Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 1600 del 23 gennaio 2013
Svolgimento del processo
G.C., psicoterapeuta, propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano che aveva accolto, condannandolo al pagamento di Euro 30.000, oltre interessi, la domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti da R.E., sua paziente, assumendo di essere stata costretta ad intrattenere con lui rapporti sessuali.
R.E. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, sotto i profili della violazione e falsa applicazione dell’art. 609-bis cod. pen. e del vizio di motivazione, il ricorrente si duole che il Tribunale e la Corte di Appello lo abbiano ritenuto colpevole per il solo fatto che la R. sia stata giudicata dal CTU in stato di inferiorità psichica.
1.1.- Il primo motivo è infondato. Si legge infatti a pag. 10 della sentenza che il dott. G., il quale ha dato atto in giudizio che R.E. era affetta da gravi disturbi psicologici, “come psicoterapeuta non poteva ignorare il problema del transfert e della sua intensità in pazienti compulsivi ed era in grado – o avrebbe dovuto esserlo – di valutare la situazione di vulnerabilità in cui si trovava R.E. e la conseguente condizione di dipendenza che veniva ad instaurarsi, vulnerando la capacità di liberamente determinarsi proprio a causa dello stato di inferiorità psicologica in cui si veniva a trovare (…)”. La Corte di Appello di Milano ha dunque correttamente applicato l’art. 609-bis cod. pen., accertando la sussistenza dell’abuso della condizione di inferiorità, ora richiesto dalla norma a differenza del previgente art. 519 cod. pen..
2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente deduce che la R. era affetta soltanto da bulimia ma le sue capacità intellettive e volitive erano intatte e che le conclusioni della CTU sono tutte basate su quanto dichiarato dalla R. di sè e della propria vita. Il ricorrente assume quindi che i racconti della R. possano essere stati adattati (ed anche inventati) e conclude con ampi stralci della cd. Carta di Noto, i cui principi sono stati codificati a seguito della vicende di Rignano Flaminio.
2.1.- Il mezzo è inammissibile in quanto la Corte riferisce, nel brano di sentenza riportato sub 1.1., che il G. ha dato atto in giudizio che la R. era affetta da gravi disturbi psicologici, mentre d’altro canto il riferimento alla cd. Carta di Noto appare irrilevante, riguardando il tema degli abusi sessuali su minori.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole che il CTU abbia accertato l’incontro del luglio 1999 tra la R. ed il prof. N. in base ad una semplice telefonata.
3.1.- Il mezzo è inammissibile, in quanto non risulta che la questione sia stata posta, e dove, alla Corte di Appello.
4.- Con il quarto motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, si duole che la Corte di Appello abbia posto a suo carico l’onere di provare che l’ultima seduta abbia avuto luogo il 4/6/99.
4.1.- Il mezzo è infondato. Come si legge a pag. 7 della sentenza la Corte, sull’assunto, tratto dalla comparsa di risposta del G. in primo grado, che “la terapia si articolasse in una decina di sedute prima settimanali poi quindicinali con un’ultima a distanza di un mese a partire dal 22.2.99”, giunge alla conclusione che la terapia non fosse terminata ai primi di giugno ed osserva quindi che il G. non ha fornito la prova contraria che essa fosse terminata il 4/6/99. Non vi è pertanto violazione dei principi in tema di onere della prova.
5.- Con il quinto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente nega che l’art. 194 cod. proc. civ. consenta al CTU di indagare su fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni il cui onere probatorio incombe sulle parti.
5.1.- Il quinto motivo è inammissibile, non deducendo il ricorrente di avere eccepito la nullità della CTU, per tale aspetto, nella prima difesa successiva al suo deposito, come imposto dall’art. 157 c.p.c., comma 2.
6.- Con il sesto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia fondato la condanna risarcitoria sulla violazione di una norma del codice deontologico.
6.1.- Il sesto motivo è infondato.
E’ vero infatti che la Corte di Appello cita soltanto l’art. 28 del codice deontologico. Tuttavia la motivazione è tale (pag. 10) da comportare, come si è visto sub 1.1., l’accertamento della commissione del reato di cui all’art. 609-bis c.p., comma 2, non tradottosi in incriminazione per difetto di querela. La violazione dell’art. 28 codice deontologico da parte del medico, nel caso in esame, costituisce elemento integrante la fattispecie, perchè quel divieto imposto in via deontologica è strettamente ancorato non solo alla professionalità del medico e alla eticità del suo comportamento, ma anche alla intangibilità della dignità del paziente che a lui si affida, per cui il giudice solo nei casi di minore gravità può attuare un certo bilanciamento con altre circostanze.
Al riguardo questa Corte in sede penale ha avuto modo di statuire che le condizioni di inferiorità del paziente devono essere accertate come sfruttate dall’agente in modo permanente e continuo, per conseguire l’accesso ad una attività sessuale, che nel caso vi è stata, che altrimenti gli sarebbe stata preclusa (Cass. 3 dicembre 1996, in Foro it. 1997, 2, c. 697).
Ciò posto, appare evidente che tutte le circostanze valutate dal giudice dell’appello inducono a ritenere che la condanna risarcitoria sia la conseguenza di una condotta astrattamente configurabile come rientrante nell’art. 609 bis c.p., comma 2, che non si è tradotta in una incriminazione del G. per il semplice fatto che non vi è stata querela.
7.- Con il settimo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente assume che dalle stesse dichiarazioni della R. al CTU emergerebbe che le sue facoltà intellettive e volitive erano integre e che essa era consenziente al rapporto sentimentale ed anzi avrebbe desiderato che la relazione proseguisse.
7.1.- Il mezzo è inammissibile, attenendo al merito della vicenda.
8.- Con l’ottavo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente assume, quanto all’ammontare dei danni, che non vi sarebbe prova che gli attuali disturbi psichici della R. siano conseguenti agli asseriti fatti.
8.1.- L’ottavo motivo è infondato, in quanto la Corte di Appello dichiara esplicitamente di aderire alle conclusioni del CTU, che ha diagnosticato alla R. (pag. 11 della sentenza) un disturbo post-traumatico da stress conseguente ai fatti per cui è causa.
9.- Il ricorso va conclusivamente rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.700, di cui Euro 4.500 ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.700, di cui Euro 4.500 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.700, di cui Euro 4.500 per compensi, oltre accessori di legge.
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