Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 15 luglio 2015, n. 14829
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12075/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2538/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2014 r.g.n. 51/14;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 marzo 2014 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 5 dicembre 2013 con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza resa dal medesimo Tribunale in data 15 febbraio 2013, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla (OMISSIS) dalla (OMISSIS) s.r.l. con telegramma del 29 maggio 2012, condannando la societa’ alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato con le mansioni alla medesima affidate in (OMISSIS) prima del trasferimento disposto con lettera del 14 ottobre 2011. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha motivato tale decisione considerando che, con una precedente sentenza del 19 ottobre 2007 la stessa Corte d’appello di Roma, aveva dichiarato il diritto della (OMISSIS) ad essere reintegrata nelle mansioni svolte sino all’ottobre 2003 o in altre di equivalente contenuto precisando che la lavoratrice aveva svolto, sino a tale epoca, mansioni di “commerciai and service anlysis support” presso l’unita’ produttiva (OMISSIS) di (OMISSIS), mansioni proprie del II livello di appartenenza della (OMISSIS) e che, a seguito della soppressione di tale unita’ produttiva, la stessa lavoratrice era stata trasferita alla sede di (OMISSIS) nella posizione di (OMISSIS), ma che tali mansioni non corrispondevano al livello di inquadramento della lavoratrice per cui la stessa aveva comunque diritto allo svolgimento di mansioni corrispondenti a tale livello. In data 7 marzo 2009 la (OMISSIS), assumendo l’assenza di posizione di II livello nella sede di (OMISSIS) ha disposto il trasferimento della lavoratrice in (OMISSIS). A seguito del rifiuto della lavoratrice a tale trasferimento, questa era stata licenziata in data 12 giugno 2009. Con successiva sentenza dell’11 maggio 2010, confermata in sede di appello con sentenza del 10 luglio 2013, il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’illegittimita’ di tale licenziamento condannando la (OMISSIS) a reintegrare la lavoratrice presso la filiale di Roma non ritenendo giustificato il licenziamento. A seguito di tale sentenza la (OMISSIS) ha reintegrato la ricorrente nella sede di (OMISSIS) ma con ordine di servizio del 14 ottobre 2011 ne ha disposto il trasferimento nella sede di (OMISSIS) ove la lavoratrice non ha mai preso servizio. Conseguentemente dopo l’irrogazione di due sanzioni disciplinari conservatici, e’ stata irrogato il licenziamento in data 28 maggio 2012 per prolungata assenza ingiustificata. La Corte d’appello di Roma ha motivato la pronuncia ora impugnata ritenendo illegittimo il trasferimento disposto con ordine di servizio del 14 ottobre 2011 che tiene conto solo della decisione che ha imposto l’assegnazione della (OMISSIS) alle mansioni precedentemente occupate in occasione della dichiarazione di illegittimita’ del primo licenziamento, senza valutare la possibilita’ di impiego nella sede di (OMISSIS), della disponibilita’ della lavoratrice a prestare servizio presso tale sede anche rinunciando al diritto riconosciutale dalla prima sentenza di reintegra, alla comprovata difficolta’, per motivi fisici accertati a mezzo consulenza tecnica medico legale, di raggiungere la sede di (OMISSIS) distante quaranta chilometri dalla propria abitazione, della diminuzione di personale in altre due sedi di (OMISSIS) proposte alla (OMISSIS). La Corte territoriale ha poi ritenuto l’illegittimita’ del licenziamento quale conseguenza dell’illegittimita’ del trasferimento a cui la lavoratrice non aveva dato esecuzione.
La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato articolato su cinque motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione alla domanda di annullamento del licenziamento in quanto causato da intento discriminatorio, unico motivo illecito determinante. Si assume, in particolare, che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata su tale motivo di impugnazione del licenziamento ma su altri motivi non dedotti.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.. In particolare si assume l’assenza di prova della sussistenza di un motivo illecito determinante del licenziamento.
Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1460 c.c.. In particolare si deduce l’illegittimita’ del rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, e l’impossibilita’ di eccepire l’inadempimento di parte datoriale senza un provvedimento giudiziario che dichiari l’illegittimita’ del comportamento della controparte. Si censura la mancata valutazione comparativa dei comportamenti delle due parti.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 41 Cost. e articolo 2103 c.c.. In particolare si sostiene che la sentenza impugnata censurerebbe scelte imprenditoriale relative all’organizzazione produttiva, scelte insindacabili da parte dell’autorita’ giudiziaria, stante la liberta’ di iniziativa economica prevista dalla Costituzione.
Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2104, 2106 e 2119 c.c. e dell’articolo 32 CCNL di categoria. In particolare si deduce che l’inadempienza della lavoratrice sarebbe stata rilevante anche ai sensi dell’articolo 32 del contratto collettivo ai fini della legittimita’ del licenziamento stante la non formale impugnazione del trasferimento che ha reso comunque illegittimo il rifiuto della prestazione da parte della lavoratrice.
Il primo motivo e’ infondato.
Si deve innanzitutto rilevare, come e’ stato gia’ osservato da questa Corte (v. sentenza 12 marzo 2004 n. 5134) che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tuttavia da ritenersi tacitamente proposta per essere in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate, delle quali costituisca l’antecedente logico e giuridico. Nel caso in esame la Corte territoriale ha effettivamente esaminato l’illegittimita’ del licenziamento senza soffermarsi specificamente sulla sua natura discriminatoria o ritorsiva, in quanto l’accertata illegittimita’ costituisce un antecedente logico e giuridico della domanda proposta comunque finalizzata alla dichiarazione dell’illegittimita’ del licenziamento. Va, a tale riguardo la pronuncia di questa Corte, emessa proprio in un caso di impugnativa di licenziamento, secondo cui non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie la domanda sulla base di una prospettazione che, seppur non espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio e, con particolare riguardo al “petitum” e alla “causa petendi”, si trovi in rapporto di necessaria connessione con l’oggetto della lite senza estende il diritto che l’attore ha inteso tutelare con l’azione proposta (Cass. 19 gennaio 2002, n. 572).
Il secondo ed il terzo motivo riguardano valutazioni di fatto relative al licenziamento in questione e, in particolare, la sufficienza della prova dell’illegittimita’ di tale licenziamento e la valutazione comparativa degli interessi delle parti. Tali motivi sono inammissibili in quanto sollevano, come detto, questioni attinenti all’accertamento di fatti sui quali la Corte territoriale ha adeguatamente motivato. In particolare il giudice dell’appello si e’ dilungato sulla disponibilita’ della lavoratrice a rimanere nella sede dalla quale e’ stata trasferita rinunciando al proprio diritto, giudizialmente accertato, allo svolgimento di mansioni superiori in funzione della qualifica riconosciutale; lo stesso giudice d’appello ha ampiamente motivato sul danno fisico, pure accertato in fatto mediante apposita istruttoria, che avrebbe patito la lavoratrice nel raggiungere la sede alla quale era stata trasferita. Trattasi di considerazioni logiche e valide non rivisitabili in questa sede, e che rendono pienamente legittimo il giudizio di nullita’ del licenziamento, per cui privo di fondamento e’ la censura di difetto di prova o di considerazioni comparative degli interessi delle parti.
Il quanto motivo e’ parimente infondato in quanto non erano in questione le scelte organizzative aziendali che la ricorrente ritiene essere state compromesse dalla pronuncia in questione; infatti la stessa ricorrente sostiene di avere disposto il trasferimento della (OMISSIS) per ottemperare ad una pronuncia giudiziale relativa alla qualifica ed alle conseguenti mansioni della lavoratrice, e non per scelte organizzative.
Il quinto motivo e’ inconferente in quanto oggetto della controversia e’ il licenziamento e non il trasferimento che pure ne ha costituito il presupposto sostanziale. Le valutazioni rilevanti in sede di impugnazione del licenziamento sono diverse da quelle relative all’impugnazione del trasferimento, e correttamente la Corte territoriale ha tenuto conto della gravita’ della sanzione espulsiva nel giudicare la sua legittimita’, trattando solo incidentalmente del disposto trasferimento, per cui non e’ conferente la censura relativa alla presunta mancanza di una formale impugnazione del trasferimento.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 oltre euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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