Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 30 giugno 2014, n. 14767
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1385-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo con studio in (OMISSIS) C/O Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1090/2010 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 10/09/2010 R.G.N. 1074/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/9/2010, in sede di rinvio disposto da Cass. n. 4745 del 2005 con la cassazione della decisione Trib. Lucca 6/10/2000, il Tribunale di Lucca respingeva il gravame interposto dal sig. (OMISSIS) in relazione alla pronunzia G. di P. Viareggio 13/11/1998 di parziale accoglimento (in particolare, per non avere il giudice di 1 grado riconosciuto gli interessi dalla corresponsione della somma non dovuta, nonche’ la rivalutazione monetaria e per aver compensato le spese) della domanda dal medesimo proposta nei confronti del sig. (OMISSIS) di condanna alla restituzione di somma al medesimo versata in eccedenza rispetto all’ammontare giudizialmente liquidato in suo favore per l’esplicata attivita’ di CTU.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice di rinvio il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad 8 motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilita’ della memoria ex articolo 378 c.p.c. prodotta dal ricorrente.
Posto anzitutto in rilievo che il termine di cui all’articolo 378 c.p.c. si compone di 5 giorni da intendersi come “non liberi” (atteso che la sostituzione dell’originario disposto normativo di cui all’articolo 190 c.p.c. (che prevedeva, per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini di dieci e cinque giorni “liberi” prima dell’udienza di discussione) per effetto della novella di cui alla Legge n. 353 del 1990, articolo 24 (che non contiene piu’ menzione alcuna di termini “liberi”) ha fatto venir meno il fondamento normativo della tesi secondo la quale i cinque giorni previsti dall’articolo 378 c.p.c. per il deposito delle memorie in sede di giudizio di legittimita’ dovessero intendersi come “liberi”, in armonia, appunto, con le abrogate disposizioni concernenti il deposito di memorie e comparse nel giudizio di merito: cfr. Cass., 4/11/1997, n. 10797), e cioe’ computantisi secondo il criterio generale posto all’articolo 155 c.p.c. senza calcolare il giorno iniziale e considerando viceversa quello finale (v. Cass., 23/5/2011, n. 11302; Cass., 23/2/2008, n. 1926), va al riguardo osservato che tale termine e’ connotato dalla particolarita’ di essere a ritroso, considerandosi cioe’ il giorno dell’udienza come momento iniziale del computo (dies a quo) e il 5 giorno costituendo il momento finale (ad quem) (cfr. Cass., 23/2/1998, n. 1926. V. anche Cass., 7/10/2005, n. 19530).
Al riguardo si e’ da questa Corte invero in piu’ di un’occasione affermato che l’articolo 155 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo (v. Cass., 29/11/1977, n. 5187) e l’articolo 155 c.p.c., comma 5, (introdotto dalla Legge n. 263 del 2005, articolo 2, comma 1, lettera f) volto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato (v. Cass., 7/5/2008, n. 11163) opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attivita’ (v. Cass., 4/1/2011, n. 182; Cass., 7/5/2008, n. 11163; Cass., 12/12/2003, n. 19041; Cass., 29/11/1977, n. 5187. E gia’ Cass., 24/4/1982, n. 2540).
Cio’ in quanto si produrrebbe altrimenti l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (v. Cass., 4/1/2011, n. 182; Cass., 7/5/2008, n. 11163. E gia’ Cass., 24/4/1982, n. 2540).
Orbene, nel condividersi e ribadirsi siffatta ratio, va al riguardo sottolineato come debba invero piu’ correttamente affermarsi che le norme di cui all’articolo 155 c.p.c., commi 4 e 5 trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarita’ che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalita’ di calcolo.
A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all’articolo 155 c.p.c., commi 4 e 5 va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il 5 giorno, costituente il dies ad quem, escluso dal computo -come detto- il dies a quo costituito dal giorno dell’udienza.
Orbene, con riferimento all’udienza pubblica del 28/2 il termine a ritroso ex articolo 378 c.p.c. e’ nel caso scaduto il precedente venerdi’ 21/2.
Escluso il dies a quo (28/2), il 5 giorno (dies ad quem) cadeva di domenica (23/2), con proroga pertanto ex articolo 155 c.p.c., comma 4, al sabato 22/2, nonche’ ex articolo 155 c.p.c., comma 5, (ai sensi della Legge n. 69 del 2009, articolo 58, comma 3, applicantesi a tutti i procedimenti, anche se instaurati anteriormente al 1/3/2006) al suindicato venerdi’ 21/2.
