cacciatore

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 3 settembre 2014, n. 36718

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forli’;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/05/2012 Tribunale di Forli’;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M..

RITENUTO IN FATTO
1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forli’ ricorre per cassazione avverso la sentenza del suddetto Tribunale, in composizione monocratica, che assolveva (OMISSIS) per insussistenza del fatto dal reato (capo b) di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 13, comma 5, e articolo 30, comma 1, lettera h), per aver esercitato l’attivita’ venatoria con l’ausilio di fari alogeni atti ad illuminare l’area di caccia, a servizio dell’appostamento fisso, allo scopo di attrarre un maggior numero di esemplari di avifauna, nell’area di tiro del proprio appostamento fisso di caccia ed il fatto commettendo in (OMISSIS).
Nel pervenire alla suddetta conclusione il tribunale osservava come non fosse ipotizzabile la contravvenzione prevista dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 30, lettera h) nel caso di uso di fari, in quanto l’ambito del divieto di cui alla citata Legge, articolo 13 deve ritenersi limitato ai mezzi diretti all’abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all’esercizio della caccia.
2. Il Procuratore della Repubblica affida il gravame ad un unico motivo con il denuncia violazione di legge deducendo che l’uso di tre fari di notevole potenza esercita un’azione sinergica con gli altri mezzi utilizzati per l’esercizio venatorio connotandosi come veri e propri strumenti di caccia (attrazione del fauna selvatica), dovendosi percio’ ravvisare un chiaro nesso funzionale, intrinseco ed essenziale, tra lo strumento e l’attivita’ di caccia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questa Corte ha piu’ volte ribadito che nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l’uccisione della selvaggina, ma anche l’attivita’ preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all’abbattimento e, in tal senso, qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere (Sez. 3, n. 16207 del 14/03/2013, Roscigno, Rv. 255486).Si e’ anche ritenuto che le nozioni di attitudine e di esercizio della caccia vanno desunte attraverso una situazione di pericolo, che viene realizzata da quegli atti che abbiano, per fine ultimo, l’uccisione o la cattura della selvaggina e che puo’ essere desunta da elementi sintomatici, con la conseguenza che l’uso dei fari abbaglianti costituisce un mezzo di caccia idoneo allo scopo anche al di fuori o senza i mezzi comuni usati per la cacciagione, integrando percio’ l’esercizio della caccia (Sez. 3, n. 9753 del 23/01/1975, Alessandria, Rv. 130994).
E’ stato anche affermato che la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 30, lettera h), punisce l’esercizio della caccia con mezzi vietati, ossia con i mezzi che non sono compresi fra quelli consentiti tassativamente dall’articolo 13 della stessa legge (Sez. 3, n. 139 del 13/11/2000, dep. 10/01/2001, Moreschi F., Rv. 218695), conseguendo da cio’ che – siccome nell’esercizio venatorio rientrano non solo gli atti diretti all’abbattimento della selvaggina, ma anche l’attivita’ prodromica di appostamento e ricerca della fauna – devono ritenersi inclusi, nel novero dei mezzi vietati, anche l’uso dei fari alogeni se ed in quanto destinati, come nella specie, ad esercitare una vis attrattiva sulla fauna per cercare, braccare e stanare la preda da abbattere, cosicche’ il mezzo adoperato si connoti per costituire strumento intrinsecamente, funzionalmente ed essenzialmente connesso all’attivita’ di caccia.
La doglianza (rivolta esclusivamente a gravare il capo b) della rubrica) e’ dunque fondata e tuttavia la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, maturata il 5 gennaio 2013.
In assenza di cause di proscioglimento nel merito, occorre pertanto dichiarare, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere estinto per prescrizione il reato di cui al capo b) della rubrica.

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