cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 4 febbraio 2016, n. 2165

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21565-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA quale incorporante per fusione la (OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale, dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA, (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), e per esso, del suo procuratore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– Intimati –

avverso la sentenza n. 2040/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2012 R.G.N. 7537/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale p.q.r., assorbito il ricorso incidentale sulle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 novembre 2005 il Tribunale di Cassino dichiaro’ che il sinistro verificatosi il (OMISSIS), era stato determinato, in egual misura, dal comportamento colposo di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per l’effetto condannando questi ultimi, (OMISSIS) s.p.a., proprietaria dell’autocarro condotto dal (OMISSIS), nonche’ le imprese assicuratrici dei veicoli coinvolti nell’impatto, (OMISSIS) s.p.a., ora (OMISSIS) s.p.a., e (OMISSIS) s.p.a., ora (OMISSIS) s.p.a., al risarcimento dei danni in favore degli attori (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente marito e figlia di (OMISSIS), deceduta a seguito dell’incidente. Proposto gravame principale da (OMISSIS) s.p.a. e incidentale da (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ da (OMISSIS) s.p.a., la Corte d’appello di Roma, con la sentenza ora impugnata, depositata in data 17 aprile 2012, ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) corresponsabili dell’incidente nella misura del 20% ciascuno e la (OMISSIS) in quella del 60%, rideterminando le somme dovute ai prossimi congiunti della stessa a titolo di ristoro dei danni patiti e compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio. Il ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ affidato a nove motivi articolati in piu’ profili.

Si sono difese con due distinti controricorsi (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., la quale ultima ha altresi’ proposto ricorso incidentale affidato a un solo motivo. I ricorrenti e (OMISSIS) s.p.a. hanno altresi’ depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti ex articolo 335 cod. proc. civ.

Il ricorso principale.

1.1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 347, 348 e 165 cod. proc. civ., ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Sostengono che il gravame proposto da (OMISSIS) doveva essere dichiarato improcedibile, per essersi l’appellante costituita oltre il termine di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di appello. Questa era stata invero effettuata a (OMISSIS) e (OMISSIS) il 7 dicembre 2006, laddove la costituzione in giudizio dell’impugnante era avvenuta il 19 dicembre successivo. Ne’ – evidenziano gli esponenti – l’operativita’ della sanzione dell’improcedibilita’ poteva ritenersi impedita dal fatto che il medesimo atto di appello era stato rinotificato a (OMISSIS) e (OMISSIS) il 13 dicembre 2006, considerato che, nella fattispecie, non era stata proposta una nuova impugnazione, ma rinotificata quella precedente.

1.2 Con il secondo mezzo, denunciando violazione degli articoli 334 e 327 cod. proc. civ., ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, deducono i ricorrenti che, per effetto dell’improcedibilita’ dell’appello principale, l’appello incidentale di (OMISSIS) s.p.a. aveva perso ogni efficacia, essendo lo stesso stato proposto in data 22 febbraio 2007, laddove la sentenza impugnata era stata pubblicata il 2 novembre 2005. In tale contesto, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il termine annuale di decadenza previsto dall’articolo 327 cod. proc. civ. scadeva il 18 dicembre 2006..

1.3 Con il terzo motivo lamentano violazione dell’articolo 2054 cod. civ., articoli 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonche’ insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione circa fatti controversi e decisivi, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Oggetto delle critiche e’ l’affermazione del giudice di merito secondo cui non sussistevano, nella fattispecie, i presupposti per l’operativita’ della presunzione di pari responsabilita’ dei guidatori nella causazione del sinistro nonche’ per la determinazione nel 60% del livello di incidenza eziologica della condotta di (OMISSIS) nella produzione dell’evento lesivo.

1.4 Con il quarto deducono violazione degli articoli 2054, 2043 e 1227 cod. civ., articoli 141, 143 e 149 C.d.S., articoli 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonche’ mancanza, insufficienza e/o contraddittorieta’ della motivazione su fatti controversi e decisivi, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostengono gli esponenti che la ripartizione delle responsabilita’ effettuata dal giudice di merito sarebbe oltremodo ingiusta, non avendo il decidente considerato ulteriori profili di colpa a carico di (OMISSIS) e di (OMISSIS), in punto di violazione degli articoli 141, 143 e 149 C.d.S., emergenti dalla espletata istruttoria e segnatamente dai rilievi del consulente tecnico d’ufficio e dalla deposizione di Antonio Coccoli.