La memoria ex articolo 378 c.p.c. dal ricorrente nella specie depositata in Cancelleria il 24/2 e’ pertanto tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra calcolato, con abbreviazione pertanto dell’intervallo normativamente stabilito e costituente il lasso di tempo minimo garantito -oltre che al giudice- alla controparte per esaminare tale atto, con conseguente violazione del relativo diritto di difesa ex articolo 24 Cost. (cfr. Cass., 4/1/2011, n. 182).
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione ed errata interpretazione” degli articoli 389 e 394 c.p.c., articolo 2697 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che sia stato dal giudice dell’appello erroneamente disposta la restituzione (anche) della “somma richiesta in restituzione rappresentata dall’importo delle spese processuali”, in quanto asseritamente oggetto di “presunta non contestazione”, laddove essa “non poteva e doveva essere oggetto di specifica contestazione da parte dell’avv. (OMISSIS) riguardando la regolamentazione globale in riferimento alla soccombenza su cui era aperto il contenzioso, ed era in re ipsa”.
Lamenta che “richiedendo la cessazione della materia del contendere e insistendo per la dichiarazione di soccombenza in via principale non era affatto tenuto a contestare gli importi richiesti da controparte”.
Si duole essere stata dal giudice dell’appello erroneamente posta interamente a suo carico l’imposta di registro, e che avendo “immediatamente dopo la sentenza della Cassazione” restituito a controparte euro 139,92, “detto importo ha estinto il credito… e non va affatto imputato in acconto di un credito in realta’ totalmente evaso”.
Con il 2, il 5 e il 7 motivo il ricorrente denunzia “insufficiente”, “contraddittoria” ed “illogica” motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che nell’impugnata sentenza si dia “per scontato che il (OMISSIS) abbia restituito tale importo” laddove “agli atti… non risulta prodotto alcun documento dal quale poter dedurre la data esatta ne’ la entita’ delle somme effettivamente pagate. Ne’ risulta un atto di quietanza rilasciato dal creditore”.
Lamenta che “fare riferimento a future, incerte e non determinate acquisizioni extraprocessuali rappresenta una motivazione insufficiente ed illogica”. Ancora, che la “motivazione in relazione alla mancata contestazione rappresenta un punto di riferimento incoerente e insufficiente con la indicazione di tale principio”.
Si duole della “contraddittorieta’ della regolamentazione delle spese disposta dal Tribunale di Lucca, compensate per i primi due gradi di giudizio e invece non compensate per il giudizio di cassazione e di quello del rinvio, ma liquidate a favore del prof. (OMISSIS)” laddove “il Prof. (OMISSIS) ha proposto appello incidentale alla sentenza del Giudice di Pace sia per i motivi di incompetenza per valore sia per la insussistenza del credito. E la sua istanza era stata respinta in tale fase e in fase di legittimita’”, sicche’ “gia’ questa sola statuizione comporta la soccombenza, accentuata viepiu’ dal rigetto, in ogni grado della eccezione di incompetenza per valore, trascinata dal (OMISSIS)”.
Lamenta che, pur avendo dato “atto della fondatezza della domanda”, erroneamente il giudice del rinvio non ha poi “condannato il (OMISSIS) alle spese”.
Con il 3 e il 4 motivo il ricorrente denunzia “violazione ed errata interpretazione” degli articoli 91, 100 e 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta non essersi dal giudice del rinvio tenuto conto che l'”esito finale del giudizio” era sostanzialmente favorevole “all’avv. (OMISSIS) essendo stata la domanda accolta integralmente con la sola modifica della decorrenza degli interessi”, e nemmeno del comportamento di controparte, sempre oppostosi “alla sua pretesa”.
Con il 6 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che “avendo dato corso, prima della notifica della riassunzione, alla esecuzione, la domanda del (OMISSIS) avrebbe dovuto essere limitata alla (eventuale) statuizione sulle spese e non ad altro”.
Con l’8 motivo il ricorrente denunzia violazione del Decreto Ministeriale 18 maggio 2004, n. 85, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole della liquidazione delle spese operata dal giudice dell’appello con erronea determinazione dello scaglione di valore della causa, ed erronea quantificazione degli importi dovuti per diritti e onorari.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede per ogni motivo di ricorso, l’indicazione della rubrica nonche’ la puntuale indicazione delle ragioni – tra quelle espressamente previste dall’articolo 360 c.p.c. – per cui e’ proposto. Per altro verso esige l’illustrazione contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421).
