Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
ordinanza 19 giugno 2014, n. 13972
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2264-2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 949/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/01/2011 R.G.N. 251/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.
la Corte di Appello di Bologna,confermando la sentenza del Tribunale di Bologna, rigettava la domanda di (OMISSIS), proposta nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diretta ad ottenere il riconoscimento, quale titolare di indennita’ di accompagnamento per cieco civile assoluto, dell’equiparazione della misura della relativa indennita’ a quella dei grandi invalidi di guerra con conseguente condanna dell’INPS la pagamento dei relativi ratei;
a fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale l’evoluzione normativa in materia escludeva l’equiparazione invocata dal ricorrente;
avverso questa sentenza l’assistito ricorre in cassazione sulla base di un unica censura;
resiste con controricorso l’INPS il quale deposita note illustrative;
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non svolge attivita’ difensiva;
il ricorso al predetto Ministero risulta notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato;
per giurisprudenza consolidata di questa Corte la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti di un Amministrazione dello Stato va effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato e quella eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale e’ nulla (per tutte V. Cass. S.U. 6 maggio 1998 n. 4573 e numerose altre successive);
siffatta nullita’, sempre per conforme giurisprudenza di legittimita’, resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’articolo 370 cod. proc. civ., dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorche’ posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a cio’ provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’articolo 291 cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (tra le piu’ recenti V. Cass. 27 aprile 2011 n. 9411); in base a tale orientamento ed in presenza di un ricorso per cassazione notificato presso l’Avvocatura distrettuale invece che presso l’Avvocatura generale, questa Corte e’ solita disporre, anche a distanza di anni dal deposito dello stesso ricorso, il rinnovo della notificazione presso l’Avvocatura generale;
questa consolidata prassi puo’ oggi apparire in contrasto con il principio di speditezza, ossia di ragionevole durata del processo;
il principio enunciato dall’articolo 111 Cost. comporta che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza,onde deve assumersi che la parte ricorrente sia onerata a provvedere in tempi ragionevoli, e a prescindere dall’ordine del giudice a procedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura generale, specie quando, come nel caso in esame, tra la originaria notificazione del ricorso e la fissazione dell’udienza di discussione siano trascorsi oltre due anni;
soltanto in relazione all’affidamento che il ricorrente ha potuto riporre sulla consolidata giurisprudenza di legittimita’ concernente il caso di cui trattasi, va ordinata ex articolo 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notificazione del ricorso da eseguirsi nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato, da eseguirsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
la causa, quindi, va rinviata a nuovo ruolo.
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