Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 28 ottobre 2015, n. 21948

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f.

Dott. ODDO Massimo – Presidente Sezione

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11589/2015 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo unitamente all’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio in (OMISSIS), e’ elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 56/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 14/03/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso, rigettati gli altri.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. – Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena – a seguito di segnalazioni ricevute dalla cancelleria civile dell’Ufficio esecuzioni del locale Tribunale, che lamentava l’intasamento dell’Ufficio a causa di una smisurata mole di procedimenti di pignoramento presso terzi ad opera di legali campani che agivano nei confronti della ASL (OMISSIS) Salerno e della Banca (OMISSIS) nella qualita’ di terzo tesoriere – apriva procedimento disciplinare nei confronti, tra l’altro, dell’Avv. (OMISSIS), a carico del quale formulava l’addebito di violazione dell’articolo 49 del codice deontologico, per avere “aggravato la situazione debitoria della ASL (OMISSIS) Salerno assumendo plurime iniziative giudiziali nella procedura esecutiva 369/2009 R.G.E. ( (OMISSIS)/ASL (OMISSIS) Salerno/Banca (OMISSIS)), nei procedimenti di pignoramento presso il Tribunale di Siena nei confronti del terzo Banca (OMISSIS) s.p.a. senza che ricorressero effettive ragioni di tutela della parte assistita e consistite nel (A) richiedere per conto del medesimo cliente una pluralita’ di ingiunzioni per ragioni creditorie in tutto analoghe fra loro, riferite a crediti maturati in un ristretto lasso di tempo; … (C) procedere per conto dello stesso cliente a plurimi atti di intervento per fatture autenticate emesse in arco temporale ristrettissimo ovvero per decreti ingiuntivi ottenuti contestualmente o in breve arco temporale, ottenendo per ciascuno di essi la liquidazione delle spese consequenziali”.

2. – Con decisione del 9 dicembre 2010, depositata il 23 dicembre 2010, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena riconosceva la responsabilita’ dell’Avv. (OMISSIS) e gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione.

2.1. – Rilevava il Consiglio dell’ordine che l’Avv. (OMISSIS) aveva richiesto per il proprio cliente quattro contestuali decreti ingiuntivi per i mesi da settembre a dicembre del 2006 e tre contestuali decreti ingiuntivi per i mancati pagamenti delle mensilita’ da marzo a maggio del 2007, titoli, tutti, in danno della ASL (OMISSIS) di Salerno; e che l’istruttoria aveva altresi’ evidenziato la proposizione, nella stessa data del 4 aprile 2008, di otto atti di intervento in favore del medesimo cliente Dott. (OMISSIS) per la sorte capitale delle ingiunzioni, di tre atti di intervento per il recupero delle spese riconosciute in distrazione nonche’ di quattro atti di intervento per altro creditore ( (OMISSIS) s.r.l.) e di sei atti di intervento per lo Studio Radiologia Dott. (OMISSIS), il tutto in procedura esecutiva a carico della medesima ASL.

In questo comportamento il Consiglio dell’ordine ha ritenuto ravvisabile uno strumentale utilizzo delle procedure, moltiplicate senza plausibili ragioni giustificative, laddove la proposizione di un unico ricorso per ingiunzione in luogo di quelli depositati in pari data e di un unico atto di intervento per crediti adeguatamente raggruppati senza pervenire a liquidazioni di spese frammentate e, per l’effetto, aumentate, non avrebbe in alcun modo compromesso le aspettative dei clienti che si sono rivolti all’Avv. (OMISSIS).

3. – Con sentenza depositata il 14 marzo 2015, il Consiglio nazionale forense ha accolto parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, in riforma della decisione gravata, ha ridotto la sanzione alla censura.

Il CNF ha escluso la denunciata incoerenza tra i fatti oggetto della incolpazione e quelli posti a fondamento della decisione.

Ha affermato, respingendo (‘eccezione di nullita’ dei procedimento disciplinare per eccesso di potere e violazione del diritto di difesa, che l’attivita’ preistruttoria posta in essere dal Consiglio non era in realta’ rivolta nei confronti della posizione dell’Avv. (OMISSIS) ma aveva riguardato verifiche a campione nella cancelleria del Tribunale di Siena, indirizzate ad appurare la veridicita’ di numerose segnalazioni ricevute sulla moltiplicazione delle procedure esecutive; e che in ogni caso l’arco temporale tra l’effettuazione delle suddette verifiche e la notifica dell’apertura del procedimento disciplinare era stato di appena due mesi (maggio-luglio 2008).

