CASSAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

SENTENZA 22 ottobre 2014, n. 22384

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 255/07, decidendo sull’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti dalla società TES di Andrea Giuliano e C. s.a.s., in relazione alla sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Cagliari il 2 ottobre- 24 dicembre 2003, statuiva quanto segue: accoglieva per quanto di ragione l’appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermava nel resto, condannava la società TES di Andrea Giuliano e C. s.a.s. al pagamento in favore dell’INPS:

della somma di Euro 1.745.410,35 (pari a lire 3.379.585.700) a titolo di contributi per il periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1993, con le somme aggiuntive di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217, lett. a) e b);
della somma di Euro 47.080,21 (pari a L. 91.160.000) a titolo di contributi del Servizio Sanitario Nazionale per il periodo 1 marzo 1993-31 dicembre 1993, con le somme aggiuntive di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a) e b).
La Corte d’Appello compensava per un quarto le spese dei due gradi di giudizio e condannava la suddetta società al rimborso dei tre quarti residui che liquidava per il primo grado in complessivi Euro 5.389,36, di cui 1,5164 per diritti e 3.873,42 per onorari e per il presente grado in complessivi Euro 7.950,00 di cui 1950,00 per diritti e 6.000,00 per onorari.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società TES di Andrea Giuliano e C. s.a.s., prospettando due motivi di ricorso, assistiti dai prescritti quesiti di diritto.
3. Resiste l’INPS con controricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, per una compiuta cognizione della fattispecie, occorre premettere che il Pretore di Cagliari, su ricorsi per decreto ingiuntivo proposti dall’INPS, aveva emesso due decreti ingiuntivi, n. 380/98 e n. 379/98, con i quali, rispettivamente, aveva ingiunto alla società TES di pagare la complessiva somma di L. 12.790.630.822. di cui L. 3.805.114.000 per contributi evasi nel periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1993 e L. 8.985.516.822 per correlative somme aggiuntive nonchè di quella di L. 230.447.466, di cui L. 91.160.000 per contributi dovuti al SSN nel periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 11993 e correlative somme aggiuntive, calcolate fino al 24 settembre 1996.

La società proponeva opposizione a decreto ingiuntivo alla quale resisteva l’inps.

L’INPS, attore sostanziale, insisteva nella propria pretesa in ragione degli accertamenti eseguiti dal proprio Ispettorato, riportati nel verbale n. 526 del 5 dicembre 1995, ancorati, per un verso, ai dati contabili relativi all’accertata evasione contributiva rilevati dal consulente tecnico del pubblico ministero, e per l’altro, sulle risultanze dei libri contabili della società.

Risultanze, esponeva l’Istituto, che non erano state specificamente contestate attraverso la deduzione di specifici rilievi e/o censure dall’opponente la quale pur ammettendo di avere corrisposto delle somme in nero a titolo di straordinario ai propri dipendenti, si era limitata a contestare genericamente il quantum.

La società, a sostegno della opposizione, esponeva che la domanda dell’INPS era ancorata ad un erroneo presupposto di fatto, ossia all’assunto che nel corso del procedimento ispettivo fosse stata accertata l’esistenza di un’omissione contributiva di L. 3.896.274.000 in linea capitale, derivante dall’effettuazione da parte della società di pagamenti ‘in nero’ di compensi per lavoro straordinario in favore dei dipendenti senza assoggettarli alla prevista contribuzione. Ciò, ad avviso della società, non era fondato sia perchè gli ispettori si erano limitati a recepire i dati contabili elaborati dal Consulente tecnico del pubblico ministero nell’ambito del procedimento penale per falso in bilancio, false comunicazioni sociali ed altri reati di natura fiscale, promosso nei confronti dei responsabili della società, sia perchè i pagamenti effettuati in nero effettuati in favore dei dipendenti avevano avuto una consistenza imprecisata e comunque di gran lunga inferiore a quella contestata. La stessa incongruenza della misura delle contribuzioni richieste con il decreto opposto, di importo pari a pari al 69,87% del monte retribuzioni asseritamente corrisposte in nero, induceva a concludere che vi fossero errori di calcolo o, comunque, che vi fossero state incluse anche contribuzioni diverse da quelle di pertinenza del fondo lavoratori dipendenti (quali Ds, tbs, CUAF, Enaoli, CIG). In ogni caso era decorso il termine quinquennale di prescrizione, mentre per le sanzioni non era stato applicato il più favorevole regime di cui all’art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996.

