Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 novembre 2017, n. 27224. All’avvocato iscritto all’albo che è anche insegnante part-time la cassa può negare indennità di maternità se questa è già stata corrisposta dal Miur

All’avvocato iscritto all’albo che è anche insegnante part-time la cassa può negare indennità di maternità se questa è già stata corrisposta dal Miur.

Sentenza 16 novembre 2017, n. 27224
Data udienza 4 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11472-2012 proposto da:
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura per notaio all’atto di costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 605/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/05/2011 R.G.N. 87/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
L’avvocata (OMISSIS), iscritta all’Albo degli avvocati ed anche insegnante scolastico di ruolo part-time, lamentava avanti il Giudice del lavoro di Arezzo il rigetto della domanda di corresponsione da parte della Cassa forense dell’indennita’ di maternita’, a seguito del parto avvenuto il 15 settembre 2004, motivato dalla circostanza che tale indennita’ era gia’ stata erogata dall’INPDAP in virtu’ del rapporto di lavoro con il M.I.U.R.
Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 5.5.2011, accoglieva l’appello proposto dalla Cassa limitatamente alla condanna al pagamento degli accessori sul credito mediante il cumulo di interessi e rivalutazione.
La Corte territoriale rilevava che il Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 71 nel richiedere all’iscritta alla Cassa di dichiarare l’inesistenza di altro trattamento per maternita’ non intendeva di certo escludere la possibilita’ di un cumulo delle prestazioni o che la prestazione non dovesse essere concessa alla lavoratrice che avesse percepito il trattamento da parte di altro Ente in virtu’ di altro rapporto di lavoro autonomo o dipendente; la Corte aggiungeva che questa era l’unica interpretazione ammissibile sul piano costituzionale giacche’ la Corte costituzionale aveva posto in evidenza la necessita’ di garantire alla gestante la massima sicurezza economica e tale fine, in caso di impiego part – time, legittimava una doppia erogazione. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Cassa con unico motivo illustrato da memoria. (OMISSIS) ha depositato procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico ed articolato motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articoli 70 e 71 giacche’ tali disposizioni, ad avviso della Cassa ricorrente, implicano necessariamente il divieto di cumulo tra prestazioni, come dimostrano sia l’obbligo di autocertificare il non godimento di altro trattamento per lo stesso titolo, che la peculiare modalita’ di calcolo dell’indennita’ prevista per le libere professioniste con la previsione di una soglia minima e massima non compatibile con la contemporanea erogazione di ulteriori prestazioni di maternita’ e l’insussistenza di una garanzia costituzionale spinta sino al mantenimento dell’intero reddito durante il periodo di astensione obbligatoria; dunque, l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale delle norme prima ricordate si manifesta non coerente con le indicazioni della Corte di cassazione e della Corte delle leggi. L’interpretazione offerta dalla Corte territoriale della normativa in materia, ad avviso della ricorrente, e’ pure in contrasto con la formulazione letterale del citato Decreto Legislativo del 2001, articolo 71 che non consente alla Cassa di erogare il trattamento di maternita’ allorche’ la lavoratrice abbia gia’ goduto per lo stesso titolo di un trattamento a carico di altro ente previdenziale come nel caso di specie, avendo l’Avv.to (OMISSIS) gia’ ottenuto la provvidenza in parola dall’INPDAP in virtu’ di un rapporto di lavoro part-time nel comparto scuola.
2. Il motivo, come gia’ affermato da questa Corte con le sentenze nn. 15072 e 15731/2013, appare fondato e pertanto va accolto. Il thema decidendum e’ la retta interpretazione del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 71 che cosi’ recita al comma 1; “l’indennita’ di cui all’articolo 70 e’ corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione dell’attivita’” dalla competente cassa “a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dal parto”. Al comma 2 si aggiunge “la domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonche’ dalla dichiarazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’inesistenza del diritto alle indennita’ di maternita’ di cui al Capo 2 ed al Capo 11”. Ora, alla luce delle due norme, il diritto in parola puo’ essere richiesto a condizione che la lavoratrice ne faccia domanda, documenti idoneamente lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ed attesti con dichiarazione ad hoc l’inesistenza di altro trattamento di maternita’ come lavoratrice pubblica o autonoma. Si tratta, sotto quest’ultimo profilo, di un requisito essenziale per l’erogazione della prestazione posto che l’articolo 71 dispone che la domanda “deve essere corredata”: la finalita’ della norma e’ in piena evidenza quella di evitare il cumulo di prestazioni da parte di piu’ enti previdenziali per lo stesso evento e cioe’ la situazione di maternita’, come peraltro previsto anche per altre prestazioni di natura assistenziale o previdenziale.

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