www.studiodisa.itLa massima

1. Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo; sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

2. Una volta che il datore di lavoro ha intimato il licenziamento comunicando il suo recesso dal rapporto, questo deve considerarsi risolto fino a quando, ove si verta in regime di tutela reale, non intervenga una pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970. Non di meno, è possibile, nel regime della tutela reale, che dopo un primo licenziamento individuale sia intimato un secondo licenziamento, parimenti individuale, per un diverso motivo condizionato, nell’efficacia, alla (eventuale) dichiarazione di illegittimità del primo. Però, oltre all’espressa condizione sospensiva dell’efficacia del secondo recesso, occorre che si tratti di un motivo non solo diverso da quello che posto a fondamento del primo licenziamento, ma anche sopravvenuto, nel senso di non noto in precedenza al datore di lavoro, il quale, tenuto a comunicare i motivi del licenziamento a seguito dell’interpello (ex art. 2 l. n. 604 del 1966) del lavoratore licenziato, se indica a fondamento del recesso una specifica ragione giustificatrice, rinuncia implicitamente a far valere altre ragioni giustificatrici a lui note che parimenti potrebbero, in astratto, esser posi e a fondamento del recesso e non può successivamente intimare un secondo licenziamento fondato su una di tali diverse ragioni, ove anche con efficacia sospensivamente condizionata alla declaratoria di illegittimità del primo licenziamento.

3. Nel caso di plurime inadempienze del lavoratore, il datore di lavoro non può allegarne una a giustificazione del licenziamento disciplinare per poi procedere, con contestazioni a catena, ad intimare ulteriori licenziamenti, pur condizionati nell’efficacia in modo sequenziale, fondandoli su altri addebiti già noti in precedenza.

4. Dopo un primo licenziamento individuale, il secondo licenziamento non può essere collettivo (né può consistere nel collocamento in mobilità) perché quest’ultimo è ex lege procedimentalizzato in termini tali da non consentire che ci sia un lavoratore licenziato sub condicione. In particolare, la necessaria comparazione delle situazioni dei lavoratori destinatari del licenziamento collettivo è ontologicamente incompatibile con la (seppur in ipotesi temporanea) inefficacia sospensivamente condizionata del recesso di uno di essi.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

