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Suprema Corte di Cassazione 

sezione IV

sentenza n. 21628 del 20 maggio 2013

Ritenuto in fatto

Con sentenza del Tribunale di Pavia in data 3.2.011 C.E. e F.R. venivano dichiarati responsabili del reato di cui all’art. 589 c.p. perché; la prima in qualità di quindi datrice di lavoro, presidente del consiglio di amministrazione della FO.RE.ST s.p.a., il secondo in qualità di procuratore speciale della FO.RE.ST s.p.a. con delega sulle “questioni riguardanti la sicurezza, salute ed igiene sul lavoro”, con le condotte di seguito specificate integranti profili di colpa generica e violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano la morte del dipendente della FO.RE.ST. Fo.En.Ma. , responsabile del deposito merci ubicato in (omissis) del porto di (omissis) in concessione alla predetta società, che rimaneva schiacciato al suolo a seguito del crollo di una balla di cellulosa del peso di due tonnellate. Concesse ad entrambi gli imputati l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, venivano condannati ciascuno alla pena di mesi dieci di reclusione con il beneficio della sospensione della pena e della non menzione della condanna Proposto appello da parte degli imputati, la Corte di Appello di Genova, in riforma parziale dell’impugnata sentenza, assolveva il F. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e confermava nel resto la sentenza di primo grado.

Come risulta dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, il giorno (omissis) personale dipendente della s.p.a. FO.RE.ST, addetto al terminal del porto di (omissis) gestito della predetta società, dopo aver sentito un forte rumore prevenire dall’interno del magazzino, era accorso ed aveva constatato che una balla di cellulosa, del peso di due tonnellate, staccatasi dalla pila ove era stata accatastata insieme alle altre, era crollata travolgendo il corpo del dipendente Fo.En.Ma. , responsabile del deposito, rimasto schiacciato e privo di vita sotto di essa. Il magazzino ove era avvenuto l’infortunio, adibito al deposito di balle in cellulosa (“units”), era ubicato in un galleria posta sul piano stradale, con copertura costituita da una strada sopraelevata sostenuta da colonne in cemento; le “units” che venivano stivate in quel deposito, venivano appoggiate su pancali di legno (“pallets”) per proteggerle dall’umidità del suolo. Data la ristrettezza di spazio, dovuta alla particolare ubicazione di quel terminal (la società FO.RE.ST ne possedeva altri nello stesso porto di (omissis)), le operazioni di stivaggio della merce presentavano una certa complessità anche per la necessità di collocare le balle in sopraelevazione sugli appositi pancali in legno al fine di proteggerle dall’acqua presente all’interno del terminal, costituito da una parte dismessa della sede stradale. Quindi le operazione di spostamento dei pancali e di movimentazione delle balle di cellulosa, di ingente peso, richiedevano particolari cautele, fra cui l’impiego contemporaneo di due carrelli, uno per lo spostamento dei pallets e l’altro per la movimentazione delle balle.
Dall’esame della documentazione di valutazione dei rischi non emersero indicazioni specifiche circa le cautele da adottare in caso di appoggio della units su bancali, ma solo cautele generiche da seguire per accatastare la merce in modo tale da evitare cadute o cedimenti.
I giudici di merito, pur tenendo conto delle non univoche ricostruzioni della dinamica dell’incidente effettuate dai ct delle parti, hanno ritenuto che esso si è verificato in quanto il Fo. , dopo essere sceso dal carrello elevatore, che fu trovato nelle immediate vicinanze, si era imprudentemente avvicinato a piedi sotto le pile di cellulosa, verosimilmente al fine di spostare i pancali per ricavare altro spazio a merce in arrivo, secondo un prassi invalsa presso l’azienda di effettuare manualmente tale operazione, e non tramite carrello elevatore, dettata dalla ristrettezza degli spazi a disposizione per movimentare la merce; proprio mentre sostava in quel punto, una balla, sistemata in modo non adeguato sul pancale, si era abbattuta per terra travolgendolo.
La Corte di Appello ha ritenuto responsabile la C. , quale legale rappresentante della FO.RE.ST. e datrice di lavoro del Fo. indipendentemente dal dato, posto in evidenza dall’imputata, che la stessa si occupasse principalmente di gestione delle risorse umane e che le funzioni dirigenziali attinenti la gestione del terminal venivano svolte dall’ufficio tecnico del gruppo C. avente sede a Savona, cui il Fo. si rivolgeva per tutte le problematiche riguardanti le mansioni svolte. Quanto all’esistenza di un procura speciale rilasciata al F. , pure invocata dall’imputata al fine dell’esonero della responsabilità penale per l’incidente occorso al Fo. , questa, ad avviso della corte territoriale, non presenta i caratteri della “delega di funzioni” di cui all’art. 16 d.lvo 82/2008, necessari per il trasferimento degli obblighi in materia antinfortunistica dal datore di lavoro al delegato.
Ha proposto ricorso per Cassazione la C. , per il tramite del difensore, deducendo i seguenti motivi.

