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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 30 settembre 2013, n. 22333

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 22/2/2011 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento della domanda della Unipol Banca volta ad ottenere il risarcimento del danno causato da G..C. , dipendente della Banca quale direttore della filiale di Bologna e licenziato per giusta causa, con condanna del lavoratore a pagare a favore della banca Euro 4.500.000. La Corte ha altresì, confermato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal C. con cui questi aveva chiesto la condanna della banca al pagamento delle competenze di maggio e di quelle di fine rapporto pari a L 81.289.403.
La Banca esponeva che il C. aveva concesso al ed gruppo Folgori affidamenti senza la prestazione delle dovute garanzie,oppure senza verificare l’attendibilità delle garanzie concesse o per aver autorizzato o consentito operazioni bancarie irregolari in violazione di istruzioni interne e di norme di comportamento.
La Corte territoriale ha affermato, circa la responsabilità del C. , che sulla base delle prove per testi e della documentazione, era emerso che il C. dall’aprile 1998 aveva avviato una serie di rapporti bancari con F..F. o con persone dallo stesso indicate, con società varie ad esso facenti capo; che nell’intrattenere tali rapporti il C. non aveva osservato le specifiche direttive interne che imponevano accertamenti anagrafici, ricerche alla camera di commercio, visura dei protesti, acquisizione di notizie circa le proprietà immobiliari; che le operazioni consistevano essenzialmente nella presentazione per l’incasso di assegni tratti sub anche estere e l’inoltro di bonifici in favore dei soggetti legati al F. ; che inizialmente il C. si era attenuto alle disposizioni interne in base alle quali gli assegni venivano accreditati solo dopo la ricezione delle somme; che successivamente gli assegni furono accreditati sul conto apponendo il ed “blocco della disponibilità” (e ciò malgrado il suggerimento contrario dell’addetto all’ufficio estero e la segnalazione di rischio e anomalia da parte dello S. , vice direttore della filiale di XXXXXXX, e la denuncia di operatività sospetta da parte di altra addetta alla filiale) che non dava effettive garanzie alla Banca con possibilità per il F. di disporre subito delle somme ed il verificarsi di insoluti.
La Corte ha sottolineato che le dichiarazioni rese dai testi Ardizzone, responsabile del servizio ispettorato, e dello S. , vicedirettore della filiale, erano state estremamente precise e che avevano trovato conferma nella varia ed abbondante documentazione prodotta in causa con la conseguenza che le doglianze della società e le contestazioni disciplinari formulate nei confronti del dipendente con lettera del 14 aprile 1999 e del successivo licenziamento del 23 aprile 1999 risultavano ampiamente provate.
La Corte ha quindi rilevato la fondatezza di quanto affermato dalla banca circa l’evidente violazione dell’obbligo di diligenza che incombeva sul dipendente nell’espletamento delle sue mansioni tenuto conto della posizione aziendale del C. direttore della più importante filiale della Banca a XXXXXXX. Con riferimento all’affermazione del lavoratore di essere rimasto incolpevole vittima della condotta delittuosa del F. , la Corte ha richiamato la sentenza penale nella quale era affermato che il C. aveva ignorato scientemente tutti i segnali negativi che venivano dalla gestione fin dai primi mesi e dai rilievi di altri funzionali della banca. Ha, quindi, rilevato che la sentenza di patteggiamento, pur non costituendo sentenza di condanna, presupponeva pur sempre un’ammissione di colpevolezza e che la denuncia querela presentata dal C. in data 2 aprile 1999 non assumeva alcuna valenza della sua buona fede apparendo più che altro un tentativo di correre ai ripari una volta che la gravità della situazione era ormai emersa.
Circa la quantificazione del danno la Corte ha affermato che era stata fornita la prova dello stesso con la documentazione in atti (v. doc. 38, 38 bis e 38 ter, 4/21 e 35/b) oltre che con le dichiarazioni dei testi; che il danno corrispondeva ai saldi passivi sui c/c Synergy per L. 5.710.132.428 e Kaukof Italia per L. 4.175.871.597 (v doc. 38) determinatisi per assegni versati a febbraio 1999 e nel marzo 99; che l’importo liquidato dal Tribunale alla banca era anche inferiore; che era da respingersi la domanda del C. volta ad ottenere il risarcimento per l’illegittimo licenziamento, e le competenze di fine rapporto e che, con riferimento a queste ultime, non sussisteva interesse del C. avendo il Tribunale quantificato il danno in Euro 4.500.000, previa estinzione fino a concorrenza di ogni credito del C. derivante dal rapporto di lavoro; che in tal modo il giudice aveva operato la ed compensazione impropria.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il C. formulando due motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 378 cpc. Si costituisce la Banca depositando controricorso e poi note d’udienza.

Motivi della decisione

Deve, in primo luogo, rilevarsi che le c.d. “note d’udienza” depositate dalla controricorrente quale replica alle conclusioni del Procuratore Generale costituiscono in realtà una memoria ex art. 378 cpc tardivamente depositata – della quale pertanto non può tenersi conto – poiché non vi è alcuna connessione con le affermazioni e le richieste del PG, il quale, del resto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su una pluralità di fatti controversi ritenuti decisivi.
