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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza  29 gennaio 2014, n. 1923

Ragioni della decisione

D.V.P. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Salerno, pubblicata il 17 novembre 2010, che ha rigettato il suo appello contro la decisione del Tribunale di Salerno che aveva respinto la sua impugnativa di licenziamento.
Il D.V. , dipendente dell’azienda ospedaliera universitaria OORR San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, con le mansioni di operatore tecnico cucina e dispensa, il 18 giugno 2004 venne tratto in arresto per vari episodi di usura ed estorsione aggravata in continuazione tra loro.
L’azienda lo sospese dal servizio, ma attese la conclusione del processo penale per iniziare l’azione disciplinare.
Il D.V. venne riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli e condannato in primo grado alla pena di anni quattro e giorni venti di reclusione oltre la multa. Patteggiò in appello la pena di anni tre e giorni dieci di reclusione oltre 1.600,00 Euro di multa. La sentenza fu pubblicata il 28 luglio 2006. In seguito su richiesta del difensore del D.V. il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno,. revocò l’ordine di esecuzione della pena residua di mesi undici e giorni uno di reclusione, applicando l’indulto.
Il D.V. presentò richiesta di riassunzione in servizio, allegando copia di tale ultimo provvedimento.
L’azienda iniziò il procedimento disciplinare convocando il D.V. . All’esito della audizione l’azienda invitò il D.V. a depositare copia della sentenza di appello, aggiornando il procedimento all’atto della acquisizione di tale documento. Il D.V. non ottemperò.
In data 18 maggio 2007 l’azienda intimò il licenziamento con preavviso di quattro mesi.
Il D.V. impugnò il licenziamento, prima in via d’urgenza, poi con ricorso ordinario. Entrambi i ricorsi vennero rigettati dal Tribunale di Salerno. Il D.V. propose quindi appello, che fu anch’esso rigettato dalla Corte d’appello di Salerno. Contro tale sentenza il D.V. ricorre per cassazione, per un unico motivo. L’azienda ospedaliera non ha svolto attività difensiva.
Con l’unico motivo di ricorso si denunziano, congiuntamente, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e motivazione “insufficiente e contraddittoria”. Richiamata la giurisprudenza di legittimità per la quale il termine per l’avvio del procedimento disciplinare a carico di dipendenti pubblici decorre dalla sentenza solo qualora i fatti siano stati conosciuti dall’amministrazione a seguito della comunicazione di tale sentenza e non anche ove anteriormente a tale data l’amministrazione ne avesse già avuto conoscenza, il ricorrente assume che “nel caso in esame in modo del tutto immotivato risulta disattesa la decisiva circostanza circa l’avvenuta conoscenza dei fatti al mese di giugno 2004” e risulta “priva di motivazione plausibile” la mancata ammissione dei mezzi istruttori finalizzati a provare la piena conoscenza dei fatti da parte dell’azienda sin dal momento dell’arresto, nonché la mancata valutazione dei documenti allegati costituiti dagli articoli comparsi su tre quotidiani locali.
A conclusione di questa parte del motivo di ricorso il ricorrente chiede quello che egli stesso definisce “il riesame in merito” alla mancata ammissione e considerazione di tali mezzi istruttori.
Il motivo è inammissibile, perché chiede al giudice di legittimità un riesame del merito di un giudizio in fatto.
Stabilire quando è avvenuta la conoscenza del fatto reato da parte della amministrazione pubblica è un tipico giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito.
Né può ritenersi che la sentenza sul punto sia, come sostiene il ricorrente, priva di motivazione.
La motivazione sussiste ed è compiuta e coerente. La si rinviene a pagina 11-13 della sentenza. La Corte basa la sua motivazione sulla distinzione tra conoscenza del fatto della sottoposizione del dipendente a custodia cautelare, cui è connessa la sospensione cautelare dal servizio, dalla conoscenza del fatto idoneo a giustificare la sanzione disciplinare massima del licenziamento.
