Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 28 ottobre 2015, n. 21925

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1368/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10359/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/05/2011 R.G.N. 44706/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza del 17/5/2011 il Tribunale di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS)), ha dichiarato la nullita’ della pronunzia G. di P. Ostia n. 626/2010, di condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti dal sig. (OMISSIS) all’esito di sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS) il (OMISSIS) in cui era rimasta coinvolta l’auto Fiat 500 tg. (OMISSIS) di quest’ultimo, per mancata integrazione del contraddittorio della societa’ (OMISSIS) s.p.a., quale responsabile del danno per essere divenuta dal 2003 esclusiva utilizzatrice degli autobus concessi in leasing dalla societa’, giusta stipulato contratto in essere (anche) all’epoca del sinistro de quo, rimettendo conseguentemente le parti avanti al giudice di primo grado.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 115, 183, 311 e 320 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia ravvisato la sussistenza nella specie di un’ipotesi di litisconsorzio necessario argomentando da documentazione, e in particolare da “un contratto di usufrutto (recte, di leasing) intervenuto tra la s.p.a. (OMISSIS) e la (OMISSIS) e relativo allegato”, invero “irritualmente ed illegittimamente prodotta e depositata dalla societa’ odierna resistente… solo all’udienza istruttoria fissata per il l’accoglimento della prova testimoniale richiesta dall’attore e legittimamente ammessa”, e pertanto “non avvenuta nella prima udienza innanzi al Giudice di Pace”.

Il motivo e’ fondato e va accolto p.q.r. nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, il litisconsorzio tra assicuratore e responsabile del danno, ai sensi della Legge n. 990 del 1969, articolo 23, sussiste solamente nell’ipotesi di esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’articolo 18 dell’anzidetta legge, e non anche in quella in cui come nella specie il danneggiato agisca direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno (v. Cass., 3/11/2008, n. 26421).

Risponde per altro verso a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarita’ del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarita’ del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento, dovendo tenersi da essa distinta la titolarita’ della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non e’ consentito alcun esame d’ufficio, atteso che la contestazione della titolarita’ del rapporto controverso si configura come una questione attinente al merito della lite, a tale stregua pertanto rientrando nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (v. Cass., 6/3/2006, n. 4796).

La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell’azione, si fonda dunque esclusivamente sull’allegazione fatta in domanda, e una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneita’ al rapporto sostanziale controverso (v. Cass., 6/3/2006, n. 4796).

Si e’ al riguardo ulteriormente posto in rilievo che al giudice e’ consentito accertare d’ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la legitimatio ad causam attiva e passiva, ma non anche di rilevare d’ufficio l’effettiva titolarita’ dell’obbligazione dedotta in giudizio, non essendo pertanto rilevabile d’ufficio, se non sia stata tempestivamente eccepita, la circostanza che il convenuto non sia proprietario del veicolo che ha causato il danno (v. Cass. 14 febbraio 2012, n. 2091; Cass. 6 marzo 2006, n. 4796).

Trattandosi di questione concernente l’accertamento in concreto dell’effettiva titolarita’ (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (v. Cass., 18/11/2005, n. 24457), e cioe’ dell’identificabilita’ del soggetto tenuto alla prestazione richiesta (cfr. Cass., 2/8/2005, n. 16158), il difetto di effettiva titolarita’ passiva del rapporto giuridico controverso attiene dunque al merito della controversia, e il suo difetto va dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr. Cass., 10/12/2014, n. 26029; Cass., 10/12/2014, n. 26029; Cass., 27/6/2011, n. 14177; Cass., 15/9/2008, n. 23670; Cass., 28/2/2007, n. 4776; Cass., 22/6/2005, n. 13403).

A tale stregua, anche in caso di errore circa l’individuazione dell’effettivo proprietario del veicolo non sussistono invero in tale ipotesi i presupposti per disporsi l’integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c..

Atteso che la necessita’ o meno dell’integrazione del contraddittorio deve desumersi dal tenore della domanda, non potendo farsi dipendere dalla soluzione di merito cui il giudice ritenga di pervenire (cfr. Cass., 1/6/2010, n. 13435; Cass., 24/2/2004, n. 3647), va al riguardo posto in rilievo come in presenza di ipotesi di litisconsorzio necessario la possibilita’ del rilievo d’ufficio del difetto di integrita’ del contraddittorio viene in ogni caso meno allorquando la disamina della relativa questione risulti al giudice preclusa (cfr. Cass., 18/02/1987, n. 1741, con riferimento all’ipotesi della preclusione della potesta’ di cognizione per effetto del giudicato. Cfr. altresi’ Cass. 9/6/1998, n. 5656).