1.5 Con il quinto motivo gli impugnanti denunciano violazione degli articoli 2043, 2056, 2059 e 1226 cod. civ., nonche’ vizi motivazionali, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento alla liquidazione del danno morale.

1.6 Con il sesto lamentano violazione degli articoli 2043, 2056, 2727 cod. civ. nonche’ insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte d’appello negato il risarcimento del danno non patrimoniale connesso al venir meno dell’attivita’ di casalinga svolta da (OMISSIS).

1.7 Con il settimo prospettano violazione degli articoli 345 e 166 cod. proc. civ., ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al mancato riconoscimento del danno patrimoniale.

1.8 Con l’ottavo mezzo denunciano nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, non avendo la Curia capitolina esaminato obiezioni formulate alla sentenza di prime cure nell’appello incidentale.

1.9 Con il nono deducono violazione degli articoli 2043, 2059, 565, 566 e 581 cod. civ., nonche’ vizi motivazionali, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il decidente ingiustamente negato agli attori il risarcimento del danno iure hereditario.

Il ricorso incidentale.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) denuncia violazione degli articoli 3 e 24 Cost., articoli 91 e 92 cod. proc. civ. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe motivato affatto la decisione di compensare le spese di giudizio, cosi’ violando le norme innanzi richiamate.

3 Preliminare e assorbente, per quanto di qui a poco si dira’, e’ l’esame dei primi due motivi del ricorso principale.

Essi sono fondati per le ragioni che seguono.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, che, ove siano chiamati in giudizio piu’ convenuti, il termine per la costituzione dell’attore, di cui all’articolo 165, cod. proc. civ., comma 1 si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno solo di essi. E tanto in conformita’ alla lettera e alla ratio del cit. articolo, comma 2 in base al quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica, l’originale dell’atto deve essere inserito nel fascicolo: adempimento che, evidentemente, presuppone la gia’ avvenuta costituzione (Cass. civ. sez. un. 18 maggio 2011, n. 10864). Peraltro, posto che la regola si applica non solo nel giudizio di primo grado, ma, in base al comb. disp. degli articoli 165 e 347 cod. proc. civ., anche in quello di appello e che la costituzione tempestiva dell’impugnante e’ prevista a pena di improcedibilita’, il mancato deposito di copia della citazione entro il termine di dieci giorni decorrente dalla prima notificazione comporta l’improcedibilita’ del gravame (Cass. civ. sez. un. n. 10864 cit.; Cass. civ. 16 dicembre 2014, n. 26437; Cass. civ. 17 dicembre 2010, n. 25640; Cass. civ. 24 agosto 2007, n. 17958).

4 Venendo al caso di specie, perfezionata la prima notifica merce’ consegna dell’atto di appello a (OMISSIS) e a (OMISSIS) il 7 dicembre del 2006, la costituzione in giudizio di (OMISSIS) e’ avvenuta il 19 dicembre successivo, a termine ormai scaduto.

L’appello e’ pertanto incappato nella sanzione dell’improcedibilita’.

E’ bene precisare che all’operativita’ del disposto dell’articolo 348 cod. proc. civ. non osta, come vorrebbero le resistenti, ne’ che il vizio sia stato qui denunciato per la prima volta, ne’ che ci sia stata una nuova notifica dell’atto di appello alla medesima parte il 13 dicembre del 2006.

Si osserva, sotto il primo profilo, che le norme che fissano condizioni di procedibilita’ sono di ordine pubblico processuale, di talche’ la loro violazione e’ rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo. E invero, mentre l’inosservanza delle forme prescritte per la costituzione dell’impugnante da luogo, di volta in volta, o a mere irregolarita’, o a nullita’ suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto (cfr. Cass. civ. 24 marzo 2014, n. 6861; Cass. civ. 16 dicembre 2014, n. 26437; Cass. civ. 17 dicembre 2010, n. 25640), quella del termine perentorio entro il quale quella costituzione deve avvenire e’ espressamente presidiata, ex articolo 348 c.p.c., comma 1, dall’effetto dell’improcedibilita’.

5 Sotto il secondo aspetto, ritiene il collegio che non possa l’impugnante giovarsi del principio che riconosce alla parte, costituitasi tardivamente o che abbia comunque proposto un’impugnazione affetta da una causa di inammissibilita’, la possibilita’ di proporre una seconda impugnazione, purche’ la stessa sia tempestiva e purche’ non sia gia’ intervenuta una declaratoria di improcedibilita’ o di inammissibilita’ della prima (confr. Cass. civ. 17 ottobre 2013, n. 23585; Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15721).