1-Mancanza e illogicità della motivazione con riguardo agli art. 40 e 589 c.p..
Assume la difesa della ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, il Fo. non era un semplice dipendente della FO.RE.ST ma aveva la direzione tecnica del terminal e sopraintendeva alle operazioni di immagazzinamento e rispedizione della merce. Di conseguenza le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata circa l’omissione da parte datore di lavoro di disposizioni sulle tecniche e modalità di movimentazione e stivaggio della merce all’interno dei magazzino sono infondate in quanto faceva carico al Fo. nella anzidetta qualità, e non al datore di lavoro, la ricerca di soluzioni inerenti le modalità di gestione del magazzino.
2- Mancanza e illogicità della motivazione ed erronea interpretazione della legge con riguardo art. 40,43,589 c.p..
La ricorrente, benché rivestisse la qualità di datore di lavoro del Fo. quale legale rappresentante della FO.RE.ST, società di cui era dipendente, in realtà era del tutto estranea alle problematiche tecniche sulla gestione dei magazzini e sulla movimentazione della merce, di cui si occupava la direzione tecnica del gruppo C. avente sede a Savona. Il suo era un incarico meramente formale, quale rappresentante della famiglia C. , titolare di diverse società operanti nel settore del terminal portuali. Peraltro era stata conferita al F. la delega per le problematiche della sicurezza.
3-mancata concessione delle attenuanti generiche.
Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna convincente motivazione in ordine alla mancata concessione della attenuanti generiche richieste, limitandosi a riproporre la stessa motivazione della sentenza primo grado circa l’insufficienza dello stato di incensuratezza, senza tener conto degli altri elementi indicati dall’appellante idonei al riconoscimento di dette attenuanti quali la condizione soggettiva della C. all’interno della società, la condotta processuale, l’incidenza della condotta di altri soggetti nella produzione dell’infortunio.

Considerato in diritto

Premesso che, secondo una ricostruzione della dinamica dell’incidente pacifica nelle linee essenziali, lo stesso è avvenuto a causa del crollo di una della balle di cellulosa, del peso di due tonnellate, posizionate in modo instabile ed inadeguato su pancali all’interno del terminale, crollo avvenuto proprio mentre il Fo. , responsabile del magazzino, si trovava a piedi nelle immediate vicinanze (non appaiono rilevanti le ragioni, non del tutto chiarite, circa la presenza del Fo. , una volta appurato che egli si trovava in quel luogo nello svolgimento delle sue mansioni di responsabile del magazzino, verosimilmente intento a ricercare nuovi spazi per la merce di prossimo arrivo), correttamente la sentenza impugnata ha ravvisato la violazione della normativa antinfortunistica di cui all’art. 4 punto 1 dlvo 626/94 per avere omesso il datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori anche nella scelta delle attrezzature da lavoro e nella sistemazione dei luoghi di lavoro; art. 4 punto 5 cit d.lvo per non aver adottato le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente per aver consentito che le units di cellulosa venissero sistemate all’interno del terminal in modo non idoneo a scongiurare il pericolo di rovinose cadute, in spazi angusti che non consentivano adeguate movimentazione con apposite attrezzature (carrelli elevatori con forche e con pinza rispettivamente per il sollevamento dei pancali e per la movimentazione della balle di cellulosa), senza vietare ai lavoratori, con specifiche disposizioni, di transitare a piedi e di sostare davanti alle balle impilate a rischio di caduta per la non corretta posa sui bancali di legno in violazione della previsione dell’art. 11 d.p.r. 547/1955.
E difatti, la rilevata assenza di specifiche diposizioni, mai dettate al riguardo, da seguire per la sistemazione delle units di cellulosa sui pancali di legno adoperati in quel terminale, integra una violazione delle norme che impongono la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e l’adozione di apposite cautele per scongiurarli, una volta individuati e valutati. Del tutto corretta ed esente da vizi logico-giuridici appare poi l’individuazione compiuta dai giudici di seconde cure dei soggetti sui quali grava la responsabilità della violazione delle suindicate misure antinfortunistiche.