SENTENZA 4 gennaio 2013, n.106

Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato il 26-3-2004 B.A. esponeva di avere lavorato alle dipendenze della Editrice Telestampa Sud S.r.l. dal 2-6-1992 al 4-4-1999, con la qualifica di operaio speditore di cui al 3^ livello del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende editrici e stampatrici, ed al 4^ livello da gennaio 1996 alla risoluzione del rapporto.
Assumeva di essere stato costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per ragioni di malattia dal 4-1-1999 al 2-5-1999 e che, a seguito di contestazione del 14-1-1999 in riferimento all’assenza arbitraria dal posto di lavoro per le giornate dal 5 gennaio al 10 gennaio, in data 4-4-1999 aveva ricevuto intimazione di licenziamento per giusta causa: che l’8-2-1999 la datrice di lavoro aveva comunicato alle OO.SS l’avvio di una procedura di mobilità a causa della crisi conseguente alla perdita delle commesse dei giornali “(omissis) ” e “(omissis) ” individuando dieci esuberi tra cui anche due addetti al reparto spedizione, procedura ritirata il 9-4-1999 per lo slittamento della stampa de “(omissis) “; che in data 9-4-1999 aveva ricevuto telegramma e raccomandata con intimazione di licenziamento che veniva impugnato stragiudizialmente con racc. a/r dell’11-5-1999; che il 15-4-1999 la società comunicava alle 00.SS. l’invio di nuova procedura di mobilità adducendo la perdita definitiva delle commesse de “(omissis) ” e “(omissis) ” individuando 13 unità in esubero tra cui l’istante, in relazione all’esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda specificando che i residui compiti di spedizione sarebbero stati espletati dai lavoratori addetti al montaggio; che, a causa dell’impossibilità di conciliare la vertenza, con atto de 26-5-1999 l’azienda comunicava per iscritto i recesso ai lavoratori individuati, così come previsto dall’art. 4, comma 9, della legge n. 223/91, tra cui anche esso istante con la precisazione che il licenziamento nei suoi confronti sarebbe rimasto sospeso in attesa dell’esito del giudizio del precedente licenziamento individuale.
Sosteneva l’istante la illegittimità del primo licenziamento sotto plurimi profili: perché ritorsivo e discriminatorio in relazione alle sue condizioni di salute; perché, pur essendo ontologicamente disciplinare, non risultava affisso il codice disciplinare; perché avvenuto a tre mesi di distanza dopo che la società aveva pagato l’indennità di malattia con continuità nei tre mesi successivi al 10.1.1999; perché vi era sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione irrogata essendo comunque risultato provato lo stato di malattia del ricorrente, ed essendo, perciò addebitatale, quale unica inadempienza, solo la “mancata comunicazione dello stato di malattia”. Allegava il ricorrente la illegittimità anche del secondo licenziamento collettivo in quanto intervenuto quando il rapporto di lavoro era stato già risolto con il primo licenziamento del 4-4-1999 per cui non poteva essere inserito tra i lavoratori in esubero ed inoltre per vizi formali della procedura.
In particolare contestava il B. la genericità e carenza della comunicazione alle OO.SS., la insussistenza della allegata crisi aziendale e comunque la mancanza del nesso di causalità tra la crisi ed il licenziamento, rilevando che la società aveva fatto ricorso allo straordinario in modo massiccio e che il reparto di spedizione, cui era addetto esso istante, non solo non era stato soppresso ma era operante con dei lavoratori aventi anzianità inferiore alla sua. Deduceva che la disdetta dei contratti in questione in realtà non aveva inciso in modo significativo sugli utili perché il contratto con “(omissis) ” era a tempo determinato, circostanza ovviamente nota all’azienda, mentre il giornale “(omissis) ” non aveva mai disdettato alcun contratto perché tale contratto non esisteva se non per una parte residua e marginale.
2. Costituitasi la società eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della domanda ribadendo la correttezza del proprio operato sia in riferimento al primo licenziamento individuale, per non avere il ricorrente giustificato l’assenza di ben cinque giorni, che a secondo collettivo motivato dal notevole calo di commesse, la resistente proponeva poi domanda riconvenzionale per i danni subiti a seguito dell’assenza ingiustificata del B. .
3. Con sentenza del 14-10-2005 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro accoglieva il ricorso e annullava il licenziamento individuale intimato al ricorrente il 4-4-1999 ordinando alla società la sua reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni in precedenza svolte condannandola al pagamento, in favore del B. , della retribuzione globale di fatto mensile via via maturata dalla data del licenziamento all’effettiva reintegra, oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al saldo nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tale periodo.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello la Editrice Telestampa S.r.l. con ricorso depositato il 15-11-2006 deducendo in ordine a licenziamento disciplinare che l’istante non aveva provato di aver giustificato, in qualsivoglia forma, l’avvenuta comunicazione alla azienda del proprio stato di malattia dal 5 al 10 gennaio 1999, avendo provveduto solo a produrre in giudizio referti medici del servizio di controllo dell’INPS al fine di provare il proprio stato di malattia nei detti giorni.
In ordine al licenziamento collettivo, intimato prima della proposizione del giudizio (e non in corso di causa), ha precisato l’appellante che lo stesso aveva conservato gli effetti risolutori del rapporto con conseguente erroneità dei capi della pronuncia relativi all’ordine di reintegra del B. nel posto di lavoro in precedenza occupato e alla condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso al ripristino del rapporto.
Si costituiva B.A. chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza del 16 ottobre 2007 – 27 novembre 2007 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con dieci motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale.
La ricorrente ha depositato memoria nonché verbale di conciliazione in sede sindacale.
All’udienza di discussione il difensore della ricorrente dichiarava – come già indicato in memoria – che con l’intervenuta conciliazione in sede sindacale dovevano considerarsi rinunciati i motivi nn. 6. 9 e 10 del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso principale, articolato in dieci motivi, la società ricorrente lamenta distintamente: a) violazione e falsa dell’art. 111 Cost., degli artt. 112, 115, 116, 167, 416, 420 c.p.c. degli artt. 2727 e 2720 c.c. e dell’art. 2697 c.c.; degli artt. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 11 parte seconda del CCNL per le aziende stampatrici di giornali del 29/3/2000: degli artt. 2086, 2106 e 2119 c.c., degli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966, e dell’art. 41 Cost.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione alla preclusione derivante dalla mancata contestazione del mancato invio della certificazione medica per il periodo dal 5 al 10 gennaio 1999); b) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; del principio iudex iudicare debet iuxta alligata et probata: dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.; errata valutazione del mezzo di prova documentale; inesistenza di qualsivoglia prova idonea a giustificare l’assenza del dipendente dal 5.1.1999 al 10.1.1999; ulteriore violazione degli artt. 2726 e segg. c.c. (mancata giustificazione da parte del dipendente alla contestazione disciplinare dell’azienda); violazione degli articoli sopra richiamati anche in relazione agli artt. 2086, 2106 e 2119 c.c., agli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966, e all’art. 41 Cost., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente all’inidoneità a provare lo stato di malattia di un referto medico successivo all’intimazione del licenziamento; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 2086, 2106 e 2119 c.c. degli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966, dell’art. 41 Cost.; degli artt. 115 e 116 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.; dell’art. 1362 e seguenti c.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla presunta mancata proporzionalità tra l’infrazione disciplinare e la sanzione espulsiva comminata; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla valutazione del comportamento complessivo del lavoratore al fine di valutare la gravità dell’inadempimento; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente al mancato accoglimento della domanda, proposta in via riconvenzionale, di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300/70; dell’art. 2110 c.c.; degli artt. 115 e 116 c.p.c.; del principio iudex iudicare debet iuxta alligata et probata; errata valutazione del mezzo di prova documentale; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente all’intempestività del provvedimento espulsivo; e) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 209, 421 e 437 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.; dell’art. 7 della legge n. 300/70, e dell’art. 2119 c.c.; errar in procedendo; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla mancata prova dell’affissione del codice disciplinare; f) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 209, 213, 421 e 437 c.p.c.; dell’art. 18 della legge n. 300/70; error in procedendo; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla mancata prova aliunde perceptum; g) error in procedendo; violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 324, 346 e 436 c.p.c.; difetto di impugnazione da (Ndr: testo originale non comprensibile) su detto licenziamento; eccezione di giudicato: efficacia del licenziamento irrogato in data 26.5.1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; vizio di extra petizione; violazione de principio del tantum devolutum quantum appellatum; h) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 300/70; dell’art. 1353 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla sottoposizione del secondo licenziamento a condizione sospensiva e agli effetti dell’avveramento di detta condizione; i) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/70: l) violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente all’impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ordina la reintegra ed il pagamento delle retribuzioni fino alla reintegra; m) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 300/70, in relazione all’art. 1227 c.c.; degli artt. 1175, 1217 e 1218 c.c.; degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla valutazione del comportamento complessivo del lavoratore e della proposizione del ricorso dopo cinque anni dal recesso nella determinazione del danno ex art. 1227 c.c..

