La titolarita? di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilita? colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante medesimo – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilita? ed evitabilita? dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 27 marzo 2017, n. 15138
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 8500/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 01/02/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
Udito il Procuratore Generale in BALDI Fulvio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Uditi, per la parte civile, gli Avv.ti (OMISSIS) (che ha concluso per l’inammissibilita’) e (OMISSIS) (che ha concluso per il rigetto).
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 1 febbraio 2016, la Corte d’appello di Roma, in riforma di sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Tivoli in data 6 giugno 2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato a lui ascritto ex articoli 434 e 449 c.p. (crollo colposo), per essere il detto reato estinto per intervenuta prescrizione. Con la stessa sentenza, la Corte distrettuale confermava le statuizioni civili e condannava l’imputato alla rifusione delle spese del grado di giudizio alle parti civili costituite.
Oggetto del giudizio e’ il crollo di un edificio sito in comune di (OMISSIS), avvenuto il (OMISSIS). Il fabbricato era in origine costituito da un piano seminterrato e da un piano terreno rialzato, realizzati tra il 1961 e il 1962 ed aventi destinazione residenziale; successivamente furono realizzati in sopraelevazione due ulteriori piani; tra il 1964 e il 1965, venne effettuato l’ampliamento del piano terra, su denuncia per opere edilizie presentata dal geom. (OMISSIS).
Secondo l’assunto recepito dalla Corte di merito sulla scorta della consulenza tecnica del Pubblico ministero, l’elemento strutturale che subi’ il cedimento che determino’ il crollo e’ da individuarsi nel setto murario che si trovava nella struttura a piano terra, ove era ubicata la sala centrale di un ristorante. La sentenza ricostruisce i molteplici, ulteriori lavori eseguiti in varie parti della struttura, evidenziando comunque che, in epoca successiva alla sopraelevazione di due piani e all’ampliamento del piano terreno, furono eseguiti a cura del (OMISSIS) nel 1988 ulteriori lavori, aventi ad oggetto le opere interne e il cambio di destinazione. In tal modo, il setto murario suddetto, originariamente realizzato come struttura portante del fabbricato nella sua iniziale consistenza, veniva nel tempo trasformato in muro di spina, con funzione portante rispetto a un fabbricato notevolmente diverso e di maggiori dimensioni. Cio’ comportava, nel tempo, una sollecitazione eccessiva sul muro in questione, tale da accrescere (secondo il consulente tecnico del P.M.) il carico su detto muro in misura cinque volte maggiore rispetto a quella consentita dalla normativa, e da determinarne il crollo a distanza di 40 anni circa dall’esecuzione dei lavori di modifica precedentemente descritti.
Poiche’ e’ comprovato che fu il (OMISSIS) a predisporre e a dirigere i lavori di ampliamento del piano terreno – lavori la cui rilevanza causale ai fini del crollo e’ affermata sia dal consulente tecnico del P.M., sia dai consulenti tecnici degli originari coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), e’ allo stesso (OMISSIS) che va ascritta la responsabilita’ dell’accaduto; tanto piu’ che, osserva la Corte distrettuale, l’intervento da lui eseguito nel 1964 non risulta essere stato preceduto da alcuna preventiva verifica strutturale.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia; il ricorso consta di due motivi, ampiamente illustrati.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione, con riferimento al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito in ordine alla realizzazione delle opere di modifica dell’immobile per cui si procede e alla valutazione, operata dalla stessa Corte distrettuale, in ordine all’analisi delle cause dell’accaduto operata dal consulente tecnico del P.M.: l’esponente censura la ricostruzione temporale degli eventi, osservando in primo luogo che la sopraelevazione di due piani fu eseguita due – tre anni prima che il (OMISSIS), come progettista direttore dei lavori, predisponesse e realizzasse i lavori di ampliamento del piano terra; e in secondo luogo che la trasformazione del setto murario da originario muro perimetrale a muro di spina a seguito dell’ampliamento del piano terreno non comportava variazioni in ordine alla portanza che esso aveva in precedenza, ne’ detto ampliamento apportava modifiche alla staticita’ dell’immobile. Ma soprattutto, lamenta l’esponente, il crollo e’ avvenuto a 40 anni di distanza dalle opere curate dal (OMISSIS), indicate come antecedente causale dell’accaduto; a fronte di cio’, le opere successivamente realizzate in tale arco temporale (tra cui i lavori all’interno del locale ristorante) sono state ignorate dalla Corte territoriale, come gia’ dal primo giudice, nella loro presumibile rilevanza causale; e, piu’ in generale, non si e’ tenuto conto delle molteplici, possibili cause sopravvenute del crollo verificatosi nel 2004. Quanto alle successive opere oggetto della D.I.A. del 28 luglio 1988 presentata dal (OMISSIS), e riguardanti il cambio di destinazione d’uso, essi non comportarono alcuna modifica alla stabilita’ dell’immobile, limitandosi alla rimozione di un forno a legna, allo spostamento di due celle frigorifere e a modifiche nella divisione degli spazi del locale interrato. Parimenti i lavori eseguiti a cura del (OMISSIS) nel 1995 non rivestirono alcuna possibile rilevanza causale sul crollo, come riconosciuto dallo stesso consulente tecnico. Ed ancora, non vi sono elementi per attribuire al (OMISSIS) la riduzione dello spessore del setto murario a seguito dell’ampliamento del piano terreno. Ne consegue che la sentenza della Corte di merito, come gia’ quella di primo grado, si fonda su un percorso argomentativo fuorviante e illogico.