Il Tribunale di Cagliari accoglieva l’opposizione e revocava decreti ingiuntivi condannando l’INPS alla refusione delle spese di giudizio.

Tanto premesso può passarsi all’esame dei motivi di impugnazione e con essi al vaglio dei relativi capi e statuizioni della sentenza della Corte d’Appello rispetto ai quali sono formulati.
Con il primo motivo la società prospetta il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I tre quesiti di diritto, formulati a conclusione del motivo, hanno ad oggetto:

quale effettiva valenza probatoria debba essere attribuita in un giudizio civile ad una consulenza tecnica d’ufficio redatta nell’ambito delle indagini condotte dal pubblico ministero nel corso di un procedimento penale;

se quanto rilevato dall’ausiliario incaricato dal pubblico ministero in fase di indagini nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con il patteggiamento della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.c., possa essere utilizzato e qualificato, nell’ambito di un giudizio civile, come prova ovvero come mero indizio;

se tali elementi indiziari possano fondare in via esclusiva il convincimento della giudice ove non siano non confortati nè confortati con gli elementi di prova raccolti direttamente nell’ambito del giudizio civile.

Le disposizioni normative sopra richiamate, ad avviso della ricorrente, sarebbero violate atteso che, in particolare:

l’accertamento di cui al verbale n. (OMISSIS), posto dall’INPS a fondamento del credito in questione, veniva effettuato non mediante una percezione diretta dei fatti da parte degli ispettori verbalizzanti, ma de relato, attingendo alla relazione del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nel suddetto procedimento penale, omettendo gli ispettori qualsivoglia attività accertativa;

la consulenza non acquisita agli atti del giudizio di primo grado ma tardivamente prodotta solo nel giudizio di appello, veniva richiesta dal giudice di primo grado (veniva chiesto l’invio del fascicolo penale) e messa a disposizione delle parti senza che lo stesso INPS prendesse posizione a riguardo;

l’INPS non avrebbe assolto al proprio onere probatorio, quale attore sostanziale, tenuto conto che il verbale in questione sarebbe privo di quella particolare efficaci probatoria derivante dal diretto accertamento dei fatti ai sensi dell’art. 2700 c.c.;

il rilievo attribuito alle risultanze del processo penale contraddice i principi dell’oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il processo del lavoro;

le prove raccolte in un diverso giudizio costituiscono semplici indizi e hanno marginale valenza probatoria, come la sentenza di patteggiamento;

la Corte d’appello che aveva disposto l’acquisizione degli atti del procedimento penale con ordinanza del 28 settembre 2005, riteneva determinanti ai fini del decidere le sole risultanze della consulenza tecnica, anche in relazione alla sentenza di patteggiamento.

In via preliminare, occorre delimitare il thema decidendum, in ragione dei principi enunciati da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5624 del 2009.

Ed infatti, in caso, come nella fattispecie in esame, di proposizione di motivi formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la ‘ratio’ dell’art. 366 bis c.p.c., (nella specie applicabile ratione temporis) deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in effetti proposti.

Pertanto, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parte delle censure proposte, debbono ritenersi ammissibili soltanto quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti formulati, solo per esse essendo stato adempiuto alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., e dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione.

Ne deriva che nel caso di specie, quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato, innanzitutto, che i quesiti non rispecchiano l’intero campo delle censure proposte in relazione alle svariate violazioni di legge prospettate, come sopra sintetizzate, cosicchè possono essere prese in esame solo le censure specificamente risultanti dai quesiti posti a conclusione del motivo e che possano ritenersi in essi adeguatamente formulate, mentre debbono essere dichiarate inammissibili le ulteriori censure, contenute nelle varie articolazioni del motivo e non aventi adeguato riscontro nei quesiti formulati.