Rileva che: 1) la Corte ha affermato che il C. non aveva osservato le direttive interne relative ad accertamenti anagrafici, ricerca camerale, visura protesti, acquisizione notizie sulla proprietà in contrasto con quanto affermato dal teste S. nonché con quanto emerso circa la domanda di ampliamento del fido conclusasi in senso negativo, non perché priva di documentazione idonea ma in quanto il vice direttore generale, sulla base della pregressa esperienza lavorativa, era conoscenza del personaggio F. .
2) La Corte ha affermato che i rapporti con il gruppo F. venivano gestiti direttamente dal C. nell’ambito delle facoltà della filiale sebbene all’epoca dei fatti il direttore di filiale poteva concedere fidi per un tetto massimo di 100 milioni di lire e non 1000 come riportato in sentenza con la conseguenza che l’esposizione finanziaria del gruppo Folgori non poteva essere ricondotto integralmente ai poteri dispositivi del direttore di filiale.
3) la Corte ha affermato che era risultato che inizialmente il C. si atteneva alle direttive interne circa il deposito degli assegni esteri e che successivamente tale situazione era mutata e gli assegni venivano accreditati sul conto apponendo il cosiddetto blocco di disponibilità. Secondo la Corte a partire dal mese di luglio 98 le somme portate dagli assegni esteri vennero accreditati immediatamente e ciò in coincidenza con l’interessamento del C. e del F. all’acquisto di un albergo. Osserva che tale coincidenza temporale era contraddetta da quanto accertato dal giudice penale il quale riferisce che la cessione di quote relative all’albergo era datata 26 febbraio 1999 ed anche oltre;
4) contesta la piena attendibilità dei due testi A. e S. affermata dalla Corte;
5) la Corte ha rilevato la totale mancanza di diligenza del C. e che ciò era avvenuto in coincidenza con l’interessamento dello stesso e del F. all’acquisto di un albergo. La Corte in tal modo afferma il dolo del dipendente in contrasto con l’affermazione della mancanza di diligenza in precedenza sostenuto. 11 ricorrente rileva, inoltre, che risultava provata l’applicazione del ed blocco dare e che, invece, la banca non aveva fornito alcuna prova di una sua eventuale successiva disattivazione;
6) la Corte ha sottovalutato la rilevanza della denuncia penale fatta dal C. essendo invece, la Banca rimasta inattiva;
7) la Corte non spiega se il C. debba ritenersi responsabile a titolo di colpa o di dolo. Il C. lamenta l’insussistenza di proporzionalità tra la sanzione espulsiva ed i fatti considerato che gli altri dipendenti (R. , D.M. , A. e S. ) sono stati esonerati da qualsiasi responsabilità;
8) contesta la quantificazione dei danni effettuata dalla Corte sulla base della documentazione depositata dalla banca senza svolgere alcuna attività istruttoria.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 444 e 445 c.p.p. in quanto dalla sentenza di patteggiamento non era possibile far discendere la prova dell’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato.
Denuncia, altresì, violazione degli articoli 1 e 2 del d.p.r. n. 180 del 1950 e dell’articolo 1246 CC e 545 c.p.c. per illegittima compensazione dei crediti.
Le censure, congiuntamente esaminate stante la loro connessione, sono infondate. La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l’affermata responsabilità del C. per i danni subiti dalla Banca. Le censure di difetto di motivazione o di sua contraddittorietà di cui all’elenco contenuto nel primo motivo del ricorso si risolvono in contestazioni relative ad elementi non decisivi per la decisione o, comunque, in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella sostenuta dalla Corte territoriale. Il sindacato di legittimità, demandato alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., consiste nel controllo dell’operato del giudice di merito in ordine al dovere di esaminare i fatti costitutivi, estintivi o modificativi del rapporto in contestazione, e nello stabilire se la decisione sia sorretta da adeguata e logica motivazione, al fine di accertare, attraverso la esposizione dei motivi di convincimento espressi dallo stesso giudice, se l’indagine sia stata compiuta con un procedimento logico esente da manchevolezze, lacune o contraddizioni, e che non sia stato omesso l’esame di alcun punto decisivo della controversia. Pertanto, allorché la valutazione degli elementi di merito risulti eseguita senza alcun vizio logico, non è consentito, in sede di legittimità, di procedere ad una rivalutazione degli stessi elementi, per trame un convincimento conforme a quello sostenuto dalla parte.
Il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti, formulando in definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito,senza evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Costituisce principio consolidato che “Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione”. (Cass. n. 2357 del 07/02/2004; n. 7846 del 4/4/2006; n. 20455 del 21 /9/2006; n. 27197 del 16/12/2011).