L’Organo giurisdizionale ha ricordato che il Consiglio dell’ordine gode della piu’ ampia discrezionalita’ in ordine all’introduzione dei mezzi istruttori nel procedimento, sicche’ non e’ censurabile ne’ determina la nullita’ della decisione l’omessa audizione dei testi indicati allorquando il Consiglio ritenga le testimonianze del tutto irrilevanti ai fini del decidere, per essere il Collegio gia’ in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

Il CNF ha poi escluso la dedotta nullita’ della decisione gravata a causa della mancata astensione dell’organo disciplinare, rilevando che nel procedimento disciplinare, in difetto di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullita’ della decisione e non puo’ essere dedotto come motivo di impugnazione.

Quanto al merito della decisione impugnata, il CNF ha in primo luogo assolto l’Avv. (OMISSIS) dall’incolpazione sub A), rilevando che le procedure monitorie erano state azionate nell’esclusivo interesse dei clienti, rimanendo in disparte la finalita’ sanzionata dall’articolo 49 del codice deontologico di non aggravare la situazione debitoria della controparte. A tale riguardo, il giudice disciplinare ha rilevato: che sussistevano nella fattispecie effettive ragioni di tutela delle parti assistite, rappresentate dalla periodicita’ dei pagamenti dovuti dall’Ente e dalla necessita’ per i clienti farmacisti o medici in convenzione di far fronte alle spese per erogare il servizio agli utenti; che le scadenze temporali degli obblighi di pagamento indubbiamente rendevano non solo improcrastinabile l’avvio delle procedure monitorie ma anche trasparenti le singole iniziative in funzione delle successive azioni esecutive; che sul piano deontologico non puo’ ritenersi scorretta la pratica adottata dal ricorrente, in quanto rispondente a finalita’ immediate di recupero del credito nell’interesse esclusivo del cliente. In sostanza, “dagli atti del processo e dalle motivazioni offerte dal ricorrente, la proposizione di distinti decreti ingiuntivi si manifestava, diversamente da quanto ritenuto dal COA, quale diretta ed immediata conseguenza della razionale esigenza di recupero dei crediti”.

Diversa e’ stata la conclusione cui e’ pervenuto il CNF in relazione alla contestazione sub (C), concernente “la redazione ed il deposito di plurimi atti di intervento”. Qui infatti non vi erano ragioni di urgenza o di interesse esclusivo della parte da proteggere senza che gli interventi fossero riuniti per gli effetti di cui all’articolo 499 c.p.c.; la riunione degli atti di intervento, infatti, avrebbe comportato un’unica liquidazione delle spese processuali e non avrebbe aggravato la posizione del debitore, alla cui tutela e’ informato il precetto del citato articolo 49.

Infine, il ridimensionamento della sanzione irrogata dal COA e’ stato motivato con l’accoglimento parziale del ricorso ed il proscioglimento dal capo di incolpazione sub (A).

4. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense l’Avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 13 e il 14 maggio 2015, sulla base di cinque motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimita’ dell’udienza.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del diritto di difesa, violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost.; violazione e falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 45, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 gennaio 1934, n. 36, e Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 48, con riguardo alla eccepita nullita’ della decisione del COA per non corrispondenza tra i fatti oggetto di imputazione e i fatti utilizzati per la decisione. Censura altresi’ la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., con riguardo all’omesso esame delle prove documentali agli atti dei due gradi di giudizio. Deduce il ricorrente che i fatti oggetto di incolpazione riguardavano la violazione dell’articolo 49 del codice deontologico in relazione alle plurime iniziative giudiziali nella procedura esecutiva 369/2008 RGE ( (OMISSIS) c. ASL (OMISSIS) Salerno/ (OMISSIS) mentre la decisione del Consiglio territoriale dell’ordine ha riguardato fatti diversi da quelli contestati, concernenti la diversa procedura esecutiva RGE 374/2008, sui quali non si e’ mai aperto alcun contraddittorio ne’ vi e’ stata alcuna contestazione. Oltre a detta diversita’ tra fatti addebitati e fatti ritenuti in sentenza vi sarebbe genericita’ dei fatti contestati, avendo “il ricorrente moltissimi giudizi di esecuzione pendenti dinanzi al Tribunale di Siena e non potendo quindi correttamente prendere posizione su quale di quelli era effettivamente da ritenersi compreso nel capo di imputazione, con la conseguenza che i fatti ivi espressamente non contemplati non potevano essere oggetto di giudizio, pena la non corrispondenza tra incolpazione e decisum”. Tutto cio’ sarebbe sfuggito alla decisione del CNF, censurata dal ricorrente (v. pag. 20) anche sotto il profilo dell’eccesso di potere e del vizio di motivazione.

