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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
sentenza 9 gennaio 2015, n. 551
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza dell’8/1/2014 ha confermato la decisione con la quale, in data 8/3/2012, il Tribunale di Velletri aveva riconosciuto C.M. responsabile del reato di cui agli artt. 81, 609-quater, 609-ter cod. pen., per avere, in più occasioni, compiuto in danno di S.G. ed E. , nati il (omissis) , condotte di toccamento a connotazione sessuale dei genitali dei minori, approfittando della qualità di educatore dei predetti (fatti commessi dall’estate (…) al (…)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, rilevando che la Corte del merito non avrebbe fornito risposta alle doglianze formulate nell’atto di appello e concernenti l’attendibilità del minore G. .
Premesso che la maggior parte delle condotte originariamente formulate erano state ritenute insussistenti nel corso del giudizio di merito e che l’affermazione di penale responsabilità per quelle residue, concernenti i toccamenti delle zone genitali dei minori, era fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del minore G. , lamenta che la Corte territoriale non avrebbe spiegato per quale ragione, se i racconti dei minori erano infondati per ciò che riguarda i fatti più gravi, perché inventati o basati su una distorta percezione della realtà, altrettanto non poteva dirsi anche per ciò che concerne i palpeggiamenti.
Osserva che tale evenienza era resa maggiormente evidente anche dal fatto che i minori erano sempre stati insieme durante gli episodi, cosicché la inattendibilità delle dichiarazioni della bambina non potevano non riverberarsi anche su quelle del fratello, ad esempio attraverso un reciproco inquinamento.
Aggiunge che la Corte del merito avrebbe omesso di considerare anche la ulteriore circostanza della reiterazione delle dichiarazioni che il bambino aveva dovuto rilasciare, erroneamente considerandola quale indice di attendibilità.
Lamenta, inoltre, che la Corte territoriale, pur ritenendo la minore E. inattendibile, sulla base delle risultanze della perizia cui la stessa era stata sottoposta, ha comunque valorizzato quanto riferito de relato dall’affidataria della minore sulle confidenze da questa ricevute, incorrendo, conseguentemente, in un evidente errore logico.
Afferma, poi, che i giudici del gravame non avrebbero neppure considerato che l’atteggiamento severo nei confronti dei minori potrebbe aver ingenerato un sentimento di antipatia o ripulsa nei confronti del loro educatore, né, tanto meno, le modalità con le quali si sarebbero svolti i fatti contestati: nella camera da letto, non chiusa a chiave, della famiglia dei minori, mentre i genitori erano presenti in casa in un’altra stanza, con il rischio di essere scoperti, pur disponendosi di occasioni diverse per agire tranquillamente.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe interpretato in modo erroneo le condotte contestate all’imputato, il quale ben potrebbe aver toccato fugacemente le parti intime dei minori durante l’attività svolta, senza che a quanto accaduto possa automaticamente attribuirsi una connotazione sessuale, considerato anche che tutti rimanevano vestiti e la porta della stanza non era chiusa a chiave e che l’atteggiamento dell’educatore ben poteva essere equivocato dai bambini.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate in ricorso sono sostanzialmente ripetitive delle doglianze mosse alla sentenza di primo grado con l’atto di appello alle quali, come meglio si dirà, la Corte del merito ha fornito adeguata risposta, senza incorrere nel vizio denunciato, che il ricorrente individua attraverso una lettura frammentaria dell’apparato motivazionale del provvedimento impugnato, arricchita da considerazioni che, in via del tutto ipotetica, forniscono una soggettiva interpretazione delle risultanze processuali.
2. La Corte di appello, dopo aver ricordato i fatti come ricostruiti dal primo giudice, ha chiarito che questi era pervenuto ad un giudizio di attendibilità e credibilità del minore G. , in conformità a quanto osservato dal perito che lo aveva esaminato e che, riguardo alla minore E. , dichiarata, sempre a seguito di perizia, inidonea a rendere testimonianza, la prova degli abusi in suo danno era ricavabile dalle dichiarazioni del fratello e dal comportamento riferito dalla affidataria.
Riportati poi nel dettaglio i motivi di appello, i giudici del gravame hanno opportunamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore vittima di abusi sessuali e, attenendosi ai principi richiamati, hanno effettuato una puntuale disamina delle doglianze formulate dalla difesa.
3. La prima questione affrontata dai giudici dell’appello è quella concernente l’attendibilità del minore S.G. , riconosciuta, conformemente a quanto avvenuto nel giudizio di primo grado, sulla scorta degli esiti della perizia, rispetto alla validità della quale neppure la difesa aveva formulato rilievi.