2. Il controricorrente, nel resistere al ricorso principale, ha proposto altresì ricorso incidentale lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 3 della legge n. 604/1966, degli artt. 1362 e 1363 e segg. c.c. in relazione all’art. 1324 c.c., dell’art. 1423 c.c. in relazione all’art. 1324 c.c. all’art. 2697 c.c. agli artt. 115 e 116 c.p.c. e denunciando altresì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

3. I giudizi promossi con il ricorso principale e con quello incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Il ricorso principale è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente nella parte in cui le parti hanno definito la lite con atto di conciliazione del 14 marzo 2009 ed è infondato nel resto.

5. Va premesso che con atto di conciliazione del 14 marzo 2009, prodotto in causa, le parti hanno parzialmente transatto la lite di cui al presente ricorso (quanto alla risoluzione del rapporto e alle conseguenze economiche in termini retributivi e risarcitori) nonché altra lite avente ad oggetto il quantum debeatur e pendente in grado d’appello. Le parti si sono rispettivamente dato atto che l’aspetto contributivo non era invece oggetto della conciliazione.

Pertanto la lite non può ritenersi del lutto composta sicché rimane la questione della legittimità del licenziamento intimato al B. seppur al più limitato fine delle conseguenze in termini di obblighi contributivi per la società datrice di lavoro.

Il difensore della società ricorrente ha puntualizzato la residua materia del contendere rinunciando (nella memoria e con dichiarazione al verbale d’udienza) ai motivi nn. 6, 9 e 10 del ricorso relativi rispettivamente alla mancata prova dell’aliunde perceptum, all’idoneità del secondo licenziamento a risolvere il rapporto di lavoro, alla limitazione del danno risarcibile in ragione del ritardo del lavoratore nel promuovere il giudizio.

In questa parte il ricorso è inammissibile per sopravventa carenza di interesse.

6. Nel resto il ricorso – quanto ai motivi che attengono al licenziamento individuale, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi – è infondato.

6.1. Come ha correttamente posto in rilievo la Corte d’appello la società appellante in data 9-4-1999 ha intimato al B. un licenziamento di natura disciplinare a seguito di contestazione del 14-1-1999 con la quale si addebitava al lavoratore di non avere comunicato alcuna giustificazione dell’assenza dal lavoro per il periodo dal 5 al 10 gennaio 1999. Tale atto di recesso datoriale è stato impugnato dal lavoratore stragiudizialmente con racc. a/r dell’11 maggio 1999.