1.1. – Il motivo e’ infondato.

Deve innanzitutto essere escluso che il Consiglio dell’ordine abbia emesso una decisione a sorpresa, cosi’ ponendo a base della decisione con cui e’ stata dichiarata la responsabilita’ disciplinare dell’Avv. (OMISSIS) per la redazione ed il deposito di plurimi atti d’intervento un’ipotesi di illecito disciplinare ulteriore rispetto a quella originariamente contestata.

Infatti, la sentenza del CNF si da cura di precisare, con congrua e logica motivazione, che all’Avv. (OMISSIS) era stato contestato di avere determinato un aggravamento della posizione debitoria della ASL (OMISSIS) Salerno assumendo, senza che ricorressero effettive ragioni di tutela della parte assistita, plurime iniziative giudiziali, non solo “nella procedura esecutiva 369/2008 RGE ( (OMISSIS) c/ ASL (OMISSIS) Salerno/ Banca (OMISSIS))”, ma anche “nei procedimenti di pignoramento presso il Tribunale di Siena nei confronti del terzo Banca (OMISSIS) s.p.a.”.

Su questa base, correttamente il CNF ha escluso che la contestazione disciplinare facesse riferimento soltanto a condotte riconducibili alla procedura esecutiva n. 369/2009 RGE.

In ordine, poi, alla censura di indeterminatezza nella formulazione del capo di incolpazione, occorre ricordare che nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (SU 19 ottobre 2011, n. 21585; SU 18 novembre 2013, n. 25795).

A questo principio si e’ attenuta la sentenza impugnata, la quale con adeguata argomentazione e’ giunta alla conclusione che il thema decidendum comprendeva sin dalla formulazione del capo di incolpazione proprio quelle condotte rispetto alle quali il ricorrente aveva dedotto il contrasto tra fatto contestato e decisione. Si tratta di conclusione che trova riscontro nella lettura del capo di incolpazione contenuto nell’atto di citazione a giudizio, il quale indica con precisione che la contestazione disciplinare si riferisce alla violazione dell’articolo 49 del codice deontologico e ha ad oggetto l’aggravamento della situazione debitoria della ASL (OMISSIS) Salerno, “nei procedimenti di pignoramento presso il Tribunale di Siena nei confronti del terzo Banca (OMISSIS) s.p.a.”, aggravamento realizzatosi attraverso condotte consistite, tra l’altro, nel “procedere per conto dello stesso cliente a plurimi atti di intervento per fatture autenticate emesse in un arco temporale ristrettissimo, ovvero per decreti ingiuntivi emessi contestualmente o in un breve arco temporale, ottenendo per ciascuno di essi la liquidazione delle spese consequenziali”. Deve pertanto escludersi la denunciata incertezza, essendo chiaramente conoscibile, per l’incolpato, l’addebito oggetto di contestazione, formulato con menzione circostanziata dei fatti integranti l’illecito, non essendo certo richiesto che la contestazione disciplinare contenesse anche il numero di iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo o dei procedimenti esecutivi nei quali le esposte condotte sono state poste in essere.

Ne’ puo’ accogliersi la censura – formulata anche sotto il profilo dell’eccesso di potere e del vizio di motivazione – secondo cui il CNF non avrebbe tenuto conto che dalla deposizione del giudice dell’esecuzione e dalla documentazione agli atti del procedimento emergeva che i plurimi atti di intervento erano giustificati, ai sensi dell’articolo 49 del codice deontologico. Il CNF ha infatti rilevato – alla luce delle risultanze processuali – che la proposizione di plurimi atti di intervento non ha corrisposto ad effettive ragioni di tutela della parte assistita e si e’ risolta in un aggravamento della situazione debitoria della controparte. La doglianza si risolve nella sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi’ come accertate e ricostruite dal CNF, muovendo cosi’ all’impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede.

