Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 38929 del 20 settembre 2013
Svolgimento del processo
1. – Con ordinanza del 30 agosto 2012, il Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta di riesame presentata da C.A. avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo per equivalente immesso dal Gip del Tribunale di Genova a carico di una pluralità di soggetti, in relazione ad una serie di reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e 10 ter. Oggetto del sequestro era fra l’altro, la cassetta di sicurezza di cui la ricorrente è intestataria, appoggiata al conto corrente alla stessa intestato, sequestrata in forza di una delega rilasciata dalla stessa ricorrente, soggetto terzo estraneo al procedimento penale, alla figlia S.P., che era invece indagata.
2. – Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione la terza interessata, intestataria della cassetta di sicurezza oggetto di sequestro, C.A., la quale lamenta l’insussistenza del presupposto dell’impossibilità di procedere al sequestro finalizzato alla confisca diretta ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, e art. 240 c.p., sul rilievo che nel caso di specie il beneficio patrimoniale, coincidente con l’importo delle ritenute delle imposte non versate, è andato certamente a profitto della società degli indagati; con la conseguenza che si sarebbe dovuto tentare, in prima battuta, un sequestro sui beni di detta società.
Nè la configurabilità di un tale sequestro sarebbe stata esclusa dal fatto che la società era stata dichiarata fallita, come invece ritenuto dal Tribunale del riesame.
Con un secondo motivo di doglianza, si evidenziano la carenza di motivazione e la violazione dell’art. 322 ter c.p., sotto il profilo della ritenuta sostanziale appartenenza della cassetta di sicurezza, formalmente intestata alla ricorrente, alla figlia di questa, indagata nel procedimento penale. Non vi sarebbe stata, nel caso di specie, alcuna valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, dell’effettiva disponibilità da parte dell’indagata della cassetta di sicurezza in questione nè del carattere reale o fittizio della sua intestazione a un terzo.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3.1. – Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta che si è proceduto al sequestro per equivalente senza prima tentare di procedere ad un sequestro finalizzato alla confisca diretta di beni della società effettiva beneficiaria dei reati fiscali ipotizzati – è manifestamente infondato.
Infatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la società degli indagati era stata dichiarata fallita già in data 21 aprile 2010, in epoca, dunque, precedente alla richiesta di sequestro; circostanza che – secondo quanto rilevato dal Tribunale con considerazioni in punto di fatto insindacabile in questa sede – rende evidente la sussistenza dell’impossibilità di disporre il sequestro preventivo in via diretta. Peraltro, la ricorrente non ha concretamente indicato, in presenza di uno stato di insolvenza che ha giustificato la dichiarazione di fallimento, i cespiti della società che costituirebbero il profitto del reato.
Nè si sarebbe potuto procedere al sequestro per equivalente del denaro o di beni della società, perchè questa Corte ha più volte chiarito che, in ipotesi di reati tributari commessi dall’amministratore di una società a responsabilità limitata, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente disposto ai sensi dell’art. 322 ter c.p., che abbia ad oggetto beni appartenenti a società medesima, è illegittimo, per l’inapplicabilità della confisca nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del fatto.
E ciò, in ragione della natura di sanzione penale di detta confisca e, ovviamente, salvo che la struttura societaria rappresenti un apparato fittizio utilizzato dal reo proprio per porre in essere reati di frode fiscale, sicchè ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato. Deve, del resto, rilevarsi sul punto che il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 e ss., non prevedono i reati fiscali fra le fattispecie in grado di giustificare l’applicazione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente previsto dall’art. 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo (ex multis, sez. 3, 14 giugno 2012, n. 25774; sez. 3, 4 luglio 2012, n. 33371).
3.2. – Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Il Tribunale non ha, infatti, dato corretta applicazione al principio di diritto, enunciato da questa Corte circa l’interpretazione del concetto di “disponibilità” di beni in capo al reo ai fini della confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p., Per “disponibilità” deve intendersi, in particolare, la relazione fattuale del soggetto con il bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato. Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato, essendo sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi, che gli conferisce la disponibilità degli stessi. E’ necessario, però, che venga dimostrata la discrasia fra la disponibilità sostanziale e l’intestazione formale del bene, attraverso una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi del carattere meramente fittizi del intestazione dei beni (sez. 3, 20 aprile 2012, n. 15210).
Pur a fronte della necessità – appena evidenziata – di fornire adeguata motivazione circa la fittizieta dell’intestazione dei beni, il Tribunale si è invece limitato ad affermare che la semplice esistenza di una delega sulla cassetta di sicurezza rilasciata dalla titolare a favore di un soggetto non titolare porrebbe quest’ultima nella disponibilità dei beni.
4. – L’ordinanza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata, con rinvio al Tribunale di Genova, perchè, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato, verifichi se nel caso di specie sussista una disponibilità in capo all’indagata, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 322 ter c.p., dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013.
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