Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 28 marzo 2017, n. 15234

La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 10 ter D.lgs. 74/2000, entrata in vigore il 4 luglio 2006, si applica anche agli omessi versamenti relativi al periodo d’imposta 2005, senza che questo comporti una violazione del principio di irretroattività. Difatti, il reato si consuma al momento della scadenza del termine per il versamento Iva in riferimento al periodo d’imposta dell’annualità successiva, stante l’autonoma individuazione di un termine finale da parte della normativa penale rispetto alla disciplina fiscale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 28 marzo 2017, n. 15234

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 2/7/2012 della Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;

udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2/7/2012, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa l’8/3/2011 dal Tribunale di Massa, riduceva ad otto mesi di reclusione la pena inflitta a (OMISSIS), confermandola nel resto; allo stesso – quale legale rappresentante della ” (OMISSIS) s.r.l.” – era contestato il delitto di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-ter, per aver omesso il versamento dell’i.v.a., alle scadenze dovute, per gli anni di imposta 2005 e 2006.

2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

– violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).

La sentenza avrebbe errato nel ritenere sussistente il dolo del delitto, invero escluso dallo stato di decozione in cui versava da tempo la societa’, tale da rendere impossibile il pagamento delle somme dovute; al riguardo, peraltro, non avrebbe rilievo la data della dichiarazione di fallimento, richiamata dalla Corte di appello, atteso che questa pronuncia costituirebbe soltanto la conclusione di un “iter degenerativo” sviluppatosi per lungo tempo;

– erronea applicazione dell’articolo 10-ter in esame in relazione agli articoli 3, 25 e 27 Cost.. Ammettere l’operativita’ della norma anche con riguardo al versamento i.v.a. per l’anno 2005 risulterebbe in palese contrasto con i citati precetti costituzionali, atteso che la stessa previsione normativa e’ stata introdotta soltanto a meta’ del 2006; con evidenti ricadute in punto di elemento soggettivo del reato, invero da escludere;

– erronea applicazione dell’articolo 10-ter in oggetto anche in ordine agli articoli 5 e 47 c.p.. Proprio in ragione di quanto appena dedotto, emergerebbe un’obiettiva condizione di incertezza circa la portata e l’ambito di applicazione delle violazioni contestate; specie con riguardo ad un contesto nel quale il precetto delittuoso sarebbe entrato in vigore quando la condotta materiale, divenuta in itinere passibile di sanzione penale, era gia’ stata posta in essere.

Con memoria pervenuta il 1/2/2017, il difensore ha chiesto anche applicarsi la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., ricorrendone i presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato quanto all’ultima doglianza; la sentenza, peraltro, come si vedra’ oltre, deve esser annullata senza rinvio quanto al capo b) della rubrica perche’ il fatto non sussiste.

Con riguardo, innanzitutto, alla seconda censura, da trattare per logica in via prioritaria, osserva il Collegio che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (ma ben prima della proposizione del presente ricorso), la medesima questione e’ stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 37424 del 28/3/2013, Romano, Rv. 255758), che hanno affermato il principio di diritto per cui il delitto di cui all’articolo 10-ter in esame, entrato in vigore il 4 luglio 2006, e’ applicabile anche alle omissioni dei versamenti relativi all’anno 2005, senza che cio’ comporti violazione del principio di irretroattivita’ della norma penale. In particolare – e rinviando al testo integrale della sentenza, che si evidenzia per il carattere estremamente analitico ed argomentato – il Supremo Collegio ha rilevato che “se e’ vero che, al momento della scadenza del “termine fiscale” per il versamento periodico dei debiti IVA relativi all’anno 2005, il reato in discussione non era ancora stato introdotto – essendo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-ter, posteriore a detta scadenza -, e’ altrettanto vero, pero’, che la condotta penalmente rilevante non e’ l’omissione del versamento periodico nel termine previsto dalla normativa tributaria, ma il mancato versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale nel maggiore termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA relativo al periodo d’imposta dell’anno successivo. Pertanto, il soggetto che aveva omesso i versamenti periodici per il 2005 nel termine previsto dalla normativa tributaria (e che vi aveva persistito nel primo semestre 2006) avrebbe avuto ancora, fino al 27 dicembre 2006, la possibilita’ di assumere le proprie determinazioni in ordine all’effettuazione di un versamento dei debiti che, in relazione al quantum risultante dalla dichiarazione annuale da lui stesso presentata, mantenesse l’omissione non oltre la soglia dei cinquantamila Euro. La risoluzione di non provvedere a tanto, che da’ luogo alla commissione del reato, si colloca, dunque, in un’epoca ampiamente successiva alla introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, alla quale non puo’, pertanto, attribuirsi un effetto retroattivo. Consegue da tanto la manifesta infondatezza della questione (prospettata nel ricorso) di legittimita’ costituzionale dell’articolo 10-bis in riferimento all’articolo 25 Cost., comma 2.