D’altra parte, il vizio di motivazione non costituisce piu’ ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, disposta con il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. Disposizione, quest’ultima, in forza della quale e’ deducibile per cassazione esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, e che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’. Sicche’ l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimita’ e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (sul punto, da ultimo, Sez. Un., 20 ottobre 2015, n. 21216). Vizi, questi, che non sono riscontrabili nella decisione impugnata.

2. – Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 37 del 1934, articoli 47 e 48, in relazione all’eccepito vizio del procedimento amministrativo per mancata tempestiva comunicazione dell’apertura all’interessato, illegittima attivita’ di indagine non autorizzata, violazione del diritto di difesa, violazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 47, in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 45, in riferimento alla mancata regolare instaurazione del contraddittorio e all’omessa audizione dell’incolpato. Ad avviso del ricorrente, il CNF non avrebbe considerato che vi e’ stata, da parte del Consiglio dell’ordine, un’attivita’ di accertamento e di indagine nei confronti dell’Avv. (OMISSIS) ben prima della comunicazione obbligatoria prevista dal Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 47. Ulteriore violazione di legge discenderebbe dalla circostanza che la citazione dell’incolpato e’ avvenuta con atto del 31 marzo 2009 notificato ai difensori il 15 aprile 2009 e all’Avv. (OMISSIS) il 17 aprile 2009 per l’udienza del 21 aprile 2009, e cio’ in violazione del termine minimo di dieci giorni previsto dal R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 45; e che, a fronte della sollevata eccezione, il COA si e’ limitato a disporre il differimento dell’adunanza al 12 maggio 2009 con provvedimento del 17 aprile 2009, senza rinnovare in alcun modo la citazione in giudizio dell’incolpato con la dovuta assegnazione del termine a difesa.

2.1. – Il motivo e’ infondato.

2.1.1. – Sotto il primo profilo, va rilevato che il CNF ha rilevato che l’attivita’ di indagine preliminare posta in essere dal Consiglio territoriale dell’ordine non era rivolta ad approfondire specificamente la posizione dell’Avv. (OMISSIS), ma era indirizzata ad appurare, attraverso verifiche a campione, la veridicita’ delle segnalazioni ricevute sulle disfunzioni delle cancellerie del Tribunale di Siena causate dall’abnorme numero di espropriazioni presso terzi. Questa attivita’ di indagine conoscitiva e preliminare – ha aggiunto il CNF – e’ durata per un ristretto arco temporale, a partire dal mese di maggio 2008, giacche’ nell’adunanza del 9 luglio 2008, ossia un paio di mesi dopo, il Consiglio dell’ordine, considerate le indagini svolte dai consiglieri e la non necessita’ di ulteriori approfondimenti, ha deliberato l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’incolpato, con atto notificato il 18 luglio 2008.

La conclusione raggiunta dalla sentenza trova una conferma nella stessa decisione dei Consiglio dell’ordine di Siena con cui e’ stata applicata la sanzione disciplinare all’Avv. (OMISSIS). In tale decisione si da atto delle lamentele provenienti dalla cancelleria delle esecuzioni del locale Tribunale (in ragione della notevole difficolta’ di espletare i normali adempimenti a causa della “smisurata mole di procedure di espropriazione presso terzi che, ormai da tempo, venivano iscritte ad opera, soprattutto, di legali campani”), delle doglianze da parte di avvocati circa gli anomali ritardi delle procedure di pignoramento presso terzi e del conseguente avvio delle “debite indagini finalizzate all’eventuale assunzione delle necessarie iniziative istituzionali”.

Nel motivo di censura questa conclusione e’ contestata dal ricorrente, ma soltanto genericamente, prospettando in via del tutto assertiva che in realta’ il Consiglio avrebbe svolto “una complessa e non breve attivita’ di accertamento nei confronti del professionista prima di dare a lui comunicazione della sua esistenza”.

