Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 26 novembre 2015, n. 46992

Ritenuto in fatto

1. – P.F., S.F., R.R: e P.C. I., tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lipari n. 45 del 10.6.2013 gli stessi venivano condannati per i reati di cui agli artt. 113 e 590 c.p., così diversamente qualificate le ipotesi di reato loro ascritte; veniva confermata nel resto l’impugnata sentenza di primo grado.
L’addebito oggetto del processo, riferito a una vicenda occorsa il 26.8.08, riguarda il lancio da una terrazza, da parte degli imputati e all’indirizzo delle persone presenti nella strada prospiciente, di alcuni gavettoni pieni d’acqua, con uno dei quali essi colpivano all’occhio destro S.D. -costituitosi parte civile nel giudizio- provocando in suo danno trauma contusivo con emorragia bulbare, dalla quale derivava una lesione che determinava una perdita di funzionalità visiva del predetto organo.
La decisione veniva adottata sulla scorta delle deposizioni rese in primo grado dal S. (il quale peraltro riferiva unicamente di essere stato colpito da un palloncino pieno d’acqua, lanciato da ignoti, e di avere riportato le lesioni meglio descritte in rubrica, descrivendo le cure anche di tipo chirurgico alle quali lo stesso dovette sottoporsi), dalla teste C.D. (la quale ha riferito di essere stata a sua volta sfiorata da un palloncino pieno d’acqua e di essersi accorta, immediatamente dopo, che l’oggetto proveniva da un terrazzo di un’abitazione prospiciente la gioielleria del S., notando quattro ragazzi che si nascondevano dietro al muretto del terrazzo, aggiungendo poi di avere indicato ai Carabinieri, successivamente giunti sul posto, il terrazzo da cui era stato lanciato il palloncino) e dal teste car. A.A. (il quale ha accertato che l’unico immobile munito di terrazzo e prospiciente la pubblica via era quello occupato da alcuni giovani; e che, recatosi presso l’appartamento, identificava gli occupanti nelle persone degli imputati, pur precisando di non aver trovato nell’abitazione alcunchè che potesse far pensare a costoro come agli autori del lancio di gavettoni).
2. – Il ricorso presentato nell’interesse degli imputati S. e P. si articola in due motivi.
2.1. – Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dei criteri legali di valutazione della prova, con riferimento alla deposizione della teste C.D., di cui i ricorrenti evidenziano le contraddizioni su elementi a loro dire importanti del fatto, pur a fronte delle contestazioni sollevate dalle difese nel corso dell’esame della teste; nonché con riferimento all’omessa, valutazione, da parte del giudice dell’appello, del fatto che nessuno degli altri testi -e neppure la persona offesa- ha fornito elementi sulla responsabilità de’ ricorrenti.
2.2. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione/falsa applicazione di legge, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei reato di lesioni colpose: lamentano i ricorrenti che il giudice dell’appello non ha in alcun modo motivato in ordine al requisito della prevedibilità dell’evento, in rapporto alla possibilità, da parte dei soggetti attivi, di rappresentarsi che il lancio dei c.d. “gavettoni” potesse determinare l’esito lesivo poi verificatosi; ed evidenziano, di contro, l’eccezionalità dell’evento prodottosi a carico della persona offesa.
2.3. – L’avv. S., nominato di fiducia dagli imputati S. e P., ha depositato memoria in data 7 novembre 2015, deducendo la violazione dell’art. 169 disp.att. c.p.p. in relazione al mancato e comunque immotivato rispetto del termine di comparizione, ridotto nella specie di un terzo in relazione alla cennata disposizione, in difetto -si assume nella memoria- di richieste di parte in tal senso e in carenza di motivazione; in relazione a ciò, il detto difensore richiede di usufruire dell’intero termine di legge. In aggiunta, articola due ulteriori motivi di gravame: il primo inteso a eccepire la violazione dei criteri di valutazione della prova e al vizio di motivazione dell’impugnata sentenza in riferimento alla ritenuta insussistenza del fatto, fondata unicamente sulla deposizione di C.D. e su deduzioni lacunose circa la ritenuta cooperazione colposa fra gli imputati; il secondo teso a evidenziare la non punibilità del fatto per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131 bis c.p..
3. – Il ricorso presentato nell’interesse di P.F. si fonda a sua volta su un duplice ordine di motivi.
3.1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in riferimento agli artt. 113 e 590 c.p.: in particolare lamenta l’erronea valutazione dei giudice dell’appello con riferimento alla ritenuta cooperazione nel delitto colposo, a fronte della quale non sarebbe emerso alcun elemento ai fini dell’attribuzione di singole responsabilità in capo agli imputati ai sensi dell’art. 113 c.p.. Sul punto il ricorrente evidenzia il fatto che, poiché la persona offesa fu colpita da un solo palloncino pieno d’acqua, non è possibile ritenere tutti gli imputati responsabili dell’evento lesivo: il che può avvenire solo laddove i compartecipi pongano in essere la rispettiva condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all’azione od omissione altrui, circostanza che – osserva li ricorrente- viene espressamente esclusa dal giudice dell’appello nella motivazione della sentenza impugnata. Ne risulta che, nella pronunzia oggetto del ricorso, non si individuano né la condotta materiale singolarmente posta in essere dai compartecipi, né il contributo psichico degli stessi atto a favorire, l’azione criminosa, né infine la violazione della regola prudenziale posta in essere da chi deve ritenersi mero spettatore dell’agire altrui. Censura perciò il ricorrente che la semplice presenza del P. (oltretutto non dimostrata) non può integrare alcuna forma di concorso, di agevolazione o di adesione psicologica all’altrui condotta delittuosa.
3.2. – Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancanza, o comunque la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione del contributo dichiarativo dei testimoni C.D. e A.A.: le cui deposizioni, ad avviso del ricorrente, si contraddicono tra loro a proposito della collocazione temporale degli eventi e ad ulteriori elementi di fatto; ed inoltre la C. cade più volte in contraddizione anche rispetto alle dichiarazioni dalla stessa rese in sede predi batti mentale (ss.ii. rese il 31.10.08).
4. – Il ricorso presentato nell’interesse di R.R: si articola in un unico motivo, riferibile alla violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p. e fondato su argomenti che possono dirsi sovrapponibili a quelli illustrati in riferimento al primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di P.F..
5. – All’odierna udienza si è costituita la parte civile S.D., per il tramite del proprio difensore avv. Maggiore, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte.