Una conferma implicita di tale assunto sembra potersi trarre dalla ordinanza n. 25 del 2012, con cui la Corte costituzionale (reiterando in sostanza quanto gia’ affermato con ordinanza n. 224 del 2011) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale, sollevata in riferimento all’articolo 3 Cost., del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-ter, limitatamente alle omissioni relative all’anno 2005, rilevando che la circostanza che il debitore di IVA per l’anno 2005 venga a disporre, al fine di eseguire il versamento – o, meglio, per decidere se effettuarlo o meno con la consapevolezza che la sua omissione avra’ conseguenze penali (essendo il pagamento doveroso, in base alla normativa tributaria, gia’ prima e indipendentemente dall’introduzione della nuova incriminazione) -, di un termine minore di quello accordato ai contribuenti per gli anni successivi, non puo’ ritenersi, di per se’, lesiva del parametro costituzionale evocato, in quanto il termine di oltre cinque mesi e mezzo riconosciuto al soggetto in questione non puo’ ritenersi intrinsecamente incongruo, ossia talmente breve da pregiudicare o da rappresentare, di per se’, un serio ostacolo all’adempimento.

L’orientamento qui confutato richiama a proprio favore anche il principio di colpevolezza di cui all’articolo 27 Cost., in forza del quale, com’e’ noto, tutte le volte in cui entra in gioco il dovere d’osservare le leggi penali, la sua violazione, implicita nella commissione del fatto di reato, non puo’ certamente divenire rilevante, e dar luogo alla pena, in caso di impossibilita’ di conoscenza del precetto (e, pertanto, dell’illiceita’ del fatto) non ascrivibile alla volonta’ dell’interessato (Corte cost., sent. n. 364 del 1988). Quanto detto in ordine allo spazio di condotta virtuosa consentito al soggetto dall’entrata in vigore dell’articolo 10-ter fino alla scadenza del termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta dell’anno successivo porta 24 senz’altro a escludere che dal principio di colpevolezza possa discendere un rilievo ostativo assoluto all’applicabilita’ della nuova norma penale alle omissioni di versamento relative ai debiti IVA del 2005.

Piuttosto, in relazione alle singole fattispecie concrete, possono venire in rilievo elementi tali da condurre, anche per questioni collegate al divario temporale fra la maturazione del debito IVA e l’introduzione della norma penale, all’esclusione dell’elemento soggettivo del reato. Cio’ in particolare potrebbe verificarsi nel caso in cui l’omissione del versamento nella misura prevista al momento della scadenza del termine allungato rinviene la sua ragione esclusiva e non piu’ ovviabile in un comportamento colpevole interamente posto in essere “prima” dell’introduzione della norma penale, quando le conoscibili e prevedibili conseguenze di esso consistevano solo in una sanzione amministrativa”.