Ad ogni buon conto, non sono condivisibili le conseguenze in punto di diritto – nel senso della nullita’ dell’intero procedimento disciplinare e della decisione finale – che il ricorrente intende trarre dallo svolgimento di queste indagini conoscitive. Infatti, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, nella fase non necessaria delle indagini conoscitive che il Consiglio dell’ordine territoriale puo’ svolgere prima dell’emissione del provvedimento che fissa il relativo giudizio, l’interessato non ha diritto di essere sentito (SU 22 dicembre 2011, n. 28336; SU 22 dicembre 2011, n. 28339); e nel caso in cui il Consiglio dell’ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione, Regio Decreto n. 37 del 1934, ex articolo 47, non sussiste alcun obbligo di informarne l’incolpato con avvisi o convocazioni, prima dell’atto di citazione di cui al successivo articolo 48 (SU 5 ottobre 2007, n. 20843). La stessa mancata immediata comunicazione dell’apertura del procedimento all’interessato non determina la nullita’ della conseguente delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati, ma solo quella degli atti di i-struzione eventualmente compiuti prima della predetta comunicazione (SU 19 gennaio 2015, n. 737).

2.1.2. – Ne’ sussiste la denunciata nullita’ radicale della citazione a giudizio per violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 45.

Il ricorrente fa discendere la lamentata violazione dalla mancata assegnazione di un termine a comparire non minore di dieci giorni.

Sennonche’, per stessa ammissione del ricorrente, la citazione per l’adunanza del 21 aprile 2009 dell’Avv. (OMISSIS) e’ avvenuta bensi’ con atto notificato ai difensori il 15 aprile 2009 e all’incolpato personalmente il 17 aprile 2009, ma il Consiglio dell’ordine ha poi disposto il differimento dell’adunanza al 12 maggio 2009, la quale si e’ svolta nel con-traddittorio delle parti.

Ne deriva che la prima adunanza del Consiglio dell’ordine si e’ tenuta nel rispetto del termine a comparire non minore di dieci giorni di cui al citato articolo 45, non occorrendo certo, per il rituale svolgimento dell’adunanza, una rinnovazione della citazione.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 50, omessa istruttoria, ingiustificata revoca dell’ordinanza del COA ammissiva della prova addotta dall’incolpato, violazione del diritto di difesa anche in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione articoli 692 e 698 c.p.c.. Ci si duole che, dopo avere ammesso le prove addotte dalla difesa dell’incolpato, il COA ex abrupto, con un provvedimento in data 22 aprile 2010 non preceduto da alcuna valida discussione sul punto, abbia dichiarato la chiusura dell’istruzione.

3.1. – La censura e’ infondata.

Occorre premettere che, nella adunanza del 22 aprile 2010, il Consiglio dell’ordine di Siena, preso atto dell’assenza dei testi della difesa dell’Avv. (OMISSIS), i quali “avevano addirittura manifestato la loro persistente indisponibilita’ a comparire”, “ha ritenuto il procedimento adeguatamente istruito” e ha “revocato l’ordinanza ammissiva dei testi stessi”, fissando per la discussione la seduta del 10 giugno 2010. All’esito della discussione, il COA ha ritenuto inammissibile, ai fini dell’ulteriore differimento, l’istanza presentata ex articolo 698 c.p.c., dall’Avv. (OMISSIS) al Presidente del Tribunale di Salerno per ivi disporsi l’assunzione dei testi non comparsi, ribadendo che il procedimento era stato adeguatamente istruito.

Tanto premesso, non sono configurabili le violazioni denunciate dal ricorrente.

Infatti, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio dell’ordine ha il potere di valutare la convenienza di procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, la facolta’ di revocare l’ordinanza ammissiva dei testi stessi e di dichiarare chiusa la prova, quando, essendo in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, ravvisi superflua l’ulteriore assunzione.

E nella specie la revoca dell’ordinanza ammissiva si fonda su una valu-tazione, logicamente e congruamente motivata, di superfluita’ della prova testimoniale, avendo il Consiglio dell’ordine ritenuto di avere gia’ raggiunto, in base all’istruzione probatoria gia’ esperita, la certezza gli elementi necessari per la decisione. Di qui la non censurabilita’, in questa sede di legittimita’, della statuizione contenuta nella sentenza impugnata.