Sulla base di tale criterio, in relazione al primo motivo di ricorso, visti i quesiti di diritto, per come dedotti, deve statuirsi se la sentenza impugnata abbia errato nel sancire che può essere attribuito rilievo in un giudizio civile ad una consulenza tecnica redatta nell’ambito delle indagine condotte dal pubblico ministero nel corso del procedimento penale, concluso con il patteggiamento, utilizzandola e qualificandola come prova e non semplice indizio idoneo a fondare il convincimento del giudice solo qualora confortato con gli elementi di prova raccolti direttamente nell’ambito del giudizio civile.

Dunque, la censura, non attiene alla valenza del verbale ispettivo, quanto al rilievo attribuito ex sè nel processo civile alle attività istruttorie svolte nel procedimento penale già richiamate nel verbale ispettivo posto alla base dei ricorsi per decreto ingiuntivo.

Il motivo non è fondato.

5.1. Occorre precisare che la Corte d’Appello, non ha basato la propria decisione sugli atti del procedimento penale in quanto richiamati nel verbale ispettivo, attribuendo erroneamente agli stessi per il tramite del suddetto verbale valore di prova piena, come prospettato dalla ricorrente.

In proposito, si può ricordare come i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (ex multis, Cass., n. 9251 del 2010).

5.2. Gli atti del procedimento penale, i cui fatti erano già allegati al processo civile in ragione del verbale ispettivo, correttamente acquisiti al processo civile ex art. 421, e ex art. 437 c.p.c., e non solo la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, hanno costituito oggetto di autonoma valutazione da parte dei giudici di merito, anche in relazione all’esito del procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento, quale prova atipica acquisita in altro giudizio (si cfr., sia pure relativa a fattispecie tributaria, per i principi generali, Cass., n. 19859 del 2012).

Questa Corte, con una recente pronuncia (Cass., n. 2168 del 2013), ha già avuto modo di affermare che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.

La medesima pronuncia, ha altresì, affermato, che in sede civile può legittimamente attribuirsi piena efficacia probatoria alla sentenza di patteggiamento, atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità, dovendo invece il giudice civile – nel caso in cui non intenda attribuire tale efficacia alla sentenza di patteggiamento – spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

In precedenza (Cass., n. 26250 del 2011), si era già affermato che nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione conseguente a sanzione amministrativa, poichè la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza.

5.3. I principi affermati con la sentenza n. 2168 del 2013 trovano applicazione anche con riguardo alla consulenza tecnica disposta, come nel caso di specie, dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari nell’ambito di un procedimento penale concluso con la sentenza di patteggiamento.

Ciò, tenuto conto, in particolare, che, ai sensi degli artt. 50, 358 e 405 c.p.p., il pubblico ministero compie ogni attività necessaria per le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Peraltro, con riguardo all’efficacia di tate atto nel processo civile, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. Cass., n. 15714 del 2010 (fattispecie relativa a consulenza tecnica d’ufficio esperita nel quadro delle indagini preliminari relative al procedimento penale incardinatosi a seguito della querela, con riguardo ad incidente stradale) affermando che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell’ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (sull’utilizzabilità di consulenza contabile espletata su incarico del gip, in sede di incidente probatorio si veda Cass., n. 28855 del 2008, che fa applicazione del principio secondo cui è consentito al giudice – alla stregua dell’orientamento dominante in dottrina e consolidato nella giurisprudenza di legittimità – porre a fondamento della sua decisione anche prove acquisite in altro giudizio svoltosi tra le stesse parti o tra soggetti diversi, stante il principio del libero convincimento desumibile dall’art. 116 c.p.c., per il quale il giudice civile può porre a fondamento delle sue decisioni anche elementi di prova emersi in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra parti diverse, come nel caso delle consulenze tecniche, atteso che se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e, dunque, svolgere considerazioni tali da spingere il giudice a tenerne conto nella decisione sulla valenza probatoria del materiale acquisito. Si cfr., anche Cass., n. 9843 del 2014 che afferma che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse).

