Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 9 giugno 2015, n. 11861

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5908/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA ASSICURATRICE (OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore ad negotia Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 752/2011 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 17/11/2011 R.G.N. 171/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- (OMISSIS) propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva accolto parzialmente la domanda da lei avanzata nei confronti della Spa (OMISSIS) e della (OMISSIS) Spa, per ottenere il risarcimento dei danni causati da una caduta occorsale mentre si accingeva a scendere da un autobus, provocata da una manovra improvvisamente posta in essere dal conducente. Il Tribunale, nella contumacia della societa’ esercente il pubblico trasporto, disattesa la richiesta di liquidazione del danno morale e dei costi di assistenza, aveva condannato entrambe le convenute, in solido, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 40.616,41, oltre accessori, a titolo di danno biologico.

2.- La Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, pronunciando sull’appello principale della (OMISSIS) e sull’appello incidentale della (OMISSIS), con sentenza pubblicata il 17 novembre 2011, ha accolto parzialmente entrambi i gravami. In parziale accoglimento di quello incidentale, ha ritenuto il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50%, riducendo in pari percentuale la somma riconosciuta dal Tribunale a titolo di danno biologico, come sopra indicata. In parziale accoglimento dell’appello principale, ha tuttavia accolto la pretesa della danneggiata di risarcimento del danno morale e di rimborso dei costi di assistenza. Ha percio’ concluso condannando le societa’ appellate, in solido, al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 26.934,25, oltre accessori e compensando tra le parti le spese del grado.

3.- Avverso la sentenza, (OMISSIS) propone ricorso, affidato a due motivi.

(OMISSIS) S.p.A. si difende con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione “in relazione alla salutazione di inattendibilita’ della teste (OMISSIS)”.

La ricorrente osserva che non sarebbe adeguata la motivazione di inattendibilita’ basata sul fatto che questa testimone era un’amica della (OMISSIS), poiche’ la valutazione circa l’attendibilita’ di un testimone deve avvenire in relazione al contenuto delle sue dichiarazioni e non per “categorie”, come da giurisprudenza richiamata in ricorso. Svolge ulteriori considerazioni volte ad evidenziare l’incongruenza della motivazione concernente, al contrario, il giudizio di attendibilita’ della testimone (OMISSIS) e la preferenza accordata alla deposizione di quest’ultima piuttosto che a quella della (OMISSIS).

1.1.- Il motivo e’ inammissibile.

E’ evidente come, ripercorrendo il tenore delle testimonianze e dando una propria interpretazione delle stesse e delle circostanze in cui furono rese, il motivo investa esclusivamente la valutazione di risultanze probatorie che il giudice d’appello mostra di avere compiutamente apprezzato con motivazione congrua e logica.

La Corte d’Appello si e’ attenuta alla regola di giudizio per la quale il giudice di merito, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, e’ tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilita’ dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualita’ e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere piu’ attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilita’ di entrambe (cosi’, da ultimo, Cass. ord. n. 1547/15).

Tutto cio’ ha fatto la Corte d’Appello, avendo apprezzato le dichiarazioni testimoniali, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, non essendo idonea ad inficiare tale apprezzamento l’imprecisione in cui e’ incorsa nel riferire la dichiarazione scritta della (OMISSIS) all'”immediatezza del fatto”, piuttosto che a distanza di tempo. Le considerazioni svolte al riguardo dalla ricorrente sono prive di qualsivoglia riscontro e comunque non evidenziano fatti decisivi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis), che sarebbero stati trascurati dalla Corte di merito nell’esprimere il giudizio di attendibilita’ della testimone.

2.- Col secondo motivo e’ dedotta violazione dell’articolo 1681 c.c., articolo 2054 c.c., comma 1, articolo 1227 c.c., comma 1, articoli 2056, 2727 e 2729 c.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione “stante la incompatibilita’ della attribuzione alla danneggiata dell’apporto causale colposo con le osservazioni logiche che la sorreggono”.

La ricorrente censura la statuizione del concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50%, sostenendo che tra la motivazione e le conclusioni vi sarebbe un salto logico perche’ la Corte non avrebbe ravvisato nella condotta posta in essere dalla ricorrente alcun elemento di imprudenza o di negligenza (ma anzi avrebbe ritenuto provato che la stessa si teneva al corrimano, avendo percio’ adottato l’unico accorgimento che, per quanto la riguardava, avrebbe potuto evitarne la caduta), mentre lo stesso giudice avrebbe evidenziato come il vettore non avesse affatto superato la presunzione di responsabilita’ su di lui gravante ai sensi dell’articolo 1681 c.c., comma 1. Per di piu’, a detta della ricorrente, la propria condotta, come passeggera, sarebbe stata assolutamente normale, in quanto, per come riferito anche dalla teste (OMISSIS), si era alzata in prossimita’ della fermata, senza intralciare gli altri passeggeri e senza comportarsi in modo anomalo.

2.1.- Il motivo e’ infondato per la parte in cui lamenta la violazione dell’articolo 1681 c.c., poiche’ la carenza di una prova idonea a vincere la presunzione di responsabilita’ posta a carico del vettore dall’articolo 1681 c.c., per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto non preclude l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato, che e’ tenuto, durante il trasporto, alla osservanza delle comuni norme di prudenza e di diligenza, atteso che la prova liberatoria incombente sul vettore in ordine all’approntamento di mezzi idonei a salvaguardare l’incolumita’ del passeggero con normale diligenza, non puo’ escludere un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilita’ da parte di quest’ultimo (cosi’ Cass. n. 2020/1994, nonche’ gia’ Cass. n. 1034/64, in riferimento proprio all’accorgimento, richiesto alla persona trasportata, di reggersi agli appositi sostegni).

2.2.- Quanto al resto, il motivo torna a criticare l’apprezzamento dei fatti e delle prove da parte del giudice di merito.

In proposito, e’ sufficiente ribadire che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, mentre alla Corte di Cassazione non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensi’ solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui e’ riservato l’apprezzamento dei fatti (cosi’, tra le tante, Cass. n. 15489/07; cfr. anche, Cass. n. 42/09, n. 16499/09, Cass. ord. n. 91/14, Cass. n. 25332/14).

Sebbene la motivazione non evidenzi espressamente una condotta colposa della passeggera, l’iter del ragionamento seguito dal giudice di merito non presenta il “salto logico” che intende attribuirgli la ricorrente. La valutazione della condotta della trasportata in relazione alla condotta del conducente – quale risultante, quest’ultima, dalla deposizione della testimone ritenuta maggiormente attendibile, per quanto sopra – e’ tale da supportare adeguatamente la conclusione del giudice di non adeguatezza della condotta tenuta, in concreto, dalla danneggiata (con una presa del corrimano tale da non averne impedito la caduta malgrado la “leggera”, quindi prevedibile, frenata del mezzo).

La motivazione non presenta percio’ l’unico vizio esplicitato in ricorso. Ogni altra considerazione, attenendo alla ricostruzione dei fatti, secondo la personale lettura della ricorrente, e’ inammissibile. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

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