4. – Con il quarto motivo (rubricato quinto) il ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa, degli articoli 51 e 52 c.p.c., in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 49, Regio Decreto n. 37 del 1934, articoli 53, 54 e 55, del principio di imparzialita’ e buon andamento dell’azione amministrativa, dell’articolo 66 del codice deontologico degli avvocati (ex articolo 49) in relazione all’articolo 499 c.p.c.. Il ricorrente denuncia che il COA, anziche’ attendere l’espletamento del procedimento di istruzione preventiva avviato presso il Tribunale di Salerno per l’assunzione di testi indisponibili a recarsi a Siena, abbia dichiarato inammissibile il procedimento di istruzione preventiva, cosi’ finendo con l’assumere “la qualita’ di parte se non di controparte dell’incolpato, con il conseguente obbligo di astensione dell’intero Consiglio sulla decisione”. Di qui l’obbligo di astensione, operante di diritto, che determinerebbe, in quanto non osservato, la nullita’ della decisione del Consiglio territoriale.

4.1. – Il motivo e’ privo di fondamento.

La revoca, da parte del Consiglio dell’ordine territoriale, dell’ordinanza ammissiva delle prove per testi dedotte dall’incolpato per essere il procedimento gia’ adeguatamente istruito, ed il successivo mancato accoglimento di un rinvio della discussione in attesa dello svolgimento di un procedimento di istruzione preventiva ex articolo 698 c.p.c., avviato dall’incolpato per l’assunzione, dinanzi al Tribunale, dei testi non comparsi nel procedimento disciplinare, non rendono il COA stesso – che quei provvedimenti ha emesso nell’esercizio istituzionale delle funzioni disciplinari ad esso spettanti – controparte dell’incolpato ne’ determinano, in capo ai componenti di detto Consiglio, un obbligo di astensione.

5. – Con il quinto motivo (rubricato sesto) l’Avv. (OMISSIS) denuncia eccesso di potere e difetto di motivazione, contraddittorieta’ manifesta della decisione e violazione del principio di imparzialita’ del procedimento amministrativo. La sentenza del CNF erroneamente non avrebbe riconosciuto la contraddittorieta’ del provvedimento del COA con riferimento alla assoluzione del codifensore, Avv. (OMISSIS), che pure aveva partecipato alle udienze ed aveva svolto compiutamente il mandato conferitole. Escludendo la responsabilita’ dell’Avv. (OMISSIS) del foro di Siena, il Consiglio locale aveva ritenuto che quest’ultima non sarebbe risultata portatrice di una volonta’ propria, essendosi attenuta alle istruzioni fornite dall’Avv. (OMISSIS), unico sostanziale mandante quale diretto patrocinatore del cliente. Ferma l’assoluta legittimita’ della condotta dell’Avv. (OMISSIS), ad avviso del ricorrente non puo’ non rilevarsi la contraddittorieta’ della pronuncia, atteso che dagli atti processuali emergeva che l’Avv. (OMISSIS) non era presente alle udienze e che tutta l’attivita’ processuale era stata svolta dalla collega che risultava aver esercitato compiutamente e secondo legge lo ius postulandi. Il ricorrente censura inoltre che, pur essendo stata disposta la riduzione della sanzione, non sia dato comprendere “il sillogismo che ha portato a ritenere per fatti non meglio identificati il presupposto della censura”.

5.1. – La censura e’ infondata, per la parte in cui non e’ inammissibile.

Non sussiste la denunciata contraddittorieta’ della motivazione, che il ricorrente vorrebbe trarre dall’assoluzione dell’Avv. (OMISSIS) e dalla contestuale condanna, invece, dell’Avv. (OMISSIS). Il diverso esito e’ dipeso dal fatto che l’Avv. (OMISSIS) si e’ limitata svolgere un ruolo di mero ausilio procuratorio senza effettiva partecipazione alla determinazioni, disciplinarmente rilevanti, assunte dall’Avv. (OMISSIS).

La doglianza sulla sanzione e’ priva di reale autonomia, perche’ si limita a contestare – ma con una doglianza generica, assertiva e riassuntiva dei motivi precedentemente articolati – “il sillogismo che ha portato a ritenere per fatti non meglio identificati sussistente il presupposto” della stessa sanzione.

6. – Il ricorso e’ rigettato.

Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva in questa sede.

7. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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