CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 28 aprile 2015, n. 17715

Ritenuto in fatto

1 Con ordinanza 6.8.2014 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di contro l’ordinanza dei GIP che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti di varie tipologie, con I’ aggravante di cui all’art. 80 DPR n. 309/1990 e 7 legge n. 203/1991.
Per quanto ancora interessa in questa sede, il Tribunale dei Riesame, dopo avere delineato la struttura organizzativa dell’associazione operante al viale Moncada 16, nel quartiere Librino di Catania, ha desunto la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dei G. alle attività dei gruppo dei Tudisco (gestito per conto di Guzzetta Angelo, affiliato al clan “Cappello”) da alcune conversazioni intercettate nonché dalle videoriprese eseguite sul viale Moncada. Ha ravvisato altresì la sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 7 della legge n. 203/1991 e 80 DPR n. 309/1990 (sia nell’ipotesi dell’ingente quantità sia in quella dell’utilizzo di minori nella attività di spaccio). Quanto, infine, alle esigenze cautelare, il Tribunale ha ritenuto l’inadeguatezza di misure meno afflittive.
2 Il difensore ricorre per cassazione denunziando sette motivi.
2.1. Con i primi tre motivi denunzia ai sensi dell’art. 606 Iett. b), c) ed e) cpp, l’inosservanza di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 125, 273 e 309 cpp nonché 73 e 74 DPR n. 309/1990. Rimprovera un deficit motivazionale nella trattazione della specifica posizione dell’indagato, posto che non emerge alcuno specifico episodio a lui riferibile, alcuna delazione dei collaboratori di giustizia, alcuna informazione o riconoscimento proveniente dagli acquirenti delle sostanze, alcun sequestro a suo carico o episodio di cessione documentato dal lungo servizio di videoriprese. Passa in rassegna gli elementi considerati dal Tribunale (colloqui col fratello in carcere, presenza sui luoghi, ruolo di “vettore”, irrilevanza dei mancato riconoscimento da parte dei collaboratori, e accertata vicinanza ai due fratelli Tudisco) per dedurne l’illogicità dei percorso motivazionale.
2.2. Coi quarto, quinto e sesto motivo denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991 nonché delle aggravanti di cui all’art. 80 comma 2 e comma 1 lett. b) DPR n. 309/1990.
2.3. Con il settimo motivo denunzia infine la violazione degli artt. 125, 273, 274m 275 e 309 cpp nonché il vizio di motivazione dolendosi della ritenuta adeguatezza della misura custodiale applicata. Rileva in proposito il ricorrente che non è possibile comprendere da quali elementi il Tribunale abbia tratto il convincimento della persistenza dell’organizzazione pur dopo l’emissione delle ordinanze di custodia cautelare. Rileva poi la contraddittorietà del provvedimento laddove desume la caratura criminale dell’indagato dai precedenti penali mentre invece in altre parti dei provvedimento dà atto dell’incensuratezza dell’indagato e della assenza di carichi pendenti; contesta poi il richiamo alla violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno, rilevando di non essere mai stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione che dunque non può aver violato.

Considerato in diritto

Le prime tre censure (che riguardano i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al reato associativo) sono fondate.
L’art. 292 cod. proc. pen., in attuazione dell’obbligo costituzionale, sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1), stabilisce proprio, quale contenuto essenziale dell’ordinanza “de libertate” del giudice, “l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza”. Il primo comma dell’art. 275 cpp impone al giudice di tener conto, nel disporre le misure cautelari, della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 18728 dei 19/04/2012 Cc. dep. 16/05/2012 Rv. 252645).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata, pur contenendo una approfondita ricostruzione della struttura del sodalizio operante in viale Moncada, nell’esaminare la posizione del G. rivela una serie di passaggi critici sotto il profilo motivazionale che non si sottraggono al sindacato di legittimità.
Il Tribunale, infatti, pur avendo ammesso che le dichiarazioni dei collaboratori non contengono alcun riferimento alla persona dell’odierno indagato (neppure oggetto di ricognizione fotografica) e pur avendo fornito una spiegazione plausibile in merito alle ragioni di tale omessa menzione (attraverso il richiamo al ruolo di mero “vettore” e non di “pusher” nonché al fatto che probabilmente il G. era entrato nella compagine dopo l’inizio della collaborazione e quindi fosse ignoto ai collaboranti), finisce poi per valorizzare solo dati privi di rilievo, quali le conversazioni intercettate e le videoriprese nella zona di viale Moncada.
Quanto ai colloqui, si tratta di quelli avvenuti presso la struttura carceraria ove si trovava detenuto il fratello Alfio, avuti da Andrea e dai suoi familiari: ebbene, il Tribunale da tali conversazioni ricava “l’impegno e il sostegno economico dato dall’organizzazione alla famiglia G. dopo l’arresto di Alfio” e le lamentele di costui sull’ammontare dei “sussidio”. Non spiega però il Tribunale come da un tale dialogo – certamente sintomatico di un coinvolgimento del detenuto Alfio nel gruppo da cui riceveva aiuto economico nel momento di “difficoltà” – possa trarsi la conclusione di una analoga compartecipazione del familiare Andrea che invece, da quanto emerge dall’ordinanza, aveva solo presenziato alle conversazioni ed al quale non si attribuiscono particolari o compromettenti affermazioni; lo stesso dicasi per i commenti tra fratelli sulla fuga dei coindagati Vecchio e Rapisarda in occasione dei controllo di Polizia o dei commenti sul protagonismo del Guzzetta Angelo.
Altro punto critico sta nel peso gravemente indiziario attribuito alle videoriprese che ritraggono il G. costantemente nella piazza di spaccio insieme al Tudisco e a vari affiliati, benché, a differenza di quanto abbia fatto nell’esaminare altre posizioni, il’ Tribunale nulla dica di un ruolo attivo rivestito dall’indagato, come ad esempio quello di “vedetta” o di “controllore” delle attività di spaccio svolte da altri nella zona di viale Moncada; ed allora il solo dato della mera vicinanza al Tudisco o ad altri in strada non regge al vaglio della gravità indiziaria in ordine al reato associativo o di spaccio, necessaria per la applicazione della misura di massimo rigore.
La giurisprudenza in proposito afferma che la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è integrata dalla mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di un singolo associato, quand’anche di livello apicale, né dalla condivisione ideale o di intenti, essendo, invece, indispensabile la volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez. 6, Sentenza n. 27605 del 17/04/2012 Ud. dep. 11/07/2012 Rv. 253021). Ancora, è stato affermato che il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. 1, Sentenza n. 30463 del 07/07/2011 Ud. dep. 01/08/2011 Rv. 251012).
Apodittica è poi la motivazione sul capo B) perché non spiega da quali specifici elementi desume il ruolo attribuitogli (quello, cioè, di occuparsi dei recapito della sostanza ai pusher addetti allo spaccio).
L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per un nuovo esame sulla gravità indiziaria, restando logicamente assorbita la delibazione delle altre censure (sul riconoscimento della aggravanti e sulle esigenze probatorie).

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.
La Corte dispone inoltre che copia dei presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cpp.

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