La Corte ha ricordato che, in base all’art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”) la pubblica amministrazione datrice di lavoro può estinguere il rapporto di lavoro qualora sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna. L’azienda, in base alla normativa di riferimento, può iniziare il procedimento disciplinare per poi sospenderlo in attesa della sentenza che chiude il processo penale, oppure può, dopo aver sospeso cautelarmente il ricorrente in relazione al provvedimento di custodia cautelare, aspettare l’esito del giudizio penale e quindi una sentenza che accerti il fatto con la forza del giudicato, per iniziare il procedimento disciplinare. È questa una scelta a maggiore garanzia del dipendente, che non può risolversi in una penalizzazione del comportamento prudente dell’azienda e, più a monte, dell’interesse generale che la pubblica amministrazione deve considerare e tutelare.
L’attesa di una sentenza irrevocabile permette di basare l’avvio del procedimento disciplinare su di una conoscenza del fatto in tutte le sue componenti, materiali e giuridiche, in quanto il “fatto” da considerare per valutarne le conseguenze sul piano disciplinare, è il fatto-reato, comprensivo di tutte le sue componenti, incluse quelle attinenti all’elemento psicologico. E tale fatto viene compiutamente accertato non con il provvedimento di custodia cautelare, ma con la sentenza che conclude il processo.
Peraltro, anche con riferimento alla custodia cautelare non è stata data la prova che copia di tale provvedimento sia stato fornito all’azienda, né certo la conoscenza del fatto può essere identificata con la pubblicazione di articoli giornalistici, come vorrebbe il ricorrente.
Questa impostazione rende superflua ogni valutazione in ordine alla natura, perentoria od ordinatoria, del termine previsto dall’art. 29 del ccnl del comparto sanità, dopo la modifica apportata dal ccnl del 2004.
Il ricorrente si duole poi della “mancata considerazione del motivo subordinato di appello”, con il quale aveva dedotto che il procedimento era stato avviato comunque oltre il termine di venti giorni dalla acquisizione “della sentenza penale di condanna”.
Questa censura è inammissibile perché avrebbe dovuto essere operata mediante denunzia di violazione dell’art. 112 c.p.c., il che non è stato fatto. Comunque il motivo di appello era pregiudicato da una evidente inesattezza perché, quella acquisita al protocollo n. 3699, come si desume dallo stesso ricorso per cassazione (cfr. pag. 4), non era la sentenza penale di condanna passata in giudicato, ma una ordinanza applicativa dell’indulto. La sentenza del giudice di appello venne richiesta al ricorrente dall’azienda nel corso del procedimento disciplinare, dopo l’audizione, con atto del 28 marzo 2007, ma egli non adempì all’onere di produrla, sicché un mese e venti giorni dopo, il 18 maggio 2007, l’azienda comminò la sanzione.
Il ricorrente fonda su questo suo comportamento omissivo un’ulteriore denunzia del comportamento dell’azienda, assumendo che fino a quando egli non avesse prodotto tale documento l’azienda non avrebbe potuto concludere il procedimento.

E evidente l’irrazionalità, prima ancora dell’infondatezza giuridica, di questa tesi ed è evidente che l’azienda dopo aver atteso un tempo congruo (circa un mese e venti giorni) aveva non solo il potere, ma il dovere di concludere il procedimento.
Parimenti infondata è la prospettazione per la quale la Corte non avrebbe considerato che con nota del 2 aprile 2007 l’azienda aveva comunicato al D.V. che era in corso un procedimento diretto a verificare la possibilità di riammissione in servizio,. se si fosse reso disponibile ad essere trasferito all’ospedale Cardarelli. Tale missiva è ritenuta dal ricorrente incompatibile con la volontà della amministrazione di applicare la sanzione. Ma la missiva, in disparte l’analisi sui poteri di chi l’ha firmata, si limita a verificare una disponibilità al trasferimento e correttamente i giudici di merito hanno escluso che potesse implicare una rinuncia all’azione disciplinare, peraltro doverosa per gli esponenti della amministrazione pubblica.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese perché l’azienda intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

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