È questo il primo licenziamento la cui legittimità è controversa in causa.

Successivamente, a seguito di avvio della procedura di mobilità, la società con comunicazione del 26 maggio 1999 intimava al B. , ricompreso tra i lavoratori in eccesso da collocare in mobilità, un secondo licenziamento, questo di natura collettiva, precisando che ‘ove la vertenza da lei incardinata contro il licenziamento disciplinare intimato nei Suoi confronti a far data dal 4-4-99 si concludesse con un provvedimento di reintegra considereremo comunque risolto il rapporto di lavoro a far data dal 1 giugno 1999 in virtù della conclusa procedura di licenziamento collettivo’.

In causa quindi si controverte di due licenziamenti, il primo (individuale) di natura disciplinare; il secondo (per collocamento in mobilità) di natura collettiva.

6.2. Con motivazione puntuale e corretta in diritto il licenziamento disciplinare è stato ritenuto illegittimo dai giudici di merito di primo e di secondo grado.

Il licenziamento disciplinare è stato intimato al lavoratore per non avere comunicato la giustificazione dell’assenza dal posto di lavoro nei giorni dal 5 al 10 gennaio 1999.

Il fatto sanzionato – come ammesso dalla stessa società ricorrente – non era lo stato di malattia, che sussisteva e si protraeva con il supporto idonea certificazione non contestata dalla società – ma solo la mancata comunicazione da parte del dipendente di tale circostanza.

In proposito correttamente ha osservato la Corte d’appello che non vi era alcuna previsione nel CCNL del settore, applicato al rapporto in oggetto, di sanzione espulsiva nell’ipotesi di assenza ingiustificata. Ed ha aggiunto che in ogni caso occorre valutare l’adeguatezza della sanzione atteso che il licenziamento disciplinare rappresenta una conseguenza estrema che deve essere proporzionata alla violazione commessa dal lavoratore; ed anzi, costituendo la più grave delle sanzioni, occorre che la mancanza, di cui il dipendente si è reso responsabile, rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro nonché sia tale da far venire meno l’elemento fiduciario, costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro atteso altresì che il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e licenziamento disciplinare.

Nel caso di specie è risultato provato lo stato di malattia del B. per i giorni in questione (5-10 gennaio 1999) dal referto dell’INPS del 13-4-99 nel quale si è attestato che il B. nel detto periodo si trovava in malattia.

Inoltre, essendo proseguita la malattia anche dopo il 10 gennaio 1999 per oltre tre mesi (fino al 2 maggio 1999), e risultato che i certificati medici successivi a tale data non erano mai contestati nel merito dal datore di lavoro ed avevano lasciato ragionevolmente presumere la veridicità dello stato patologico del dipendente, attestato dall’INPS, anche per i precedenti cinque giorni.

Motivatamente quindi ha ritenuto la Corte d’appello che – risultando, seppure ex post, giustificata l’assenza del lavoratore per motivi di salute, la sua iniziale mancata comunicazione, tenuto conto de prosieguo dello stato di malattia per circa tre mesi (fino al 2 maggio 1999) ben noto al datore di lavoro che aveva ricevuto i relativi certificati medici senza nulla contestare sulla effettiva esistenza della malattia denunciata e del fatto che era trascorso un notevole lasso di tempo dalla contestazione di assenza non giustificata per tali giorni (contestazione del 14 gennaio 1999) – il mancato tempestivo invio della certificazione medica non poteva costituire inadempimento tanto tiravo da giustificare il recesso immediato della società dal rapporti) di lavoro per giusta causa, né il recesso per giustificato motivo.

7. Il ricorso è parimenti infondato quanto alle censuro (in particolare il motivo n. 8) che riguardano il licenziamento collettivo intimato al B. dopo il licenziamento disciplinare.

Sostiene la società ricorrente che, una volta accertata la illegittimità del primo licenziamento (individuale) intimato in regime di tutela reale, i giudici di merito non potevano astenersi dal valutare anche la legittimità del secondo licenziamento (collettivo), intimato espressamente come condizionato, nella sua efficacia, all’eventuale illegittimità del primo licenziamento.

La Corte d’appello infatti ha ritenuto (sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale di questa Corte) inefficace il licenziamento collettivo perché – a suo dire – non può risolversi un rapporto già risolto in ragione dell’efficacia del licenziamento individuale.

