La massima

In sede di udienza preliminare, l’insufficienza o contraddittorietà delle fonti di prova che legittima l’emanazione di sentenza di proscioglimento da parte dei Giudice dell’udienza preliminare ha quale parametro di riferimento la prognosi di inutilità del dibattimento, mentre deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative o aperte.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

SENTENZA 8 marzo 2012, n.13922

RITENUTO IN FATTO

Un fatto secondo l’accusa, risultava che G.P., di anni 40 con precedenti di aborto spontaneo e sottopostasi a pratica di fecondazione assistita, si ricoverava il giorno (OMISSIS) presso il reparto di ginecologia ed ostetricia dell’Ospedale (OMISSIS) per procedere alla fase del travaglio e del parto. I tracciati cardiotocografici eseguiti il successivo (OMISSIS) alle ore 7,24, ore 9,31 (peraltro visionato dai sanitari solo la sera alle ore 19,45), ore 16,40 esponevano segni di difficoltà respiratoria del feto; così l’esame amniorexi effettuato alle ore 13,00 indicava, in base al colore del liquido amniotico tinto di meconio, la presenza di elementi di sofferenza fetale.

Tuttavia, l’estrazione con parto cesareo del feto avveniva solo alle ore 22,01 della stessa serata; il piccolo C.D. si trovava già in stato di arresto cardiaco e decedeva il giorno dopo, per insorgenza di ‘polmonite da meconio’.

2. Il P.M. presso il Tribunale di Firenze, svolte le indagini ed espletata anche perizia in sede di incidente probatorio, chiedeva il rinvio a giudizio per il reato di omicidio colposo di B. L., quale primario della struttura, dei ginecologi i quali, unitamente al B., avevano seguito il travaglio della donna ( P.F., F.A., F.G., G.C.), nonchè dell’ostetrica S.O.. Al B. veniva contestata la non adeguata organizzazione della struttura, nonchè, unitamente agli altri imputati, la mancata esecuzione di tutti gli accertamenti necessari, la sottovalutazione degli indici di sofferenza del feto emersi e l’effettuazione tardiva dell’intervento di parto cesareo.

3. Il GUP del Tribunale di Firenze, all’esito dell’udienza preliminare, con sentenza in data 7/3/2011, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati con la formula ‘perchè il fatto non sussiste’.

Osservava che le cause della morte di C.D. erano state individuate nella sindrome di MOF con particolare interessamento del polmone del rene e del cuore; la sindrome era stata determinata dalla patologia c.d. ‘corangiosi’, costituita da un’alterazione placentare a patogenesi sconosciuta. D’altro canto, i periti d’ufficio, pur concordando sul fatto che un intervento di taglio cesareo più tempestivo avrebbe evitato il decesso del neonato, avevano evidenziato la difficoltà per i sanitari di pervenire ad una sollecita diagnosi della situazione clinica, considerato che gli indici di sofferenza fetale erano sicuramente sussistenti ma essi non erano del tutto gravi ed univoci e non presentavano un quadro di deterioramento costante e progressivo, così come avviene nei casi di sofferenza ingravescente.

Ad avviso del Giudice, gli elementi probatori acquisiti non lasciavano ‘spazio’ per un approfondimento dibattimentale, attesa la difficoltà di pervenire con certezza all’affermazione che, nella situazione concreta, sarebbe stato esigibile una diversa determinazione curativa da parte dei sanitari. Difatti, costoro, al momento del loro intervento, non risultavano avere elementi certi per procedere in modo diverso rispetto alla prosecuzione del parto spontaneo; anzi, la presenza di condizioni attestanti l’imminenza del parto, accanto all’apparente miglioramento dei tracciati cardiotocografici, avevano indotto i medici a scegliere la soluzione ‘naturale’.

Aggiungeva il Giudice, in ordine alla posizione processuale dell’ostetrica S.O., che nei riguardi di costei non era stata esposta in concreto alcuna contestazione.

4. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione le parti civili C.M. e G.P., genitori dei neonato, nonchè il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Le parti civili sottolineavano che il GUP aveva erroneamente emesso una formula di non luogo a procedere che presupponeva l’insussistenza del nesso di causalità tra il comportamento tenuto dai sanitari ed il decesso del neonato; per contro, gli stessi periti d’ufficio avevano affermato, con valutazione ex post, che la morte di C. D. era ascrivibile di per sè al ritardato espletamento del taglio cesareo.