In precedenza, con la sentenza di questa Corte n. 16069 del 2001, si affermava che secondo il costante indirizzo interpretativo di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 12422 del 2000, n. 8585 del 1999, n. 10972 del 1994) il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in altro giudizio tra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi, idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio e la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità alla regola in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento, che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, anche una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in un procedimento penale, una volta che essa sia stata ritualmente prodotta dalla parte in un giudizio civile, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di determinati fatti, ancorchè la valutazione che se ne deve fare non può non tener conto che essa si è formata, eventualmente, senza il contraddittorio delle parti del giudizio civile e che non risulta sottoposta al vaglio del giudice del dibattimento.

5.4. Si evince dalla sentenza impugnata che il materiale probatorio in questione raccolto nel procedimento penale è stato acquisito nel giudizio civile (cfr., pagg. 10 e 11 sentenza di appello), ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., e, dunque, correttamente, atteso che nel rito del lavoro il principio dispositivo è contemperato – atteso il riconoscimento dei poteri officiosi del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., intesi alla luce del principio del giusto processo e dell’art. 6 della CEDU – con riferimento ai fatti allegati dalle parti (nella specie in ragione del verbale ispettivo) ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio con le esigenze della ricerca della verità materiale (Cass., n. 26289 del 2013, n. 18410 del 2013), senza costituire oggetto di specifica contestazione ad opera delle parti, che hanno avuto la facoltà di esaminare la relativa documentazione.

Pertanto, è stato garantito il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio con riguardo alla acquisizione agli atti di tali elementi di prova.

5.5. La censura secondo cui la Corte di appello avrebbe violato i principi di diritto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., ed agli artt. 2697 e 2700 c.c., non è dunque fondata, atteso che gli elementi di prova utilizzati dal giudice per la formazione del proprio convincimento – tutti legittimamente acquisiti al giudizio civile – sono stati motivatamente valutati e raccordati tra loro secondo un ordine logico che, peraltro, non è stato specificamente censurato dal ricorrente, non venendo dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

5.5.1. Il giudice del merito ha esaminato in dettaglio le risultanze delle indagini preliminari e la consulenza tecnica, rilevando, in via preliminare, che dall’esame di tali atti risultava che la polizia giudiziaria in sede di accertamenti in ordine alla corresponsione da parte della TES, di stipendi e salari in via riservata ai propri dipendenti operanti nei cantieri allestiti per lo svolgimento dell’attività sociale, effettuati i primi e più significativi riscontri, corroborati da interrogatori e da adeguata documentazione bancaria ottenuta dagli istituti di credito interpellati,1 aveva rimesso gli atti al pubblico ministero per l’approfondimento ispettivo delle modalità di erogazione di detti salari nonchè delle procedure messe in atto per la costituzione riservata della correlata provvista finanziaria.

Il pubblico ministero procedeva a tre distinte attività di indagine:

una prima attività di natura ispettiva diretta al sequestro presso la sede della TES, di un’ingente mole di documentazione relativa agli esercizi sociali dal 1988 al 1993, nonchè di taluni elaborati informatici e diverse decine di floppy disk;

una seconda fase di ricostruzione dei dati contabili desunti dalla contabilità sociale, previa elaborazione ed omogeneizzazione realizzata da un consulente tecnico informatico, tenuto conto della necessità di integrare i dati desumibili dalla ricostruzione attraverso varie movimentazioni contabili, di allegati di diversi bilanci non disponibili tra le carte in sequestro;

infine, una terza attività di consulenza affidata dal pubblico ministero diretta a verificare il rispetto da parte dei responsabili della società TES, nella tenuta della contabilità aziendale, della vigente normativa in materia civile e fiscale, l’esistenza di eventuali poste irregolari o false nonchè ad individuare l’eventuale costituzione di provviste finanziarie in nero, ed in caso positivo il loro utilizzo.