2.2. Con il secondo motivo l’esponente denuncia inosservanza o erronea applicazione di norma extrapenale, con riferimento alla determinazione dell’eccesso di carico gravante sul setto murario: la stima al riguardo effettuata dal consulente tecnico del P.M., che assume che tale carico fosse cinque volte superiore rispetto al massimo consentito, e’ inapplicabile al caso di specie, essendo stata determinata sulla base del Decreto Ministeriale del 20 novembre 1987, non vigente all’epoca dell’ampliamento del piano terreno (che risale al 1964/65), e che prevedeva valori assai piu’ rigorosi di quelli in uso all’epoca; al riguardo il ricorrente richiama le tabelle di carico previste nei manuali in uso nel 1964, depositate dal consulente della difesa ing. (OMISSIS), ed evidenzia che cio’ che, a seguito del Decreto Ministeriale del 1987, era considerato notevolmente instabile, in epoca precedente era staticamente regolare. Cio’, deduce l’esponente, incide in misura determinante sul profilo soggettivo della colpa, avendo egli applicato all’epoca quanto previsto sulla base della normativa allora vigente e dello stato di evoluzione, in allora, della scienza delle costruzioni.
3. Con atto depositato il 12 dicembre 2016, il difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, eccependo che il ricorrente non ha rinunciato alla prescrizione dichiarata dalla Corte d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato, nei termini e per le ragioni di cui appresso.
1.1. Si premette che non ha pregio l’eccezione formulata dalle parti civili in ordine alla non legittimazione dell’imputato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza impugnata, dichiarativa della prescrizione (e di condanna dello stesso ricorrente alle statuizioni civili ivi indicate), atteso che e’ ius receptum che siffatta decisione e’ sempre impugnabile, ancorche’ l’imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula piu’ favorevole: invero, l’interesse all’impugnazione sussiste qualora dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Pertanto, detta modifica rileva non solo quando l’imputato, attraverso l’impugnazione si riprometta di conseguire effetti penali piu’ vantaggiosi come l’assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali piu’ favorevoli (cfr. ex multis Sez. 6, Sentenza n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604, in riferimento al riconoscimento dell’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza con cui il giudice di appello, in parziale riforma della pronuncia di assoluzione in primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione).
1.2. Cio’ premesso, le doglianze articolate dal ricorrente (che, per i loro contenuti, possono essere congiuntamente trattate) attengono, in breve sintesi, a due distinti profili: ossia, da un lato, quello della rilevanza causale dell’operato del geom. (OMISSIS) ai fini del prodursi dell’evento; e, dall’altro, quello della prevedibilita’ dell’evento stesso, da parte dell’imputato, alla stregua delle conoscenze e dei dettami tecnici disponibili, in materia di carichi massimi e di staticita’ nelle costruzioni edilizie, all’epoca in cui fu realizzato a cura del (OMISSIS) l’ampliamento del piano terreno.
1.3. Sotto il primo profilo, molte delle censure formulate dall’esponente propongono una rivalutazione in fatto di emergenze probatorie conformemente valutate nei due gradi del giudizio di merito, rivalutazione che non e’ proponibile in questa sede laddove la sentenza impugnata dia conto del proprio convincimento con argomentazioni logiche e coerenti: in sede di sindacato di legittimita’, infatti, la Corte regolatrice puo’ essere chiamata, in subiecta materia, non gia’ a giudicare il contenuto tecnico degli apporti peritali, ma bensi’ a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilita’ delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimita’ non puo’ operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato (ex multis, vds. Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722).
1.4. Cio’ posto, tuttavia, nell’impugnata sentenza la Corte distrettuale da’ bensi’ conto del fatto che, tra i molteplici interventi eseguiti nel tempo sulla struttura ove avvenne il crollo, un sicuro antecedente causale del crollo e’ costituito dai lavori di ampliamento del piano terreno eseguiti a cura del (OMISSIS) nel 1964, mentre non emerge in modo chiaro, dalla lettura della motivazione della pronunzia, un altrettanto sicuro rilievo causale delle opere realizzate, sempre a cura del (OMISSIS), in epoca successiva: a pagina 3 della sentenza, si legge infatti che la D.I.A. all’uopo presentata dall’odierno ricorrente il 28 luglio 1988 aveva “ad oggetto le opere interne e il cambio di destinazione”, mentre di seguito si fa riferimento a lavori di “trasformazione del setto murario – il cui cedimento, quarant’anni dopo, avrebbe determinato il crollo dell’edificio”, e cio’ indurrebbe a ritenere che la Corte di merito (che non precisa con chiarezza in cosa fossero consistite le opere eseguite nel 1988) faccia riferimento ai lavori di ampliamento eseguiti a cura del (OMISSIS) nel 1964, essendosi il crollo verificato nel 2004.