Risponde per altro verso a principio consolidato che laddove la non integrita’ del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l’onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’invocata integrazione e, cioe’, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari (v. Cass., 19/03/2013, n. 6822, Cass., 16/3/2006, n. 5880).

Il difetto di integrita’ del contraddittorio per omessa citazione del litisconsorte necessario puo’ essere peraltro dedotto a condizione che gli elementi posti a fondamento dell’eccezione emergano con ogni evidenza dagli atti che risultino ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (cfr., con riferimento all’ipotesi dell’eccezione sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, Cass., 9/8/2007, n. 17581).

Sotto altro profilo, va osservato che, come questa Corte ha gia’ avuto piu’ volte modo di affermare, pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di ius singulare rispetto al procedimento ordinario, in particolare caratterizzandosi per l’inconfigurabilita’ di una reale distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il relativo rito e’ comunque improntato al regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina.

Ne consegue che, non distinguendosi all’articolo 320 c.p.c., tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, e risultando nella prima udienza concentrata tutta l’attivita’ processuale delle parti (e cioe’ la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendosi (al quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attivita’ svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, laddove non sia avvenuta alla prima udienza – fissata ai sensi del suddetto quarto comma – la produzione documentale rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avviene nel processo avanti al tribunale ai sensi dell’articolo 184 c.p.c. (v., con riferimento a documenti depositati nel procedimento di primo grado avanti al giudice di pace solamente all’udienza fissata per l’espletamento delle prove, e pertanto tardivamente, in violazione del principio di concentrazione cui risultano ispirati gli articoli 320, 184 e 311 c.p.c., Cass., 25/8/2006, n. 18498. V. altresi’, conformemente, Cass., 16/5/2008, n. 12454; Cass., 4/1/2010, n. 18; Cass., 21/12/2011, n. 27925. V. altresi’ Cass., 27/5/2005, n. 11274; Cass., 7/9/2004, n. 17992).

Orbene, il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

Il danneggiato sig. (OMISSIS) ha citato in giudizio in primo grado esclusivamente la proprietaria (la societa’ (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS)) del veicolo asseritamente danneggiante, e non anche il suo assicuratore.

In base alla prospettazione dal medesimo operata si evince che ha agito contro la convenuta nella sua veste di proprietaria del veicolo danneggiante, non gia’ facendo valere un diritto altrui prospettato come proprio ne’ pretendendo di ottenere una pronunzia contro la predetta pur deducendone l’estraneita’ al rapporto sostanziale controverso.

A tale stregua, non viene quindi nel caso in rilievo la problematica della legitimatio ad causam, consistente nella titolarita’ del potere e del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato (v. Cass., 23 novembre 2005, n. 24594, Cass., 7 ottobre 2005, n. 19647; Cass., 3 luglio 1999, n. 6894), secondo la prospettazione offerta dall’attore ed indipendentemente dalla effettiva titolarita’ (dal lato attivo o passivo) del rapporto stesso (v. Cass., 28 ottobre 2002, n. 15177), quale istituto processuale (espressione del principio di cui all’articolo 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data) riferibile al soggetto che ha il potere di agire o resistere in giudizio (v. Cass., 18 novembre 2005, n. 24457; Cass., 3 luglio 2003, n. 10551; Cass., 17 giugno 2003, n. 9678; Cass., 27 ottobre 1995, n. 11190), costituente presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (v. Cass., 12 agosto 2005, n. 16878) ed attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio, il cui difetto e’ pertanto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato (v. Cass., 5 novembre 1997, n. 10843).

Trattasi infatti di questione correlativa all’accertamento in concreto dell’effettiva titolarita’ (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (v. Cass., 18 novembre 2005, n. 24457), attenendo all’identificabilita’ del soggetto tenuto alla prestazione richiesta (cfr. Cass., 2 agosto 2005, n. 16158).

In altri termini, all’accertamento della titolarita’ della situazione giuridica sostanziale quale situazione favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass., 28 ottobre 2002, n. 15177; Cass., 21 giugno 2001, n. 8476; Cass., 5 novembre 1997, n. 10843).