Risponde altresi’ a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimita’ che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificita’, della completezza, e della riferibilita’ alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692).
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a se’ stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, e’ tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonche’ delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessita’ di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
E’ cioe’ indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).
Tale vizio non consiste pertanto nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimita’ non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la mera facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).
Il vizio di motivazione non puo’ essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).
Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non puo’ imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacche’ ne’ l’una ne’ l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensi’ di quelle ritenute di per se’ sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di legittimita’.
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.
Va anzitutto posto in rilievo come i motivi risultino formulati in violazione del requisito richiesto ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (ad es., all'”atto di citazione del febbraio del 1998″, all'”accertamento tecnico preventivo promosso contro la (OMISSIS)”, all’aver “il prof. (OMISSIS)… richiesto a piu’ riprese al ricorrente avv. (OMISSIS) la somma di lit. 4.000.000, che gli erano state inviate”, alla “domanda attrice”, alla “domanda riconvenzionale”, all'”ordinanza di liquidazione delle spese emessa dal Pretore di Viareggio”, alla sentenza del giudice di primo grado, ai “solleciti stragiudiziali”, alla “sentenza 304/2000 dep. Il 6.10.2000″, all'”atto di precetto”, alla rimessione alla controparte degli “interessi percepiti in piu'”, all'”atto di citazione in riassunzione 4.03.2006″, alle “memorie conclusive”, alla “comparsa di costituzione 27.06.2006 di fronte al Tribunale di Lucca – pag. 3 -“, alla “comparsa 11.06.2010”, alla “memoria di replica 30.06.2010”, al “doc. 4 di controparte allegato alla citazione in riassunzione -che si spilla a detto atto-“, alla “corrispondenza prodotta – doc. 1 all.to al fascicolo di parte avv. (OMISSIS)”, al “proprio atto di appello”, alla “richiesta del collega -che emerge dal doc. 1 all.to al fascicolo della riassunzione-, per le sue proprie spese”, all'”atto di riassunzione, notificato nell’anno 2006″, alla “comparsa di costituzione di fronte al Tribunale di Lucca”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua il ricorrente non pone questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimita’ accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimita’ in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Con particolare riferimento al 3 motivo, deve porsi altresi’ in rilievo che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimita’ l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullita’ della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come nel caso prospettato dal ricorrente (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).
Quanto al 6 motivo, va ribadito che giusta principio del pari consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, anche in caso di denunzia di violazione ex articolo 112 c.p.c. il disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va invero osservato, dovendo specificamente indicarsi l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualita’ e la tempestivita’, e, in secondo luogo, la decisivita’ (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).
E’ infatti al riguardo noto che, pur divenendo – nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione – errores in procedendo giudice anche del fatto (processuale), con conseguente potere-dovere della Corte di legittimita’ di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta in ogni caso la disamina dell’ammissibilita’ del motivo in relazione ai termini in cui e’ stato esposto, sicche’ solamente all’esito del relativo positivo accertamento diviene possibile valutarne la fondatezza nel merito, ed esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione questa Corte puo’ e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).
In altri termini, va (anche) nel caso osservato il principio generale in base al quale il ricorrente che proponga in sede di legittimita’ una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fatto ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione avanti al giudice di merito ma, in ossequio al disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ma altresi’ di indicare altresi’ in quale atto del giudizio precedente cio’ sia avvenuto, al fine di consentire il controllo ex actis della veridicita’ di tale asserzione, prodromico alla disamina nel merito della questione medesima (cfr., con riferimento a diverse ipotesi, Cass., 19/6/2012, n. 10032; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass., 27/5/2010, n. 12992; Cass. 27/9/2006, n. 21020).
Orbene, nel non osservare i suindicati principi, in particolare senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti della “comparsa di costituzione di fronte al Tribunale di Lucca”, anche con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), il ricorrente non pone questa Corte nella condizione di compiutamente apprezzare quale fosse l’oggetto della domanda originariamente rivolta al giudice, e quali fossero i limiti (oggettivi e soggettivi) del gravame avverso la medesima interposto. E la pur formalmente denunziata violazione dell’articolo 112 c.p.c. non risulta invero idoneamente argomentata sotto il profilo dell’error in procedendo.
Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente – oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’articolo 366 c.p.c., n. 4 – in realta’ si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via, infatti, come si’ e’ sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’articolo 360 c.p.c., il ricorrente in realta’ sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
All’inammissibilita’ e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.
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