1- Ciò posto, va rilevato, quanto al primo motivo, che esso è incentrato sostanzialmente nella dedotta insussistenza in capo alla C. di una posizione di garanzia quale destinataria degli obblighi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto, pur essendo la stessa presidente del consiglio di amministrazione della FOREST spa, società che aveva in concessione il terminal del porto di (omissis) ove è avvenuto l’incidente, in realtà non svolgeva funzioni dirigenziali connesse alla gestione del deposito portuale, che invece erano di fatto svolte dalle direzione tecnica del gruppo avente sede a (omissis), facente capo alla famiglia C. , detentrice della maggioranza delle quote della predetta società e di altre società di gestione dei terminal ubicati presso altri porti italiani. Ella era stata nominata alla presidenza del cda della FO.RE.ST s.p.a. unicamente quale rappresentante della famiglia C. ma non si occupava dell’attività connessa all’oggetto statutario, operando invece nel settore delle risorse umane. Peraltro, nella anzidetta qualità, aveva rilasciato delega di funzioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro a F.R., che svolgeva tali funzioni anche per le altre società facenti capo al gruppo C., e che era anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione del terminal del porto di (omissis) luogo dell’infortunio.
Tale motivo di ricorso, tendente ad escludere qualsivoglia responsabilità della C. per l’incidente mortale occorso al dipendente Fo. , nonostante la posizione formalmente rivestita, è infondato.
È indubbio che destinataria delle norme per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro fosse la C. , la quale, come presidente del cda e legale rappresentante della FO.RE.ST s.p.a., rivestiva la qualità di datore di lavoro della vittima Fo.En.Ma. , dipendente della suddetta società.
È pur vero che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007 dep. 08/02/2008 Rv. 238958, Sez. 4, n. 988, 11/07/2002 dep. 14/01/2003 Rv. 226999, sez 4 14.1.203 n. 988).
E difatti il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può, da solo, essere considerato rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero consiglio di amministrazione, salvo delega conferita ad un singolo consigliere, amministratore delegato, in virtù della quale l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.
Nel caso in esame, con apposita delibera del 30.6.06, alla C. erano stata altresì delegate dal consiglio di amministrazione della FO.RE.ST s.p.a. anche le specifiche funzioni di “datore di lavoro per la sicurezza” (v. sentenza impugnata pag. 8-9).
Quindi duplice era la fonte della posizione di garanzia assunta dalla C. all’interno dell’azienda, derivante, oltre che dalla qualità di datore di lavoro, presidente del consiglio di amministrazione, anche dalla specifica delega per la sicurezza conferitale dal c.d.a.. Né può essere utilmente invocata per neutralizzare l’effettività di tale posizione di garanzia la presenza del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, nella persona del F.R.
Come ha avuto più volte modo di precisare questa Corte, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. (Sez. 4, 12/08/2010 dep. 26/08/2010 Rv. 247996).

Come risulta dall’elaborazione giurisprudenziale delle norme che prevedono il servizio di prevenzione e protezione all’interno delle aziende (art. 31 d.lvo 9.4.08 n. 81 nel quale è confluita la disciplina dettata in materia dal d.lvo n. 626/1994), il responsabile di tale servizio è un semplice ausiliario del datore di lavoro e, come tale, è privo dei poteri decisionali che sono gli propri.
Egli è considerato un consulente del datore di lavoro che lo coadiuva nelle funzioni di prevenzione degli infortuni, svolgendo compiti che si sostanziano nella ricerca dei fattori di rischio e nella individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro e mettendo a disposizione i risultati delle ricerche effettuate, che vengono recepiti dalla direzione aziendale in base ad un rapporto fiduciario che si instaura fra RPP e datore di lavoro (Sez. 4, n. 1841 16/12/2009 dep. 15/01/2010 Rv. 246163).
Così delineata tale figura, appare evidente la differenza con l’istituto della “delega di funzioni” attualmente previsto dall’art. 16 d.lvo 81/2008.
Solo tale istituto, comportando il subentro del delegato nei poteri e nelle prerogative connesse alla posizione di garanzia del datore di lavoro, quale diretto destinatario degli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, determina un esonero di responsabilità di quest’ultimo in quanto le funzioni anzidette vengono trasferite al delegato.
Invece la designazione del responsabile della prevenzione e della protezione, non equivalendo ad una delega di funzioni, non da luogo a nessuna esenzione di responsabilità del datore di lavoro, che rimane l’unico e diretto destinatario, per la posizione di garanzia derivante dalla sua qualifica, degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni.
Nei termini suindicati si è espressa questa Corte affermando: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poiché quest’ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose“. (Sez. 4, n. 37861 del 10/07/2009, dep. 25/09/2009 Rv. 245276).
Stante la diversità delle funzioni, si deve dunque escludere qualsiasi confusione fra l’istituto della delega di funzioni e quello del servizio della prevenzione e protezione, non potendosi invocare l’esonero di responsabilità del datore di lavoro dagli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, discendente solo da una eventuale delega, in presenza del mero servizio di prevenzione e protezione, come previsto dalla legge.
Quanto poi alla delega conferita allo stesso F. dalla C. , la sentenza impugnata ha chiarito con argomentazioni convincenti ed esenti da censure logico-giuridiche, l’inidoneità della procura speciale rilasciata al F. ad integrare i requisiti propri dell’istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 d.lvo n. 81/08, come elaborati dalla giurisprudenza formatasi già sotto il vigore della precedente disciplina poi confluita nel suddetto Testo Unico per la sicurezza del lavoro, requisiti consistenti nel trasferimento di poteri di deliberativi, di organizzazione, gestione e controllo e nel riconoscimento di un’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Correttamente ha evidenziato la corte territoriale la non riconducibilità della procura rilasciata al F. all’istituto di cui alla citata norma, sostanziandosi essa nel conferimento di un incarico di consulenza esterna per “l’organizzazione di un piano operativo degli adempimento conseguenti al d.lvo 626/94”, dunque privo di quei caratteri che solo consentono un trasferimento di funzioni dal datore di lavoro al delegato, con conseguente esonero del primo dalle responsabilità inerenti la sua posizione di garanzia nella materia di adozione delle misure di prevenzione.