Sotto altro profilo, andava sottolineato che il Giudice nella sostanza non aveva fornito, secondo quanto stabilito dall’art. 425 comma 3 cod. proc. pen., un giudizio prognostico di immutabilità del quadro probatorio, ma piuttosto si era limitato ad esporre una valutazione di innocenza dei prevenuti; il che esulava dalla natura del giudizio in questione finalizzato essenzialmente all’emissione di una pronuncia circa le possibilità di sviluppo processuale dei fondamenti probatori dell’imputazione. Chiedeva l’annullamento della decisione.

5. Il P.M. impugnante escludeva dal proprio ricorso le posizioni del Dott. G.C. e dell’ostetrica S.O., giacchè costoro erano entrati in servizio solo alle ore 20-20,30 del (OMISSIS), poco prima dell’esecuzione dell’intervento di taglio cesareo quando la situazione clinica del piccolo D. era verosimilmente compromessa.

Censurava le valutazioni espresse dal Giudice nei confronti degli altri imputati, il cui comportamento presentava elementi di imprudenza e imperizia nel trattare il caso e di colpevole ritardo nell’intervento operativo poi eseguito.

Chiedeva l’annullamento della decisione.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. I ricorsi vanno accolti per quanto di ragione perchè fondati.

Si osserva, come ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, che, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., l’insufficienza o contraddittorietà delle fonti di prova che legittima l’emanazione di sentenza di proscioglimento da parte dei Giudice dell’udienza preliminare ha quale parametro di riferimento la prognosi di inutilità del dibattimento, mentre deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative o aperte. In altre parole, il GUP, a fronte di elementi di prova in parte favorevoli all’imputato, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in forza di un giudizio sicuro di immutabilità del quadro probatorio, specificamente di non modificabilità in dibattimento per effetto dell’acquisizione di nuove prove o di una diversa valutazione degli elementi in atti.

2. Nel caso di specie, il Giudice non ha correttamente motivato in ordine alle condizioni stabilite dall’art. 425 cod. proc. pen per addivenire legittimamente ad una pronuncia di non luogo a procedere, nel merito della vicenda, nei confronti degli imputati. In particolare, il GUP ha sostanzialmente fornito un giudizio di non attribuibilità di colpa ai prevenuti per i comportamenti tenuti nell’occorso, senza sottolineare, invece, adeguatamente le ragioni per cui il successivo giudizio dibattimentale non potesse consentire ulteriori approfondimenti tecnici e soprattutto diverse valutazioni dell’accadimento.

Per contro, la vicenda, nella sua delicatezza e peculiarità allo stato delle indagini, presenta sicuramente possibilità di ‘lettura’ alternativa rispetto a quella esposta dal Giudice, come del resto manifestato dai periti che sono intervenuti nell’incidente probatorio, i quali hanno comunque evidenziato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed il tardivo intervento di taglio cesareo. Una maggiore tempestività nell’operazione avrebbe indotto un percorso causale diverso. Il che, tra l’altro, comporta l’erroneità della formula di proscioglimento adottata circa la non sussistenza del fatto attribuito implicante la non ricorrenza del rapporto eziologico tra condotta ed evento, cosa che risulta contrastare con un adeguato giudizio e riscontro in ordine alla successione anche solo cronologica dei fatti.

La vicenda impone, in sede di udienza preliminare, una delibazione complessiva più esaustiva del comportamento dei singoli sanitari, che si sono occupati del caso, sempre ‘nell’ottica’ di formulare una corretta prognosi di possibile evoluzione del materiale probatorio in sede dibattimentale sia di per sè come entità di elementi di prova ancora acquisibili ovvero come possibilità di rivalutazione degli elementi già in atti.

Va esclusa, nell’ambito di una nuova disamina delle condizioni per procedere o meno al giudizio nei riguardi degli imputati, la posizione dell’ostetrica S.O. nei cui confronti non risultano formulati precisi addebiti.

3. Pertanto, la sentenza impugnata, viziata nella motivazione presentante elementi di illegittimità ed inadeguatezza in relazione alla natura della decisione conclusiva dell’udienza preliminare, va annullata nei confronti dei medici P., F. A., F. G., G., B.; il procedimento va rinviato al Tribunale di Firenze.

Il ricorso delle parti civili contro S.O. deve dichiararsi inammissibile perchè manifestamente infondato.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.F., F.A., F.G., G.C. e B. L., con rinvio al Tribunale di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso delle parti civili nei confronti di S.O..

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