Fatta tale premessa, la Corte del merito osserva che il disvelamento degli abusi subiti dal bambino era stato spontaneo, in quanto avvenuto confidandosi con un sacerdote senza sollecitazioni, che i giudici del gravame hanno escluso anche in considerazione dell’atteggiamento dei genitori dei minori, completamente disinteressati nonostante precisi segnali, quali il fatto che l’imputato si chiudesse al buio con i bambini nella camera da letto e manifestasse nei loro confronti un atteggiamento morboso ed il racconto delle molestie subite in presenza di altro sacerdote, che non aveva impedito al padre di portare ancora i bambini in casa dell’educatore.
Osservano poi i giudici che il racconto degli abusi era stato reiterato ad altro sacerdote, alla madre, nell’incidente probatorio ed al perito in modo coerente e logico, fornendo particolari sulle circostanze di luogo e modalità di svolgimento che ne confermavano l’attendibilità. Il racconto, aggiunge la Corte territoriale, era accompagnato da un atteggiamento di sofferenza e ritrosia, descritto nel dettaglio, che allontanava ulteriormente ogni sospetto di inattendibilità.
4. Si tratta, ad avviso del Collegio, di considerazioni del tutto adeguate, che non prestano il fianco ad alcuna censura e risultano pienamente allineate ai principi formulati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Pare opportuno ricordare, a tale proposito, come si sia chiarito (Sez. 3, n. 8962 del 3/7/1997, Ruggeri, Rv. 208447), che la particolarità dell’esame del minore vittima di abuso sessuale implica l’esame dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto e della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne.
Viene inoltre ritenuta efficace l’indagine psicologica in ordine all’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo e la sua credibilità.
Il primo profilo riguarda la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari.
Il secondo profilo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui il minore ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. È inoltre richiesto di evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente ed assolutamente indispensabile.
L’assunto è stato successivamente ribadito (Sez. 3, n. 5003 del 7/11/2006, Miloti, Rv. 235649; Sez. 3, n. 39994 del 26/9/2007, Maggioni, Rv. 237952; Sez. 3, n. 29612 del 5/5/2010, R., Rv. 247740).
Si è altresì specificato che la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali non deve avvenire con riferimento esclusivo alla intrinseca coerenza interna del racconto, dovendosi tenere adeguatamente conto di ogni altra circostanza concreta che possa influire su tale valutazione (Sez. 3, n. 4069 del 17/10/2007 (dep. 2008), Scarpulla, Rv. 238543), chiarendo successivamente che la deposizione del minore deve essere inquadrata in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l’intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità (Sez. 3, n. 8057 del 6/12/2012 (dep. 2013), V., Rv. 254741).
5. Formulato tale giudizio di attendibilità, la Corte territoriale ha preso in esame la specifica doglianza difensiva riguardante l’incidenza sullo stesso delle altre accuse rivelatesi poi infondate, doglianza prospettata anche in questa sede, ritenendo la risposta dei giudici del gravame non sufficiente.
La Corte territoriale ritiene tuttavia significativa la circostanza che le dichiarazioni del minore G. sui subiti palpeggiamenti erano rimaste immutate nel tempo e che, sulla base degli atti disponibili, risultava che le diverse e più gravi accuse erano originate dalle dichiarazioni della sorella, ritenuta però incapace di testimoniare.
Si tratta di argomentazioni del tutto logiche, che non vengono minimamente scalfite dalle argomentazioni sviluppate in ricorso.
Si sostiene, infatti, che anche G. avrebbe riferito fatti più gravi rispetto ai toccamenti, richiamando il contenuto di non meglio precisati atti di indagine utilizzati nel dibattimento di primo grado, senza ulteriori specificazioni, cosicché il motivo di ricorso evidenzia una assoluta genericità che non consente alcuna valutazione a questa Corte.
Anche la possibilità di un reciproco condizionamento dei minori, pure prospettata nel motivo di ricorso, resta confinata nell’ambito delle mere ipotesi, non essendo suffragata da alcun elemento di certezza, mentre del tutto infondata risulta l’ulteriore deduzione secondo la quale i giudici del gravame avrebbero dapprima affermato l’inattendibilità della minore E. per poi valorizzare il racconto fatto alla sua affidataria, poiché non è questo che risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato.
La Corte di appello ha infatti inequivocabilmente valorizzato non le dichiarazioni rese dalla bambina all’affidataria e da questa riferite nel corso della sua deposizione testimoniale, quanto, piuttosto, il comportamento tenuto dalla minore e direttamente percepito dalla donna.
A pagina 4 della sentenza impugnata, nel richiamare le conclusioni del primo giudice, i giudici del gravame fanno riferimento al “particolare comportamento riferito dall’affidataria”, la quale aveva raccontato che la bambina l’aveva toccata nelle parti intime e, alla sua reazione, aveva affermato che si trattava di un gioco che, insieme al fratello, facevano con “M. ”. Successivamente (pagg. 7 – 8), chiariscono che quanto riferito non poteva essere interpretato in altro modo se non come “un usuale gesto vissuto”.