Il giudice di merito ha, dunque, preliminarmente coordinato tutti gli elementi che avevano preceduto, nell’ambito delle indagini preliminari, la nomina del consulente, e quindi, ha valutato la consulenza tecnica in questione, spiegando con motivazione immune da errori giuridici le ragioni della non condivisione della decisione del giudice di primo grado, facendo riferimento appunto alle risultanze della relazione del 4 giugno 1994 redatta dal consulente nominato dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (v. pagg. 11-14 della sentenza impugnata).

Tali risultanze evidenziavano (dopo che il consulente avere dato atto delle operazioni in concerto poste in essere e del procedimento seguito per rispondere ai quesiti): una contabilità aziendale caratterizzata in alcuni esercizi da una doppia fatturazione dei propri ricavi, una effettiva ed una simulata con realizzazione di fondi neri confluiti nel conto banca per il successivo utilizzo sia nello svolgimento della normale attività, sia per l’erogazione di stipendi e salari in via riservata; l’esistenza di una pluralità di utilizzi riservati di tali fondi, conseguiti anche per il tramite di complesse e fittizie transazioni intersocietarie, e diretti oltre a beneficiare i soci di cospicue risorse finanziarie, esentasse e non nominative, anche all’erogazione di stipendi e, segnatamente, del compenso relativo al lavoro straordinario ‘in nero’ ai dipendenti, risultati pari a complessive L. 2.428.000.000 nel triennio 1988-1990 e di complessive L. 3.146.000.000 nel triennio 1991-1993; infine, che proprio la rilevata pluralità e natura eterogenea dei descritti utilizzi dei fondi neri, aveva fatto ritenere che solo una parte, seppur ampia, della cospicua costituzione di fondi neri era riconducibile al monte salari evaso.

5.6. Come si è accennato – premesso che, per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 635 c.p.c., comma 2, sia l’attestazione del direttore della sede provinciale dell’ente creditore (in particolare: INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall’Ispettorato del lavoro e i verbali di accertamento degli ispettori dello stesso Ente creditore – nella specie, con riguardo alla fase di piena cognizione, la Corte d’Appello non ha fondato la propria decisione sul verbale ispettivo tout court, che, come si è accennato, non è fornito di completa efficacia probatoria, in ordine alle circostanze di fatto accertate nel corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi (da ultimo, Cass., n. 5208 del 2014), ma, in particolare, sia pure nel quadro degli atti del complessivo procedimento penale, sulla consulenza disposta dal pubblico ministero, di cui è menzione nel verbale ispettivo, correttamente introdotta nel processo civile e che ha costituito oggetto di autonoma e circostanziata valutazione probatoria.

5.7. Infine, si rileva come in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, peraltro, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. il 14267 del 2006; cfr. anche Cass. n. 2707 del 2004).

Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il quesito di diritto, che come si è osservato rileva ai fini della determinazione della censura sottoposta all’esame della Corte, è formulato come segue: quale effettiva portata debba attribuirsi al potere istruttorio del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c., e come tale potere possa essere esercitato nel giudizio di appello ex art. 437 c.p.c.;

se la discrezionalità di cui gode la Corte di merito nell’avvalersi dei poteri di cui all’art. 437 c.p.c., incontri il limite delle allegazioni delle prove e delle eventuali istanze istruttorie avanzate dalla parte sulla quale incombeva il relativo onere probatorio.

6.1. Il motivo non è fondato.

Ed infatti, in ragione del contenuto del verbale ispettivo e della relativa allegazione dei fatti per cui è causa, gli atti del procedimento penale erano già stati introdotti nel primo grado di giudizio ex art. 421 c.p.c., a seguito di istanza di trasmissione del relativo fascicolo da parte del giudice civile alla relativa cancelleria, per cui, correttamente, il giudice di appello, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., ha disposto l’integrazione del materiale probatorio, acquisendo il rapporto di polizia giudiziaria.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., Cass., n. 6753 del 2012), nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che le nuove prove, ritenute indispensabili, attengano a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti.

Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro cento per esborsi e in Euro quindicimila per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge.

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