In proposito deve considerarsi che inizialmente questa Corte (Cass., sez. lav., 18 maggio 2005, n. 10394: 9 marzo 2006. n. 5125) ha affermato che il licenziamento intimato, nell’ambito della tutela reale, per giusta causa o per giustificato motivo è efficace finché non intervenga sentenza di annullamento ex art. 18 della legge n. 300 del 1970; ne consegue che un secondo licenziamento, intimato prima dell’annullamento. è privo di oggetto, attesa l’insussistenza del rapporto di lavoro.

Successivamente però questa Corte si è diversamente orientata. Infatti Cass., sez. lav., 6 marzo 2008. n. 6055, ponendosi in critico confronto con l’orientamento precedente, ha affermato che “la continuità e la permanenza del rapporto giustifica l’irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ove basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice, dal quale solamente, in mancanza di tempestiva impugnazione, deriverà l’effetto estintivo del rapporto”. Ciò perché, nell’area della c.d. tutela reale, il primo licenziamento, in quanto illegittimo, “non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma a causa del ritenuto del datore di ricevere la prestazione stessa, sino a quando, a seguito del provvedimento di reintegrazione del giudice, non venga ripristinata la situazione materiale antecedente al licenziamento’.

Conformemente a tale pronuncia Cass., sez. lav., 20 gennaio 2011, n. 1244. ha ribadito che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo; sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Questo ulteriore sviluppo della giurisprudenza di questa Corte – al quale può qui darsi continuità – induce pero a qualche puntualizzazione.

Una volta che il datore di lavoro ha intimato il licenziamento comunicando il suo recesso dal rapporto, questo deve considerarsi risolto fino a quando, ove si verta in regime di tutela reale, non intervenga una pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970. Non di meno, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, è possibile nel regime della tutela reale che dopo un primo licenziamento individuale sia intimato un secondo licenziamento, parimenti individuale, per un diverso motivo condizionato, nell’efficacia, alla (eventuale) dichiarazione di illegittimità del primo.

Però, oltre all’espressa condizione sospensiva dell’efficacia del secondo recesso, occorre che si tratti di un motivo non solo diverso da quello che posto a fondamento del primo licenziamento, ma anche sopravvenuto, nel senso di non noto in precedenza al datore di lavoro, il quale, tenuto a comunicare i motivi del licenziamento a seguito dell’interpello (ex art. 2 l. n. 604 del 1966) del lavoratore licenziato, se indica a fondamento del recesso una specifica ragione giustificatrice, rinuncia implicitamente a far valere altre ragioni giustificatrici a lui note che parimenti potrebbero, in astratto, esser posi e a fondamento del recesso e non può successivamente intimare un secondo licenziamento fondato su una di tali diverse ragioni, ove anche con efficacia sospensivamente condizionata alla declaratoria di illegittimità del primo licenziamento. Sicché, ad es., nel caso di plurime inadempienze dei lavoratore il datore di lavoro non può allegarne una a giustificazione del licenziamento disciplinare per poi procedere, con contestazioni a catena, ad intimare ulteriori licenziamenti, pur condizionati nell’efficacia in modo sequenziale, fondandoli su altri addebiti già noti in precedenza (cfr., mutatis mutandis, la giurisprudenza costituzionale che ha stigmatizzato il possibile uso distorto delle contestazioni a catena nel processo penale al fine del rispetto dei termini di custodia cautelare: C. cost. n. 408 del 2005).

Inoltre in ogni caso, dopo un primo licenziamento individuale, il secondo licenziamento non può essere collettivo (né può consistere nel collocamento in mobilità) perché quest’ultimo è ex lege procedimentalizzato in termini tali da non consentire che ci sia un lavoratore licenziato sub condicione. In particolare la necessaria comparazione delle situazioni dei lavoratori destinatari del licenziamento collettivo è ontologicamente incompatibile con la (seppur in ipotesi temporanea) inefficacia sospensivamente condizionata del recesso di uno di essi.

Nella specie il secondo licenziamento è di natura collettiva rispetto al primo recesso individuale (a carattere disciplinare) ed inoltre si fonda su un presupposto (esubero di personale) già noto e sussistente al tempo del primo licenziamento. Quindi correttamente la Corte d’appello ha ritenuto tamquam non esset tale secondo licenziamento di natura collettiva.

8. Il ricorso incidentale, proposto dalla parte vittoriosa in appello, deve considerarsi condizionato; sicché esso – riguardando il licenziamento disciplinare – è assorbito dal rigetto del ricorso principale in parte qua.

9. In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile per sopravventa carenza di interesse quanto ai motivi 8, 9 e 10; va rigettato nel resto, con assorbimento del ricorso incidentale.

Sussistono giustificati motivi (per la peculiarità della fattispecie) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale quanto ai motivi nn. 6. 9 e 10; e lo rigetta nel resto, assorbito il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

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