1.5. Avuto anche riguardo a quanto segnalato a pagina 7 del ricorso circa la reale consistenza e incidenza dei lavori eseguiti nei 1988 (con riferimento ai quali l’esponente fa specifico rinvio agli allegati da 21 a 25 della consulenza tecnica), puo’ affermarsi che il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale offre sufficiente contezza del fatto che l’accresciuto carico sul setto murario che ha ceduto determinando il crollo fu cagionato non solo dalla sopraelevazione di due piani eseguita negli anni 60, ma anche dai lavori di ampliamento del piano terreno eseguiti a cura del (OMISSIS) nel 1964, che comportarono un carico aggiuntivo causato dalla superficie piu’ estesa che, per effetto di tali lavori, gravava sul setto murario suddetto. Nessun elemento oggettivo, nella motivazione della sentenza impugnata, consente invece di assegnare uno specifico rilievo causale ai lavori curati dal (OMISSIS) nel 1988, di cui pervero non viene fornita neppure un’adeguata descrizione.
1.6. Pertanto, non potendo annettersi alcun rilievo a questi ultimi lavori sotto il profilo del percorso argomentativo posto a base della decisione impugnata, le doglianze del ricorrente, riferite come detto sia al profilo del decorso causale che a quello della prevedibilita’ dell’evento, vanno riportate alle sole opere di ampliamento realizzate nel 1964.
1.7. A tal proposito l’impugnata sentenza presenta elementi di carenza motivazionale e non sembra, in particolare, fare buon governo dei principi ormai diffusamente accolti in materia di prevedibilita’ dell’evento nei delitti colposi.
Mentre, infatti, vi e’ nell’impugnata sentenza un sia pur sommario richiamo alla rilevanza concausale dell’ampliamento eseguito sul piano terreno dell’immobile sotto la responsabilita’ del (OMISSIS) (il cui rilievo eziologico non fu comunque esclusivo, in relazione ai molteplici lavori eseguiti nel tempo sulla struttura, a cominciare dalla sopraelevazione di due piani), non viene invece effettuata un’adeguata disamina del profilo della prevedibilita’ dell’evento costituito da un crollo verificatosi 40 anni dopo.
Cio’, soprattutto, sotto il profilo delle regole di cautela (ossia delle norme tecniche in tema di staticita’ e carichi massimi) cui il (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori eseguiti nel 1964, si sarebbe dovuto all’epoca attenere.
1.8. Posto infatti che il (OMISSIS), nell’anzidetta qualita’ soggettiva, si poneva come garante in rapporto a eventuali rischi derivanti dai lavori eseguiti nel 1964 per la stabilita’ dell’immobile, va ricordato che la titolarita’ di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilita’ colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante medesimo – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilita’ ed evitabilita’ dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (ex multis vds. Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Ruocco, Rv. 264128; Sez. 4, Sentenza n. 5404 del 08/01/2015, Corso e altri, Rv. 262033).
1.9. Nel caso di specie, se puo’ dirsi sufficientemente esaminata dalla Corte distrettuale la sussistenza di una rilevanza concausale della condotta del (OMISSIS), non altrettanto puo’ dirsi in ordine alla violazione, da parte sua, di una regola cautelare da lui conoscibile in rapporto alle conoscenze tecniche dell’epoca.
1.10. Invero, sul punto il ricorrente pone in evidenza che le nozioni tecniche sulle quali si e’ basata la consulenza del Pubblico ministero, basate sul Decreto Ministeriale 20 novembre 1987, hanno formato oggetto di specifica contestazione e di produzioni documentali da parte del consulente della difesa, onde dimostrare che all’epoca della realizzazione dei lavori di ampliamento del piano terreno (largamente antecedenti l’emanazione dell’anzidetto decreto ministeriale) vigevano regole tecniche del tutto diverse in tema di carichi massimi, tali da rendere l’operato del (OMISSIS) esente da censure in quanto rispettoso di dette regole, qualificabili per cio’ che rileva in questa sede come norme cautelari.
1.11. Sul punto la sentenza impugnata non sviluppa alcun percorso argomentativo, limitandosi a recepire il parere del consulente tecnico del P.M. e non sottoponendo a scrutinio le questioni prospettate dalla difesa in ordine alle regole cautelari la cui osservanza era richiesta all’epoca della condotta addebitabile al (OMISSIS).
2. Pertanto l’impugnata sentenza va annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimesso anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche il regolamento delle spese per questo giudizio tra le parti
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