Si tratta, dunque, della valutazione di un dato oggettivo, rappresentato da un’azione della minore posta in essere nei confronti della teste che non si pone affatto in contraddizione rispetto al giudizio di incapacità a testimoniare della minore stessa espresso dal perito e condiviso dai giudici del merito, non avendo la bambina narrato alcunché alla sua affidataria, avendo dato, al contrario, secondo quanto coerentemente affermato dai giudici del merito, dimostrazione concreta della pregressa, negativa esperienza.
6. Anche l’ulteriore censura concernente la mancata valutazione di una incidenza negativa sull’attendibilità del minore dovuta alla reiterazione del racconto risulta infondata, perché, come si è già detto, i giudici del gravame hanno preso in esame le modalità e la tempistica del disvelamento, la costanza del racconto, l’assenza di condizionamenti o suggestioni, escludendo così che la circostanza delle plurime dichiarazioni potesse assumere rilievo.
Del resto, anche in questo caso il ricorrente formula le proprie censure in maniera sostanzialmente assertiva, senza porre in evidenza quali diversi elementi considerati nel provvedimento impugnato sarebbero sintomatici di un travisamento, di un cedimento logico o di una manifesta contraddizione.
7. Quanto all’ulteriore osservazione formulata dal ricorrente in ordine ad un possibile atteggiamento di antipatia e di ripulsa dei minori nei confronti dell’imputato, non può dirsi, come sostenuto in ricorso, che la risposta dei giudici sia apodittica.
A fronte della ipotizzata possibilità che le dichiarazioni accusatorie dei bambini fossero dettate da intenti ritorsivi i giudici hanno risposto richiamando il precedente giudizio di attendibilità, ribadendo che l’atteggiamento manifestato durante il racconto, connotato da ritrosia e sofferenza, consentiva di escludere che lo stesso fosse il risultato di fantasiose elaborazioni.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di una risposta adeguata e coerente ad una domanda che, essendo formulata in via del tutto ipotetica, sulla base di un atteggiamento severo che l’imputato avrebbe verosimilmente tenuto nei confronti dei bambini al lui affidati, non richiedeva certo ulteriori specificazioni.
8. Altrettanto coerenti e logiche risultano le risposte date alle ulteriori deduzioni concernenti le modalità ed il luogo di svolgimento dei fatti, che la Corte del merito ha giustificato considerando l’atteggiamento e la personalità dei genitori dei minori, i quali avrebbero consentito all’imputato di agire con tranquillità, come dimostrato dal fatto che la madre dei bambini aveva avuto modo di entrare nella camera da letto mentre l’imputato era al buio con i fanciulli in grembo e non aveva avuto nulla da ridire e che il padre, anche dopo che la rivelazione delle molestie, non aveva esitato a portare i figli in casa dell’imputato, il quale li aveva importunati mentre il padre era intento a guardare la televisione.
La infondatezza del motivo di ricorso appena esaminato risulta, pertanto, di macroscopica evidenza.
9. Per ciò che riguarda, inoltre, la interpretazione delle condotte dell’imputato, di cui tratta il secondo motivo di ricorso, deve pervenirsi a conclusioni analoghe.
Anche in questo caso la Corte territoriale ha fornito puntuale risposta a doglianze formulate sulla base di mere ipotesi, prospettando la possibilità che i contatti con i minori fossero accidentali e non connotati da finalità di concupiscenza.
La Corte territoriale ha posto in evidenza, quali elementi significativi, la mancanza di giustificazioni circa la necessità, per non meglio specificati fini terapeutici, di chiudersi in camera al buio con i bambini, la reiterazione dei palpeggiamenti nelle parti intime e non in altre zone che potrebbero essere toccate durante un gioco, la invasività del toccamento che aveva suscitato allarme nel bambino, la minaccia a questi rivolta di non raccontare l’accaduto, altrimenti avrebbe rivelato ai compagni che soffriva di enuresi notturna.
10. Si tratta di argomenti significativi, la cui decisività non viene meno a fronte delle obiezioni sviluppate in ricorso e riguardanti, ad esempio, il fatto che i bambini non venissero spogliati, che l’imputato non avesse scelto luoghi per lui più sicuri, come emerge chiaramente dal tenore della motivazione, che esclude chiaramente qualsiasi possibilità di ricostruzione alternativa degli eventi.
Quelle del ricorrente altro non sono, ancora una volta, se non mere congetture, attraverso le quali vengono individuati possibili elementi di conferma ad una diversa lettura dei dati fattuali presi in esame dai giudici del merito che non risultano, però, idonee a scalfire l’adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione.
11. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché della somma di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento,00) oltre ad accessori di legge in favore delle parti civili.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’articolo 52 D.Lv. 196/03 in quanto imposto dalla legge.