4. Ipotesi – quest’ultima – non ravvisabile nel caso di specie, nel quale l’elemento soggettivo del reato (di cui al primo motivo di gravame) e’ stato invero riconosciuto con una motivazione congrua e non manifestamente illogica; come tale, dunque, non censurabile in questa sede. In particolare, la Corte di appello ha affermato che la denunciata impossibilita’ di adempiere non risultava invero provata, “posto che a sostegno del motivo si deduce il fallimento dichiarato nel 2010, vale a dire molti anni dopo la violazione qui sanzionata”.

5. E senza che, peraltro, possano esser esaminate le ulteriori considerazioni di cui al ricorso, in punto di cronologia del dissesto della ” (OMISSIS)”, poiche’ attinenti a profili meramente fattuali e concreti della vicenda, gia’ approfonditi in sede di merito e la cui verifica e’ preclusa a questa Corte. Al riguardo, infatti, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicita’ della motivazione, censurabile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ soltanto quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; cio’ in quanto l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

Le doglianze in punto di responsabilita’, pertanto, debbono esser rigettate.

6. Fondata, per contro, risulta poi l’ultima questione, con la quale si invoca l’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p. (Esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto); questione che il ricorrente ha potuto proporre soltanto in questa sede, atteso che il gravame era stato depositato prima che entrasse in vigore la L. 16 marzo 2015, n. 28, che ha introdotto l’istituto (a mente del quale, “nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, comma 1, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale”; ai sensi del comma 2, poi, “l’offesa non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’, ai sensi del comma 1, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”. A mente del comma 3, invece, “il comportamento e’ abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’, nonche’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”).

Al riguardo, occorre premettere che, nelle more della discussione del gravame, e’ stato emanato anche il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione della L. 11 marzo 2014, n. 23, articolo 8, comma 1), in vigore dal 22 ottobre 2015, che – all’articolo 8 – ha modificato l’articolo 10-ter in contestazione sostituendolo con il seguente: “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a Euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”. Ne consegue che l’omissione contestata al (OMISSIS) nel capo a) – pari a 258.531,00 Euro – risulta superiore alla soglia di punibilita’ oggi vigente, nella misura di 8.531,00 Euro.

Orbene, tutto cio’ premesso, ritiene la Corte che la medesima condotta debba esser nuovamente sottoposta all’esame del Collegio di merito, sia pur nella esclusiva e limitata ottica dell’applicabilita’ dell’articolo 131-bis in esame; al riguardo, infatti, costituisce condiviso indirizzo quello per cui, in tema di omesso versamento dell’IVA, la causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p., e’ applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilita’, fissata a 250.000 Euro dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, in considerazione del fatto che il grado di offensivita’ che da’ luogo a reato e’ gia’ stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, Reggiani Viani, Rv.266570; Sez. 3, n. 40774 del 5/5/2015, Falconieri, Rv. 265079).

Verifica, questa in esame, che costituisce accertamento di puro merito, sottratto al giudizio di questa Corte, come peraltro evidenziato dall’esplicito richiamato all’articolo 133 c.p., comma 1, in punto di valutazione delle modalita’ della condotta o dell’esiguita’ del danno o del pericolo; verifica, pertanto, che dovra’ esser compiuta dal Collegio di appello in sede di rinvio.

7. Diversamente, invece, si conclude quanto alla medesima contestazione di cui al capo b) della rubrica, il cui ammontare – pari a 118.443,00 Euro – risulta inferiore alla soglia di punibilita’ oggi vigente; si’ da imporsi l’annullamento della sentenza senza rinvio, per insussistenza del fatto, con eliminazione della relativa pena di quaranta giorni di reclusione. Formula, peraltro, da preferirsi a quella “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”. Ed invero, quest’ultima va adottata la’ dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un’assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un’intervenuta dichiarazione d’incostituzionalita’ (integrale e non parziale, come nel caso di specie), permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile; la formula “il fatto non sussiste”, che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame (v., sul punto: Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008, Diop, Rv. 239949).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio relativamente al reato di cui al capo b) della rubrica perche’ il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di quaranta giorni di reclusione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova limitatamente all’applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p. in relazione al reato di cui al capo a). Rigetta nel resto il ricorso

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