Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 8 gennaio 2016, n. 124
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21844/2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 46/2012 del TRIBUNALE DI SIRACUSA SEDE DISTACCATA DI LENTINI, depositata il 03/04/2012 R.G.N. 124/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del 4 motivo di ricorso, rigetto del 1 e 2 motivo, inammissibilita’ del 3 motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) il (OMISSIS) rimase coinvolto in un sinistro stradale. Per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di esso convenne dinanzi al Giudice di Pace di Lentini il conducente del veicolo antagonista ( (OMISSIS)), il proprietario ( (OMISSIS)) ed il loro assicuratore della r.c.a. ( (OMISSIS)).
2. Il Giudice di pace con sentenza 7.3.2008 accolse in parte la domanda, ritenendo sussistente un concorso di colpa dell’attore nella misura del 50%.
La sentenza venne appellata da (OMISSIS) in via principale e dalla (OMISSIS) in via incidentale.
3. Il Tribunale di Siracusa con sentenza 3.4.2012 n. 46 rigetto’ l’appello principale; accolse l’appello incidentale della (OMISSIS) e ridusse ad euro 900 l’ammontare del risarcimento spettante a (OMISSIS). Il Tribunale escluse che fosse dovuto, in particolare, il c.d. danno da fermo tecnico.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.
Nessuna delle parti intimate si e’ difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. Il ricorso e’ stato notificato alla (OMISSIS) s.p.a. a mezzo del servizio postale. Il ricorrente, tuttavia, non risulta avere depositato in atti l’avviso di ricevimento attestante la regolarita’ e tempestivita’ della notificazione.
Nondimeno, essendo per quanto si dira’ il ricorso manifestamente infondato, e’ superfluo disporre la rinnovazione della notificazione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, in virtu’ del quale e’ inutile ordinare il compimento di attivita’ processuali pur necessarie, quando il compimento di esse non potrebbe in alcun caso condurre a decisioni diverse da quella concretamente adottata (come ripetutamente affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite: in tal senso, ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449; Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 24/05/2013, Rv. 626808; Sez. 1, Sentenza n. 14 del 02/01/2014, Rv. 629803).
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134).
Si deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito ai conducenti coinvolti nel sinistro una colpa paritaria, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2, sebbene fosse stata accertata in concreto la colpa esclusiva del convenuto.
2.2. Il motivo e’ infondato.
A prescindere dal rilievo che quello denunciato sarebbe in tesi un vizio di violazione di legge, e non di motivazione, il Tribunale ha ritenuto in via presuntiva la colpa concorrente e paritaria dei due conducenti, ex articolo 2054 c.c., comma 2, sul presupposto che (OMISSIS) non avesse provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ed in particolare di avere tenuto una velocita’ moderata.
Vale, dunque, il principio secondo cui “qualora dalla valutazione delle prove, resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, in tale ipotesi, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, altrimenti, dovendo presumersi la colpa di questo ultimo, egli e pur sempre tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Sez. 3, Sentenza n. 3939 del 25/11/1975, Rv. 378210).
Ove, poi, col motivo in esame si volesse adombrare un errore nel riparto della misura della responsabilita’ tra i due conducenti (come parrebbe a pp. 8-9), esso da un lato investirebbe una tipica valutazione di merito, non sindacabile in questa sede; e dall’altro sarebbe altresi’ inammissibile, poiche’ non viene in alcun modo spiegato per quali ragioni il giudice di merito, nel ripartire le colpe, avrebbe violato le norme che disciplinano tale riparto, ovvero l’articolo 1227 c.c., comma 1.
3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 2054, 2727e 2729 c.c.; articolo 143 C.d.S..
Deduce, al riguardo, che il Tribunale, la’ dive ha ritenuto sussistere un concorso di colpa della vittima, ha violato le norme del codice della strada, quelle sul riparto dell’onere della prova e quelle sulle presunzioni semplici: infatti l’accertata invasione, da parte del convenuto, dell’opposta corsia di marcia era circostanza di fatto di per se’ idonea a ritenere dimostrata la sua colpa esclusiva.
3.2. Il motivo e’ infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che a causa delle dimensioni della strada, una velocita’ moderata avrebbe consentito all’attore di evitare l’ostacolo: e questo e’ un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede.
4. Il terzo motivo di ricorso.
4.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 2059, 2727 e 2729 c.c..
Si deduce, al riguardo, che il Tribunale, dopo avere accertato che il mezzo danneggiato aveva una valore commerciale inferiore al costo delle riparazioni, ha liquidato il danno in misura pari al valore commerciale, e non al costo delle riparazioni.
Questa decisione – sostiene il ricorrente – violerebbe l’articolo 2058 c.c., perche’ il risarcimento del danno consistito nell’avaria d’un veicolo a motore deve “ripristinare l’identica capacita’ di produrre utilita’ di trasporto preesistente all’evento dannoso”.
Si soggiunge che una diversa soluzione violerebbe i principi costituzionali di tutela della salute (in considerazione delle condizioni soggettive dell’attore) e di uguaglianza sostanziale.
4.2. Il motivo e’ infondato.
Questa Corte, infatti, ha gia’ ripetutamente affermato che “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’articolo 2058 c.c., comma 2, di non accoglierla e di condannare il danneggiale al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010, Rv. 614575; nello stesso senso Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24718 del 04/11/2013, Rv. 628749).
5. Il quarto motivo di ricorso.
5.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5(nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134).
Si deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe rigettato la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico senza motivazione.
5.2. Il motivo e’ infondato.
La motivazione non manca affatto nella sentenza impugnata, ove si afferma che il danno da fermo tecnico va allegato e provato, sia pure in via presuntiva, ed e’ conforme all’orientamento prevalente di questa Corte, secondo cui:
(a) l’indisponibilita’ d’un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni e’ un danno che deve essere allegato e dimostrato;
(b) la prova del danno non puo’ consistere nella dimostrazione della mera indisponibilita’ del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo (Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14.10.2015).
6. Le spese.
Non e’ luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
visto l’articolo 380 c.p.c.:
(-) rigetta il ricorso.
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