Considerato in diritto

5. – II primo motivo del ricorso presentato per conto degli imputati S. e P. è sostanzialmente sovrapponibile al secondo motivo dei ricorso presentato nell’interesse di P.F..
Si tratta in ogni caso di motivi inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
Nelle doglianze ivi rappresentate viene proposta a questa Corte una rivalutazione non tanto deli’iter logico-motivazionale seguito dal giudice dell’appello -nel quale, ad avviso di questa Corte, non è dato apprezzare alcun profilo di illogicità o carenza argomentativa, né di contraddittorietà-, quanto piuttosto delle prove che questi ha assunto: e ciò, all’evidenza, postula un esame in fatto precluso in sede di legittimità.
Anche volendo arguire, dalle ragioni sottese ai motivi di ricorso in esame, che la doglianza sia riferita a un ipotetico travisamento delle dette risultanze probatorie (come pare ricavarsi dal fatto che, nel ricorso S.-P.L., la censura qualifica il modo di procedere del primo giudice come “da un lato disancorato dalle regole imposte per le risultanze della prova dichiarativa, dall’altro arbitrario”), non può non osservarsi che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l’esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14732 del 01/03/2011 Cc. -dep. 12/04/2011- Rv. 250133). Ma di tanto non emergono i contorni nella prospettata doglianza, sia sulla scorta dell’analisi della deposizione della teste come enunciata dal giudice dell’appello, sia e soprattutto dalla valutazione di tale deposizione alla luce delle rimanenti risultanze istruttorie, la quale risulta esente da vizi logici censurabili avanti questa Corte.
5.1. – Parimenti inammissibile, siccome palesemente infondato, è il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse di S. e P..
Pur non essendosi diffuso in ordine alla previsione o alla prevedibilità dell’evento, il giudice dell’appello ha richiamato in modo puntuale, benchè sintetico, la dinamica dei fatti, esprimendo il proprio convincimento sulla base di circostanze di fatto acclarate (il lancio da un terrazzo di palloncini pieni d’acqua in direzione della pubblica via, ossia di luogo ove transitavano una quantità indeterminata di persone), a fronte delle quali la motivazione non può dirsi carente per avere il detto giudice dato per scontata la prevedibilità in concreto di eventi lesivi del tipo di quello occorso alla persona offesa, sulla scorta di massime di esperienza o di fatti notori, quale sicuramente è la potenzialità lesiva di un corpo avente un certo peso (come un palloncino pieno d’acqua) che venga lanciato dall’alto -nella specie da un terrazzo- e colpisca un passante a un occhio.
6. – Neppure meritano accoglimento le deduzioni dell’avv. S. nella memoria depositata il 7.11.2015.
Ed invero, va premesso che la nomina dell’avv. S. a difensore di fiducia degli imputati S. e P., con revoca di ogni altro difensore, veniva depositata presso la Cancelleria di questa Corte solo il 22 ottobre 2015 (in epoca fra l’altro ampiamente successiva agli avvisi via fax al precedente difensore dei detti imputati, eseguiti il 31 luglio 2015); in pari data l’avv. S. veniva avvisato con lo stesso mezzo della fissazione dell’odierna udienza. Tanto a seguito della riduzione di un terzo, ex art. 169 disp.att.c.p.p., del termine per comparire, che ha formato oggetto di specifica richiesta da part del Procuratore Generale in data 22.12.2015, regolarmente riversata in atti e motivata dall’imminenza del maturare del termine di prescrizione dei reato, cui ha fatto seguito in pari data il provvedimento del Presidente della Sezione, che ne richiama i motivi. Ne consegue che non può trovare accoglimento la richiesta di restituzione in termini avanzata dall’avv. S., in difetto dei vizi da questi dedotti.
In relazione a quanto precede, i motivi di ricorso dallo stesso articolati dovrebbero eo ipso dichiararsi inammissibili perché tardivamente proposti.
Tuttavia, uno dei detti motivi i ricorrenti postulano il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.. Al riguardo va considerato che, in base all’orientamento adottato da questa Corte, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare d’ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito.
