ipotesi dei contributi pagati dal datore di lavoro fittizio comporta l’irripetibilità da parte sua dei contributi già versati (così come delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori), poiché non può considerarsi scusabile l’eventuale errore sull’identità dell’effettivo debitore di chi è corresponsabile della violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, peraltro sanzionata come contravvenzione dall’art. 2” (cfr., Cass., n. 12509/2004, cit., in motivazione).
Vi è un successivo arresto in consapevole dissenso con il surricordato orientamento ermeneutico (Cass., 23 settembre 2010, n. 20143), che ha accolto la tesi prospettata dall’istituto previdenziale sostenendo che la consapevolezza ed l’inescusabilità dell’errore nel pagamento è “del tutto apodittica”, considerando che l’interposto non è parte in causa, sicché si finirebbe “inammissibilmente con attribuire forza di giudicato ad una circostanza – inescusabilità dell’errore sull’identità dell’effettivo debitore – riguardante un soggetto estraneo al giudizio, che, nella contestata prospettiva, non potrebbe – altrettanto inammissibilmente – giammai avanzare alcuna pretesa volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente”.
Tale precedente è stato tuttavia superato da Cass., 21 dicembre 2011, n. 28061, secondo cui l’estraneità al giudizio dell’interposto impedisce che la decisione possa assumere nei suoi confronti valenza di giudicato, ma non esclude che il pagamento dal medesimo effettuato, quale fatto storico, possa e debba essere incidentalmente valutato ai fini dell’accertamento della sua valenza satisfattiva; e, in tale prospettiva, la natura dell’interposizione fittizia di manodopera, siccome legislativamente fondata su comportamenti consapevoli e volontari a cui sono ricollegate conseguenze giuridiche ineludibili, conduce, in via di prova logica, ad escludere in radice che l’eventuale errore in cui l’interposto sia incorso possa essere qualificato in termini di scusabilità (v. pure Cass., 15 novembre 2011, n 23844, in motivazione; Cass., 9 aprile 2010. n. 8451 e, da ultimo, Cass. 3 settembre 2015, n. 17516).
4.3. A tale orientamento questa Corte ritiene di aderire ed il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “In tema d’intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, è fatta salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180, primo comma, cod. civ., e quindi anche di quelli effettuati dal datore di lavoro apparente, la cui conseguente responsabilità per il pagamento dei contributi previdenziali, che si aggiunge in via autonoma a quella del datore di lavoro effettivo in dipendenza dell’apparenza del diritto e dell’affidamento dei terzi di buona fede, non può tuttavia derogare al principio che l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo”.
5. Il ricorso deve dunque essere accolto limitatamente al secondo motivo e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice d’appello per l’esame dell’eccezione di compensazione proposta dalla ricorrente. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
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