Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 8 febbraio 2016, n. 4990

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, con sentenza del 18.2.2015 confermava la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato M. A., concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 1000 di ammenda, pena detentiva sostituita con euro 5000 di ammenda, sospensione di patente di guida per mesi 9, per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. b), cot sexies e co 2bis commesso in Vergiate in data 1.11.2012.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, M. A. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Art. 606 co. 1 lett. C) cod. proc. pen.: erronea indicazione nel decreto che dispone il giudizio della data di udienza, assenza dell’imputato e del suo difensore, Nullità assoluta ed insanabile ex art. 178 lett. c) e 179 co. 1 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce, allegando la relativa copia, che il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado emesso dal Presidente della III Sezione Penale della Corte di Appello di Milano il 26.6.2014 e notificato all’imputato reca in intestazione la data di udienza del 18.2.2015, mentre, alla pagina successiva, la citazione a comparire viene disposta per la data del 25.2.2015.
L’udienza poi veniva celebrata – e il processo deciso- nell’assenza dell’imputato e del suo difensore.
Si lamenta, dunque, la mancanza nel decreto di citazione del requisito di cui all’art. 429 co. 1 lett. f) cod. proc. pen., richiamato dall’art. 603 co. 3 cod. proc. pen.
L’errata indicazione della data di udienza avrebbe generato – secondo la tesi proposta in ricorso- un’insuperabile incertezza in merito alla data di celebrazione dei processo, dando vita ad una nullità assoluta ed insanabile.
Viene ricordato che questa Corte di legittimità ha affermato che l’erronea indicazione della data di udienza nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato determina una nullità di ordine generale, afferente all’intervento dell’imputato, che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio (sez. 1, 30.9.2010, n. 37046, in rv. 248575) e ancora che «l’incertezza assoluta sulla data dell’udienza di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato determina la nullità assoluta del decreto» (sez. 2, 19.2.2003, n. 1632, rv. 227243).
Nell’ultima delle decisioni di legittimità citate si rileva, segnatamente, che «la nullità del decreto di citazione a giudizio per incertezza assoluta della data dell’udienza di comparizione o per erronea indicazione di tale data nella notifica all’imputato o nell’avviso al difensore è equiparabile alla mancanza della data». Si precisa, inoltre, che tale vizio «non può essere sanato ricorrendo al confronto con la copia notificata al difensore (o, reciprocamente, all’imputato[…]), anche se questa contenga la data esatta, “sia perché la differenza tra le due date costituisce pur sempre motivo di incertezza, sia perché l’avviso al difensore è un atto dotato di assoluta autonomia rispetto al decreto stesso e non può essere completato in virtù di elementi contenuti in quest’ultimo.” Né può dubitarsi dell’applicabilità analogica dei principio suddetto alla notifica all’imputato».
Più specificamente, l’omessa o erronea indicazione della data di udienza nel decreto di citazione integra una nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), e 179, co. 1, C.P.P.
Si chiede, per le considerazioni esposte, che la decisione impugnata venga annullata, con tutte le conseguenti statuizioni
b. Art. 606 co. 1 lett. b): erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 186 co. 2bis CDS
Il ricorrente contesta la nozione di incidente stradale fatta propria in motivazione dalla Corte territoriale deducendo che le conclusioni cui sono pervenuti i giudici dei gravame dei merito contrasterebbero von quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (di cui viene richiamato in particolare il precedente costituito dalla sentenza 42488/2012 di questa sez. 4).
Le modalità del fatto (la collisione si verificava alle 00.55 di mattina e la presenza di traffico era, a quell’ora, inesistente) renderebbero come l’impatto contro la corsia riservata agli utenti “Telepass” non abbia né avrebbe potuto determinare alcuna rilevante situazione di rischio per la normale circolazione stradale: si è trattato di un piccolo urto, anche in considerazione del fatto che avveniva all’altezza di una barriera autostradale dove la velocità dei veicoli .è sottoposta necessariamente a concrete limitazioni. A ciò si aggiunga la presenza di una più che adeguata illuminazione notturna. I suddetti fattori avrebbero consentito a chiunque, dunque, di notare il veicolo fermo e di cambiare agevolmente e in sicurezza corsia.