In esito a detta valutazione, peraltro, pur raccogliendo la sollecitazione difensiva a esaminare la sussistenza o meno delle condizioni per l’invocato proscioglimento ex art. 131 bis c.p., questa Corte ritiene che il fatto oggetto di giudizio non si caratterizzi per una particolare tenuità, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133, comma 1, c.p. (gravità del reato), richiamati dall’art. 131 bis c.p., tenuto conto in particolare del danno cagionato alla persona offesa (art. 133 comma 1, n. 2 c.p.).
Il danno all’organo della vista riportato dalla persona offesa S.D., per come emerge in atti, è tale da indurre a ritenere che il fatto commesso dagli odierni ricorrenti, per l’entità dell’esito lesivo che lo ha caratterizzato, non possa dirsi particolarmente tenue.
Di tal che, la sollecitazione difensiva de qua non può trovare accoglimento e il ricorso presentato dagli imputati S. e P. va perciò rigettato.
7. – Resta da dire del primo motivo di ricorso di P.F., rispetto al quale è sovrapponibile -e può essere dunque congiuntamente trattato­l’identico, unico motivo di doglianza rassegnato nell’interesse dell’imputato R..
Si tratta di motivi infondati.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, è responsabile ai sensi dell’art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l’agente il quale, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, pur non rivestendo alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all’aggravamento dei rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell’evento, ancorché la condotta del cooperante in sé considerata appaia tale da non violare alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l’adesione intenzionale dell’agente all’altrui azione negligente, imprudente o inesperta, assumendo così sulla sua azione il medesimo disvalore che, in origine, è caratteristico solo dell’altrui comportamento (per tutte si veda Cass. Sez. 4, n. 43083 del 03/10/2013 – dep. 18/10/2013, Redondi e altro, Rv. 257197).
Ora, nel caso di specie, va rilevato che dalla sentenza impugnata affiorano le condizioni per ravvisare gli elementi suddetti ai fini dell’affermazione della cooperazione colposa fra gli imputati.
Questi ultimi occupavano l’unico appartamento munito di terrazzo prospiciente il luogo dell’evento, come accertato dal teste operante A., e lanciavano più palloncini pieni d’acqua in direzione della strada (uno colpiva la persona offesa, uno sfiorava la teste C., ossia l’unica teste in grado di riferire sulle modalità dell’azione e sulla provenienza del corpo contundente).
È al riguardo di tutta evidenza -leggendo l’impugnata pronunzia- che gli odierni ricorrenti erano insieme, sullo stesso terrazzo, mentre alcuno di costoro lanciava verso la strada sottostante palloncini pieni d’acqua, ed è parimenti di tutta evidenza che ciascuno di costoro aveva piena consapevolezza della condotta dell’altro; oltretutto la condotta non si esauriva in un singolo lancio, ma veniva reiterata; di tal che è logico dedurne, come motivato nella sentenza impugnata, che costoro fossero tutti consapevoli della condotta sconsiderata che alcuno di loro, lanciando i palloncini pieni d’acqua verso un luogo sottostante frequentato da più persone, compiva sicuramente alla loro presenza. In base alla pronunzia del giudice dell’appello, risulta evidente e condivisibile l’assunto in base al quale ciascuno dei presenti aderiva per facta concludentia alla condotta imprudente altrui, esattamente nelle condizioni ravvisate dalla citata giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità della cooperazione colposa di cui all’art. 113 c.p..
8. – Pertanto, i ricorsi presentati per conto degli imputati vanno rigettati perché infondati, e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile S.D..
A tale ultimo riguardo si evidenzia che in allegato alle note conclusionali depositate in udienza dall’avv. Maggiore, difensore della detta parte civile, non vi è alcuna nota spese; ciò non è però di ostacolo alla liquidazione delle spese di spettanza in conformità alla vigente tariffa (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 20 del 27/10/1999 Cc. -dep. 03/12/1999- Rv. 214641; conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2863 del 16/05/2000, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5680 del 03/12/2007); perciò si ritiene equo liquidare a titolo di spese di giudizio, in favore della detta parte civile, la somma di 2500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile S.D. che liquida in complessivi euro 2500,00 oltre accessori come per legge.

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