Incidente stradale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  7 febbraio 2014, n. 2827

Svolgimento del processo

Con sentenza n.4 del 2003, il Giudice di pace di Cicciano rigettava la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta da P.P. nei confronti di F.B. e delle Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., ritenendo il difetto di legittimazione passiva sia delle Generali, nella indicata qualità, per essere la Unipol s.p.a. l’assicuratore del motoveicolo investitore, sia di F.B., dal momento che dal certificato assicurativo risultava che il proprietario del veicolo era S.B..
La decisione, gravata da impugnazione da parte dell’originaria attrice nei confronti del solo F.B. (per avere abbandonato l’attrice ogni pretesa nei confronti della Generali) era confermata dal Tribunale di Nola il quale, con sentenza n. 444 del 20.02.2007, rigettava l’appello, rilevando l’improponibilità dell’azione nei confronti del responsabile civile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.P., svolgendo un unico motivo.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

Motivi della decisione

1. Il Giudice di appello – pur rilevando l’allegazione in atti delle costituzioni in mora dirette alle compagnie assicuratrici Generali e Unipol s.p.a., giusta raccomandate rispettivamente in data 11.9.1999 e 30.12.1998 – ha ritenuto che siffatte richieste non fossero «valide ai fini della proponibilità della domanda spiegata in sede di appello nei confronti del responsabile civile» e ha, quindi, concluso per l’improponibilità di detta domanda per la considerazione che «manca agli atti del giudizio una preliminare richiesta risarcitoria in nome e per conto dell’attrice P.P. nei confronti di F.B., in ossequio all’art. 22 L. 669/90.»
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 22 L. 990/1969 e 2054 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. Al riguardo parte ricorrente deduce che l’art. 22 legge n. 990/1969, cui ha fatto riferimento il giudice di appello, per inferirne l’improponibilità della domanda, riguarda esclusivamente la preventiva richiesta da formulare nei confronti dell’assicuratore, ben potendo essere omessa qualsivoglia richiesta nei confronti del responsabile civile. A conclusione del motivo si chiede a questa Corte ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. di affermare che «la richiesta risarcitoria di cui all’art. 22 della legge 24.12.1969, n. 990, deve essere formulata nei confronti del solo Assicuratore per le finalità perseguite dal Legislatore in proposito e, come tale è idonea, a consentire la proposizione della domanda giudiziale di risarcimento nei confronti anche del solo soggetto responsabile civile del danno, nei confronti del quale nessuna richiesta è stata effettuata».
2.1. Premesso che, secondo un canone indiscusso, non sono passibili di annullamento per vizio di motivazione le affermazioni in diritto, va innanzitutto osservato che il motivo di ricorso, sebbene formulato sotto il duplice versante dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., propone esclusivamente una questione di diritto, e cioè – come emerge dal quesito che lo correda – quella delle modalità di assolvimento dell’onere di cui all’art. 22 legge n. 990/1969, nell’ipotesi in cui l’azione risarcitoria venga esercitata nei confronti del solo responsabile civile.
Tanto precisato, il Collegio ritiene fondato il ricorso sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 22 cit., giacchè il Tribunale – dopo avere effettuato una corretta ricognizione della norma, identificandone la ratio legis intesa a garantire all’assicuratore un adeguato spatium deliberandi al fine di vagliare la bontà della pretesa del danneggiato – ne ha fatto un’errata applicazione, supponendo che, nell’ipotesi in cui la domanda venga indirizzata nei confronti del solo responsabile civile, la preventiva lettera all’assicuratore non sia idonea all’assolvimento dell’onere indicato, occorrendo una richiesta all’assicurato.
2.2. Costituisce ius receptum che la norma (oggi abrogata e trasfusa nell’art. 145 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), qui applicabile ratione temporis, nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all’assicuratore e al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell’azione stessa sia nell’ipotesi in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che può a sua volta chiamare in giudizio l’assicuratore), che in caso di azione diretta contro l’assicuratore (nel qual caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno ex artt. 18, primo comma, e 23 legge n. 990 del 1969), che, ancora, in caso di azione diretta contro l’impresa designata, qualora il veicolo non risulti coperto da assicurazione (e anche in questo caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno ex art. 23 legge n. 990 del 1969). La norma non pone, dunque, alcuna distinzione in ordine al soggetto contro il quale l’azione è proposta, e mira a favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, concedendo a tal fine all’assicuratore (o all’impresa designata), su cui grava l’obbligo di pagamento dell’indennizzo assicurativo, un adeguato spatium deliberandi.
2.3. Nel caso di specie costituisce cosa giudicata la declaratoria del difetto di legittimazione passiva delle Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., avendo l’originaria attrice e odierna ricorrente impugnato la decisione di primo grado limitatamente al capo della sentenza che dichiarava il difetto di legittimazione passiva di F.B., quale responsabile civile. Non è, invece, intervenuto giudicato su quest’ultimo capo della decisione di primo grado; e ciò perché il Tribunale è pervenuto alla conferma della sentenza appellata, attraverso un percorso argomentativo che prescinde totalmente dalla questione, espressamente sollecitata dall’atto di appello, dell’identificabilità del responsabile civile nella persona dell’appellato, evidentemente ritenendo assorbita la questione stessa nel pregiudiziale rilievo d’ufficio di improponibilità della domanda ex art. 22 legge n. 990/1969.
In altri termini – indiscusso e indiscutibile il difetto di legittimazione passiva dell’impresa designata ed attestata, altresì, dalla stessa decisione impugnata la preventiva costituzione in mora della s.p.a. Unipol (identificata dal primo giudice come l’assicuratore del veicolo investitore) – il Giudice di appello, pur senza affrontare la questione della legittimazione passiva dell’appellato, quale responsabile civile del mezzo investitore, è pervenuto al rilievo di improponibilità, sul presupposto che la domanda di risarcimento danni, siccome circoscritta al solo responsabile civile, avrebbe dovuto essere preceduta dalla costituzione in mora del soggetto, identificato come tale dalla parte attrice.
2.3. Senonchè si tratta di una soluzione applicativa, che non trova riscontro nella lettera della norma, che individua con chiarezza il destinatario del preventivo atto di messa in mora, esclusivamente, nell’assicuratore ed è, altresì, smentita dalla ratio legis, pur correttamente indicata dal Tribunale, che è quella di favorire, nel cosiddetto spatium deliberandi, la possibilità della liquidazione dell’indennizzo senza far luogo alla fase giudiziale contenziosa, sottraendo nel contempo l’assicuratore ad un aggravio di costi di gestione del servizio. Se, dunque, l’onere previsto dall’art. 22 cit. va assolto – per quanto sopra evidenziato – anche quando la domanda venga proposta nei confronti del solo responsabile civile (anche perché lo stesso può chiamare in garanzia l’assicuratore), erroneamente il Tribunale ha ritenuto che, in tal caso, l’atto di costituzione in mora debba essere rivolto al medesimo responsabile civile.
In definitiva il ricorso va accolto, dovendosi affermare il principio, conforme al quesito proposto, secondo cui, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la preventiva richiesta risarcitoria di cui all’art. 22 legge n. 990 del 1969 – poiché la ratio della disposizione è quella di favorire, nel cosiddetto spatium deliberandi, la possibilità della liquidazione dell’indennizzo senza far luogo alla domanda giudiziale – deve essere formulata nei confronti del solo assicuratore e come tale è idonea ai fini della proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno proposta nei confronti del solo responsabile civile, anche se nei confronti di costui nessuna richiesta preventiva sia stata inoltrata.
Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice, individuato nel Tribunale di Napoli, che deciderà uniformandosi al principio indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Napoli.

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