Il criterio – ispirato a un’ interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 358 cod. proc. civ., in vista dell’esigenza di rimuovere gli ostacoli frapposti da inutili formalismi alla compiuta realizzazione del diritto di difesa delle parti presuppone invero la proposizione di una impugnazione autonoma, rispetto alla prima, non gia’ la mera rinotifica di quella inizialmente proposta, con i seguenti, ulteriori e decisivi corollari: a) che, equivalendo, per consolidato diritto vivente, la notifica di un’impugnazione a conoscenza legale della decisione impugnata, da quel momento decorrera’ il termine breve di cui all’articolo 325 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 23 maggio 2011, n. 11308; Cass. civ. 12 novembre 2010, n. 22957); b) che le due impugnazioni, in quanto proposte avverso la stessa sentenza, andranno riunite, ex articolo 335 cod. proc. civ., e decise con distinti capi di pronuncia.

6 La Corte non ignora che in altra decisione questo giudice di legittimita’ ha escluso che potesse essere dichiarata l’improcedibilita’ del gravame in un caso in cui, notificato l’atto di appello, l’appellante, reputando la notificazione dello stesso affetta da nullita’, aveva provveduto spontaneamente a una nuova notificazione e, pur avendone l’onere, per insussistenza della paventata nullita’ ovvero in ragione della efficacia ex tunc della rinnovazione, non si era costituito nei termini in relazione alla prima notificazione: fattispecie in relazione alla quale si e’ affermato che dovesse trovare pur sempre applicazione l’articolo 358 cod. proc. civ. (Cass. civ. 19 settembre 2006, n. 20313). E invero, in consapevole dissenso da tale arresto – la cui impegnativita’, sul piano nomofilattico, e’ del resto notevolmente sminuita dalla peculiarita’ del caso con esso deciso, certamente tale da sollecitare soluzioni improntate all’istituto della rimessione in termini – la Corte ritiene di dovere qui enunciare il seguente principio di diritto: all’inutile decorso del termine di costituzione di cui al comb. disp. degli articoli 165 e 347 cod. proc. civ., come in genere ad altre cause di inammissibilita’ o di improcedibilita’ dell’impugnazione, puo’ ovviarsi con la proposizione di una seconda impugnazione, purche’ tempestiva, sia in relazione all’osservanza del termine breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, sia in relazione alla mancata, intervenuta declaratoria, nelle more, dell’improcedibilita’ o dell’inammissibilita’ di quella gia’ proposta, ex articolo 358 cod. proc. civ. , essendo per contro del tutto incongrua, a tal fine, la mera rinotifica della medesima impugnazione.

7 Ora nella fattispecie, come innanzi evidenziato, l’appellante si limito’ a nuovamente notificare il medesimo atto di gravame, cosi svolgendo un’attivita’ inconferente, per quanto innanzi detto, ai fini del recupero di un termine perentorio di costituzione ormai invincibilmente scaduto.

Peraltro, dall’accertata improcedibilita’ dell’appello principale deriva l’inefficacia degli appelli incidentali di (OMISSIS) s.p.a. e degli stessi ricorrenti, pacificamente proposti ben oltre la scadenza del termine di legge. Si ricorda invero che, qualora l’impugnazione principale venga dichiarata improcedibile, l’eventuale impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace, e cio’ non in virtu’ di un’applicazione analogica dell’articolo 334 c.p.c., comma 2- dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilita’ dell’impugnazione principale – bensi’ in base a un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che non tollera che un’impugnazione possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale e’ stata riconosciuta la sua proponibilita’ (cfr. Cass. civ. sez. un. 14 aprile 2008, n. 9741; Cass. civ. 4 febbraio 2014, n. 2381; Cass. civ. 11 giugno 2010, n. 14084). Ne consegue che, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, nei quali resta assorbito l’esame degli altri e del ricorso incidentale di (OMISSIS) s.p.a., la sentenza impugnata deve essere cassata.

Peraltro, non ostando alla decisione della causa nel merito la necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, in applicazione dell’articolo 384 cod. proc. civ., dichiara l’improcedibilita’ dell’appello principale e l’inefficacia di quelli incidentali.

L’esito complessivo della lite consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di gravame e di condannare le resistenti in solido al pagamento di quelle del giudizio di legittimita’.

 

P.Q.M.

 

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale di (OMISSIS) s.p.a.; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’improcedibilita’ dell’appello principale e l’inefficacia di quelli incidentali; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di gravame; condanna le resistenti in solido al pagamento di quelle del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi euro 4.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.

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