Chiarito dunque che non vi è stato alcun trasferimento delle competenze nella materia antinfortunistica in capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, deve anche rammentarsi, quanto alla assenza di cognizioni specifiche nella gestione ed organizzazione del terminale addotta dalla ricorrente al fine dell’esonero da responsabilità derivanti dall’omessa adozione delle misure antinfortunistiche, che nelle imprese organizzate in forma societaria, destinatario delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori è sempre il legale rappresentante dell’ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive.
Tale compito discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e comporta, in difetto di conferimento di valida delega, la responsabilità penale del datore di lavoro – legale rappresentante anche nell’ipotesi che questi non svolga mansioni tecniche, in quanto è pur sempre preposto alla gestione della società.
Pertanto, il predetto non può esimersi da responsabilità adducendo incompetenza tecnica perché tale condizione gli impone di astenersi dall’assumere incarichi dirigenziali oppure di conferire in modo formale a soggetti dotati di competenze tecniche nel settore l’osservanza delle norme antinfortunistiche (Cass. sez. 3, 21.6.07 rv 234949, sez. 3, 23.5.07 n. 24478, rv 236955).
2-Altrettanto infondato è il secondo motivo inerente una esclusiva assorbente competenza della vittima Fo. nella gestione del terminal, che escluderebbe qualsivoglia responsabilità della ricorrente C. per aver omesso le disposizioni e istruzioni sulle modalità di movimentazione e stivaggio della merce.
Le mansioni del Fo. di responsabile della gestione del terminal comportano, semmai, un ‘autonomia nelle scelte inerenti l’esercizio di quella funzione, quanto all’organizzazione dell’attività di stoccaggio, ma tale qualità non implica che gravassero sul predetto anche la previsione del rischio e l’adozione delle misure volte a prevenire gli infortuni. La difesa confonde due distinti piani, quello relativo alla gestione del terminale e quello relativo alla prevenzione infortuni, quest’ultimo comunque facente capo al datore di lavoro, per la posizione di garanzia che gli è propria ex lege, essendo il Fo., peraltro, un semplice dipendente.
3- È fondato invece il terzo motivo concernente l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
I giudici gravati hanno omesso di considerare gli elementi soggettivi ed oggettivi offerti dall’imputata, con specifico motivo di appello, a sostegno del riconoscimento delle generiche, limitandosi a disattendere la relativa richiesta sulla base del solo rilievo della insufficienza dello stato di incensuratezza della stessa.

A parere di questo Collegio tali elementi sono meritevoli di considerazione, attinendo ad aspetti, quali la partecipazione della ricorrente al consiglio di amministrazione della FO.RE.ST solo in quanto rappresentante della famiglia C., socia di maggioranza, che, se non incidenti nell’ individuazione dei profili di colpa della C. , ravvisagli nella sua qualità di datrice di lavoro della vittima Fo.En.Ma., titolare di posizione di garanzia per gli obblighi di prevenzione delle misure antinfortunistiche, non sono privi di rilevanza ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.
In assenza di motivazione sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova che dovrà procedere a nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche alla luce dei suindicati rilievi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova; rigetta nel resto il ricorso.

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