La Corte d’Appello ha valutato correttamente il comportamento del lavoratore con giudizio immune da vizi che investendo una questione di merito sfuggono al sindacato della Cassazione. In particolare la Corte ha escluso che il C. avesse osservato la normativa della banca sull’acquisizione, al momento dell’inizio del rapporto con il F. e le società allo stesso facenti capo, delle necessaire informazioni (accertamenti anagrafici, visure camerali, visure protesti, accertamenti delle proprietà immobiliari). Le censure sul punto formulate dal ricorrente circa l’affidamento ad altri dipendenti della banca dei relativi accertamenti, non valgono ad esonerarlo da responsabilità – e pertanto non costituiscono gli elementi decisivi di cui all’art. 360 n. 5 cpc – competendo al C. valutare la documentazione, accertarne eventuali lacune o informazioni insufficienti prima di accordare gli affidamenti richiesti nell’ambito delle facoltà della filiale (limitate ad L. 100 milioni e non L. 1.000 milioni, erroneamente indicato in sentenza senza, peraltro, conseguenze sulla correttezza della motivazione).
Circa l’inosservanza delle direttive della Banca sull’incasso degli assegni tratti su banche tedesche, l’emissione di titoli di pagamento o bonifici in favore del F. o di soggetti giuridici a lui legati, la Corte territoriale ha esaminato con rigore la normativa della banca applicabile ed ha concluso che il ricorso al ed blocco di disponibilità (o preavviso dare) inserito dal C. (sebbene sconsigliato dall’addetto all’ufficio estero, ed in presenza di segnalazione di rischio ed anomalia da parte di S. e di operatività sospetta da altra addetta alla filiale), peraltro, solo in una decina di casi, aveva consentito al F. di disporre immediatamente delle somme versate mentre la banca veniva ad apprendere se il titolo era coperto o meno solo dopo vari giorni.
Le censure, sia con riferimento alla valutazione da parte della Corte delle dichiarazioni rese dai testi S. ed A. , sia in relazione all’affermazione della Corte che il ricorso al blocco di disponibilità fu adottato dal C. in concomitanza del suo interessamento all’acquisto di un albergo con il F. , risultano inidonee ad evidenziare insufficienza della motivazione della sentenza impugnata. Deve ribadirsi che resta riservato al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti oggetto del giudizio (cfr Cass. ord. n. 7921/2011). Deve sottolinearsi, inoltre, che ove il convincimento del giudice di merito, come nella fattispecie in esame, si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l’inadeguatezza, l’incongruenza e l’illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del vizio di motivazione sul “decisum”, non potendo limitarsi, in particolare, ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione (cfr Cass. 15156/2011).
Sono, altresì, infondate le censure relative alla proporzionalità tra il provvedimento adottato ed i fatti contestati. In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità (cfr Cass. n. 7948/2011). Nella specie le censure del ricorrente sul punto si concretizzano nella denuncia di disparità di trattamento posta in essere dalla banca per aver licenziato il C. e non anche altri dipendenti, quali A. o S. , circostanza questa non idonea a ridurre la responsabilità del lavoratore e, dunque, ad evidenziare la mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione irrogata.
Circa, infine, la quantificazione del danno la Corte ha ritenuto raggiunta la prova attraverso la documentazione prodotta, richiamata dalla Corte in modo specifico, oltre che con le dichiarazione dei testi. Prive di fondamento sono le censure del ricorrente di mancata esposizione nella sentenza del ragionamento in base al quale la Corte è pervenuta alla quantificazione del danno o di mancato svolgimento di attività istruttoria risultando, invece, chiaramente enunciato che il danno è rappresentato dai saldi passivi di due conti correnti (Synergy spa e Kaufhof Italia spa). Infine, deve rilevarsi l’infondatezza del secondo motivo del ricorso.
Il ricorrente censura l’affermazione della Corte secondo la quale la richiesta di patteggiamento presentata dal C. nel giudizio penale mal si conciliava con la tesi dallo stesso sostenuta di essere vittima incolpevole ed ignara dell’altrui condotta delittuosa.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, e pienamente condivisi dal Collegio “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito…… Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile”. (cfr Cass. n. 23906/2007; n. 132/2008; n. 15889/2011).
Nel caso di specie, la Corte si è attenuta ai principi affermati da questa Corte. 11 ricorrente ha chiesto l’applicazione concordata della pena, e questo comportamento poteva essere apprezzato in sede civile come indizio, anzi doveva esserlo, né il C. ha spiegato in alcun modo le ragioni che lo avevano indotto a chiedere il patteggiamento, pur negando la propria responsabilità in ordine ai fatti che erano oggetto dell’imputazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, altresì, violazione di legge per avere la Corte territoriale operato un’illegittima compensazione dei crediti del lavoratore per TFR con le somme riconosciute alla datrice di lavoro.
Anche tale censura è infondata. Deve, infatti, precisarsi che l’istituto della compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere…. (cfr Cass. n. 7624/2010, n 5024/2009). Nella specie la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui il primo giudice aveva precisato che la somma riconosciuta a favore della banca era stata determinata ” previa estinzione, sino a concorrenza, di ogni credito del convenuto derivante dal rapporto di lavoro”. In tal modo risulta chiaramente che la Corte ha tenuto conto del credito del lavoratore.
Il richiamo al dpr n 150/1950 non appare conferente attenendo alla disciplina del sequestro, pignoramento e cessione di salari, stipendi e pensioni ed ai relativi limiti, fattispecie ben diversa da quella in esame. Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese processuali liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

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