Il giudice dell’appello non poteva allora sollevare la questione d’ufficio, essendo essa (di regola) affidata alla disponibilita’ della parte (v. Cass., 23 novembre 2005, n. 24594; Cass., 26 novembre 2003, n. 18067; Cass., 5 novembre 1997, n. 10843), in quanto la contestazione della titolarita’ del rapporto controverso come detto configura una questione attinente al merito della lite, rientrando pertanto nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (v. Cass., 18/11/2005, n. 24457; Cass., 23/11/2005, n. 24594).

E’ rimasto del pari accertato che nel giudizio di 1 grado la societa’ convenuta e’ stata dichiarata contumace, essendosi costituita solamente alla seconda udienza, fissata per l’assunzione della prova testimoniale, chiedendo (anche) disporsi l’integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a., quale utilizzatrice dei mezzi pubblici di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) s.p.a., giusta contratto nell’occasione depositato.

Atteso che, come questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare, responsabile Legge n. 990 del 1969, ex articolo 18, nonche’ ex articolo 144 Cod. ass., e articolo 2054 c.c., comma 3, e’ di norma solo il proprietario del veicolo che ha causato il danno, unico soggetto che puo’ essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri ( cfr. Cass., 2/12/2014, n. 25421; Cass., 22/5/2007, n. 11885 Cass., 8/2/2006, n. 2665; Cass., 24/2/1998, n. 1976 ), salvo le specifiche eccezioni espressamente previste dalla legge (v. Cass., 2/12/2014, n. 25421), tra le quali risulta espressamente contemplata anche l’ipotesi dell’autovettura come nella specie concessa in leasing, in tal caso litisconsorte necessario essendo l’utilizzatore (articolo 91 C.d.S.), va ulteriormente osservato che anche allorquando si tratti (ma non e’ questo, come detto, il caso) di ipotesi di omessa citazione di un litisconsorte necessario, la possibilita’ per il giudice di provvedere d’ufficio (anche) all’esito dell’intempestiva eccezione di parte ad ordinare l’integrazione del contraddittorio trova in ogni caso limite nella circostanza che gli elementi posti a fondamento di tale provvedimento emergano da atti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito.

Orbene, atti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito non possono invero ritenersi quelli come nella specie dall’originaria convenuta (ed odierna controricorrente) societa’ (OMISSIS) s.p.a. tardivamente depositati all’udienza successiva alla prima, fissata (non gia’ ai sensi dell’articolo 320 c.p.c., comma 4, bensi’) ai fini dell’espletamento della prova testimoniale.

Ne consegue che erronee risultano allora le affermazioni contenute nell’impugnata sentenza secondo cui “dalla documentazione prodotta contratto di usufrutto (recte, di leasing) fra le due societa’ contenente in allegato l’elencazione del parco – automezzi… )… si evince che la (OMISSIS) spa e’ divenuta dal 2003 esclusiva utilizzatrice degli autobus e che il contratto e’ stato oggetto di proroga e risulta vigente all’epoca dell’incidente di cui e’ causa”, sicche’ alla stregua di tale “contratto prodotto – e finalizzato a dimostrare la sussistenza di un litisconsorzio necessario, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado-… deve ritenersi che fra le due societa’ sussista litisconsorzio necessario in relazione alla controversia proposta”. E che “che nessun rilievo puo’ assumere la circostanza che l'(OMISSIS) s.p.a. si sia tardivamente costituita, trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio, in quanto finalizzata ad una regolare e completa costituzione del contraddittorio”.

Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto:

In tema di sinistri stradali, in caso di domanda di risarcimento del danno proposta dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, la questione concernente la proprieta’ o altro diritto (nella specie, il diritto di godimento dell’utilizzatore dell’autoveicolo oggetto di contratto di leasing) identificativo del soggetto tenuto alla prestazione richiesta, e pertanto relativa alla titolarita’ (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio, attiene non gia’ al difetto di legittimazione passiva bensi’ al merito della controversia, non essendone conseguentemente consentito il rilievo d’ufficio da parte del giudice ma dovendo costituire oggetto di tempestiva deduzione o eccezione di parte, e non comporta la necessita’ dell’integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c., non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, la cui disamina rimane comunque preclusa al giudice (che non puo’ nemmeno procedervi d’ufficio all’esito dell’intempestiva eccezione di parte) allorquando come nella specie essa risulti fondata su atti non ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, per essere stati nel procedimento avanti al Giudice di pace depositati solo all’udienza successiva alla prima fissata per l’espletamento della prova testimoniale, e non gia’ ai sensi del 4 comma dell’articolo 320 c.p.c..

Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alla spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

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