In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo, nell’immediatezza dell’illecito, ma anche duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita), e dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”), consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana.
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 13 giugno 2017, n. 14655
Fatti di causa
Con sentenza n. 519/2013, depositata il 26 giugno 2013, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, che aveva respinto le domande di risarcimento danni proposte iure hereditatis e iure proprio, nei confronti di Fincantieri – Cantieri Navali S.p.A., da Z.G. e da I.A. , P. e S. , rispettivamente moglie e figlie di I.M. , in relazione al decesso del loro congiunto e dante causa, avvenuto il (omissis) per mesotelioma pleurico.
La Corte osservava a sostegno della propria decisione, con riferimento alle domande iure hereditatis, che la liquidazione dell’indennizzo a carico dell’INAIL si configura, alla stregua del disposto degli artt. 10 T.U. n. 1124/1965 e 13 d.lgs. n. 38/2000, come una vera e propria condicio iuris della domanda risarcitoria, in difetto della quale il danneggiato non può agire nei confronti del responsabile civile, e che, nella specie, non vi era indicazione che tale condizione fosse stata adempiuta; che, d’altra parte, la lettura del ricorso introduttivo non offriva una compiuta illustrazione e allegazione dei connotati di specificità del danno alla persona che avrebbero potuto giustificare la richiesta del c.d. danno differenziale; che la richiesta di risarcimento del c.d. danno tanatologico, o da perdita della vita, era da considerarsi domanda nuova, posto che alla qualificazione di un pregiudizio ontologicamente distinto dal danno biologico, come tale non coperto dall’assicurazione obbligatoria, deve corrispondere una specificazione della domanda, specificazione che invece non era dato rinvenire nella formulazione effettuata nel ricorso di primo grado, laddove veniva fatto un generale riferimento alla lesione del bene della salute e alle ricadute di carattere non patrimoniale prodotte e non alla perdita del bene della vita in sé e per sé considerato.
La Corte rilevava poi, quanto alle domande proposte iure proprio, la carenza sostanziale di allegazione riguardo alle concrete ripercussioni determinate dall’evento nella vita di relazione, in punto di intensità delle relazioni familiari e affettive perdute in conseguenza del fatto illecito, e la lacunosa e contraddittoria prospettazione della causa petendi, risultando dedotta nel ricorso non già la clausola generale di tutela, di cui all’art. 2043 c.c., ma la responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. facente capo al datore di lavoro per la violazione degli obblighi di sicurezza.
Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza Z.G. e le figlie I.A. , I.P. e I.S. , affidandosi a quattro motivi; hanno resistito con controricorso Fincantieri S.p.A. e le compagnie assicuratrici, chiamate in manleva dalla resistente in primo grado, Zurich Insurance PLC, UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A..
Le ricorrenti e Fincantieri S.p.A. hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, deducendo ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 T.U. n. 1124/1965 e 13 d.lgs. n. 38/2000, degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., dell’art. 113 c.p.c. nonché degli artt. 2087 e 2059 c.c., le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere la Corte rettamente inteso il contenuto sostanziale della domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni richiesti iure hereditatis, non considerando che, al di là del nomen iuris adoperato per qualificarli, essi riguardavano non il pregiudizio biologico indennizzabile dall’INAIL ma il diverso pregiudizio connesso alla perdita della vita.
Con il secondo motivo, le ricorrenti, deducendo ex art. 360 n. 3 la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché degli artt. 414, 434 e 345 c.p.c., si dolgono che il giudice di appello, nel considerare nuova la domanda relativa al danno da perdita della vita, abbia erroneamente ritenuto, ancora in contrasto con il contenuto del ricorso introduttivo, che essa non fosse comunque sorretta da allegazioni puntuali e specifiche.
Con il terzo motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360 n. 4, la violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2059, 2056, 2697, 2727, 2728, 2729 c.c., degli artt. 2 e 29 Cost. e degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, esaminando la domanda di risarcimento danni avanzata iure proprio, ha ritenuto la carenza sostanziale di allegazioni riguardo alle concrete ripercussioni, in punto di intensità delle relazioni familiari-affettive perdute, prodotte dal decesso del congiunto nella loro vita di relazione: e ciò nuovamente in contrasto, da un lato, con il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado e, dall’altro, senza tener conto – a fronte di certificato di famiglia storico che attestava l’appartenenza delle ricorrenti alla “famiglia nucleare” – della possibilità di provare il pregiudizio dedotto anche mediante presunzioni e nozioni di comune esperienza.
Con il quarto motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 1372, 1411 e 2087 c.c., le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto che il risarcimento danni iure proprio, stante il richiamo all’art. 2087 c.c. e agli obblighi di sicurezza imposti da tale norma al datore di lavoro, fosse stato inammissibilmente richiesto sulla base di un’azione di natura contrattuale, anziché, come loro unicamente consentito, sulla base della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c..
Il primo e il secondo motivo risultano inammissibili.
È, infatti, consolidato il principio di diritto, per il quale “in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., giusta il disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione”: Cass. n. 16038/2013 (ord.).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso che si limiti ad enunciare, a sostegno del dedotto vizio ex art. 360 n. 3, le norme di legge che sarebbero state violate dal giudice di merito, senza consentire di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chiede l’annullamento.
Con riferimento, poi, alla censura, secondo la quale la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione e nell’esatta individuazione del contenuto della domanda (censura presente, in termini sostanziali, nel primo motivo e, nel secondo, anche formalmente, mediante il richiamo, contenuto nella rubrica, all’art. 112 c.p.c.), si osserva che tale opera di interpretazione e identificazione – come da costante giurisprudenza (cfr., fra le molte, Cass. n. 7932/2012 e 21874/2015) – integra un tipico accertamento di fatto, che, come tale, è rimesso esclusivamente al giudice di merito e che non è censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
I motivi terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente.
Premesso che l’art. 2087 c.c. non definisce un regime particolare di responsabilità, diversamente da quanto sembra avere ritenuto il giudice di appello, in quanto si propone di integrare, con l’affermazione di un principio di carattere generale, la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituendo in definitiva una mera, quanto essenziale, norma di chiusura del sistema e risultando indifferente di per sé rispetto alla natura del titolo di responsabilità azionato; si osserva che la Corte territoriale non si è attenuta, nel prendere cognizione della domanda relativa al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti iure proprio, al principio di diritto, per il quale “in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare” (Cass. n. 9231/2013).
Non rileva, d’altra parte, nel senso di un’eventuale inammissibilità, l’omesso deposito, o l’omessa riproduzione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, del certificato di famiglia storico, comprovante l’appartenenza delle ricorrenti al medesimo nucleo familiare del defunto marito e padre, trattandosi di fatto di cui non risulta che le controricorrenti abbiano contestato la veridicità nei gradi di merito.
La sentenza n. 619/2013 della Corte di appello di Palermo deve pertanto essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.
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