La Corte territoriale, omettendo di considerare la ridotta portata dell’occorso, l’effettivo stato dei luoghi, l’assenza di un rischio concreto per la circolazione stradale, ha, confermando la decisione di primo grado, erroneamente applicato l’aggravante di cui all’art. 186 co. 2 bis CdS.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Assorbente e fondato appare il primo motivo di ricorso, derivandone il necessario annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
2. Va ricordato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’incertezza assoluta sulla data dell’udienza di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato determina la nullità assoluta del decreto, che non può essere sanata ricorrendo al confronto con la copia notificata al difensore, contenente la data esatta, sia perché la differenza di date costituisce motivo di incertezza sia perché l’avviso al difensore è atto dotato di assoluta autonomia rispetto al decreto (così sez. 2, n. 1632 del 19.2.2003, Marenzoni, rv. 227243; conf. sez. 3, n. 8277 del 3.12.2009 dep. il 3.3.2010, Sasso, rv. 246228 riguardante proprio un caso analogo a quello che ci occupa, relativo all’inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione per il giudizio di appello).
Si tratta – è stato anche precisato- di una nullità di ordine generale, afferente all’intervento dell’imputato, che non può essere sanata né dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e nemmeno dalla partecipazione dei difensore stesso al giudizio (così sez. 1, n. 37046 del 30.9.2010, Osetskyy, rv. 248575).
Non sfugge al Collegio, ma si ritiene che lo stesso non sia in contrasto con quello dianzi ricordato, il più recente orientamento secondo cui non causa nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d’appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva (sez. 2, n. 17085 del 17.2.2011, Boccuni, rv. 250247 relativo ad un caso in cui la Corte ha rilevato che la data esatta era indicata sia nella parte alta del modulo utilizzato per il decreto di citazione che nella relazione di notificazione al difensore di fiducia, con il quale l’imputato deve mantenersi in contatto). Nello stesso senso si è orientata anche un’altra recente pronuncia di legittimità, che ha precisato che non causa nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva (sez. 5, n. 9669 del 14.7.2014 dep. il 5.3.2015 relativa ad un caso in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell’udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all’anno precedente).
Le sentenze appena citate, infatti, non contestano il principio di diritto affermato da quelle più risalenti per il caso in cui dal decreto che dispone il giudizio ricevuto dall’imputato derivi un’incertezza assoluta sulla data dell’udienza di comparizione. Invitano, tuttavia, a verificare caso per caso che un eventuale errore materiale non sia chiaramente riconoscibile.
3. Ebbene, in applicazione dei principi di diritto sopra ricordati, va detto che nel caso che ci occupa l’errore in cui è incorso chi ha redatto il decreto che disponeva il giudizio di appello non era riconoscibile e che, dunque, si è determinata per l’imputato un’effettiva incertezza sulla data di celebrazione del giudizio di appello a suo carico.
Dall’esame degli atti -cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposto- si evince che il decreto di citazione a comparire per il giudizio di appello emesso il 26.6.2014 veniva notificato a mezzo posta elettronica certificata presso il difensore di fiducia dello stesso, avv. Cesare Cicorella, presso il cui studio in Busto Arsizio M. A. aveva eletto domicilio sin dal 10.12.2012, allorquando l’aveva nominato.
Quel decreto che dispone il giudizio, nella prima pagina, in alto a sinistra, reca quale data di udienza quella (esatta) dei 18/2/2015, mentre alla seconda pagina, la citazione a comparire viene disposta per la data (errata) del “25-2-015”.
In atti vi è l’originale di tale decreto di citazione e l’attestazione della Corte di Appello di Milano che dalle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata del difensore la notifica dei decreto in questione risulta correttamente recapitata il 15.1.2015.
Anche a voler accedere alla giurisprudenza di cui alle citate sentenze 17085/2011 e 9669/2015, ritiene, perciò il Collegio che non vi sia elemento alcuno, aliunde, perché la data errata fosse pienamente riconoscibile e che, al contrario, la discrasia tra le due date presenti sull’atto notificato abbia effettivamente generato un equivoco sulla data effettiva dell’udienza, tanto è vero che il 18.2.2015 non sono comparsi né il M. né l’A..
S’impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo giudizio di appello, nel quale potranno trovare evidentemente ingresso anche gli assorbiti profili di doglianza sub b.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

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