Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 27 novembre 2014, n. 25213
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 1.3.2000 R.L. conveniva in giudizio L.A. al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto dell’azienda commerciale sita in (OMISSIS) Stazione ferroviaria (omissis) , avvenuto con scrittura privata dell’8.1.1989 per l’importo di L. 289.000.000, deducendo che il relativo contratto si era risolto a causa del verificarsi di una condizione risolutiva e che lo stesso era stato sostituito da un successivo contratto stipulato il 5.3.1990 alla cui sottoscrizione aveva corrisposto al convenuto l’ulteriore somma di L. 200 milioni. In esito al giudizio in cui si costituiva il convenuto resistendo alla domanda il Tribunale adito accoglieva la domanda attrice ritenendo infondata la tesi del convenuto fondata sulla simulazione del secondo contratto. Avverso tale decisione proponeva appello il L. ed in esito al giudizio, in cui si costituivano l’appellata e gli eredi del L. , deceduto nelle more, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 2 settembre 2008 accoglieva l’impugnazione condannando l’appellata alla rifusione delle spese.
Avverso la detta sentenza la R. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso M.M. , L.P. e L. .
Motivi della decisione
Al fine di inquadrare più compiutamente i termini della controversia, appare opportuno chiarire che, secondo la tesi della R. , la sua domanda, volta ad ottenere la restituzione della somma di L.289 milioni corrisposta per l’acquisto dell’azienda commerciale del L. , acquisto avvenuto con la scrittura privata del gennaio 1989, era stata determinata dal fatto che tale contratto si era risolto in conseguenza del verificarsi di una condizione risolutiva (mancato rilascio delle licenze amministrative) ed era stato sostituito da un successivo contratto stipulato con rogito notarile nel marzo 1990, per effetto del quale aveva corrisposto l’ulteriore somma di L. 200 milioni. Per contro, secondo la tesi della sua controparte, il L. , l’unico contratto, effettivamente voluto dalle parti, era stato quello del 1989 e la successiva stipula dell’atto pubblico si era resa necessaria strumentalmente sia per effettuare le volture delle licenze, che la lentezza dell’iter amministrativo non aveva ancora consentito, sia al fine di ottenere. con l’indicazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito, condizioni di convenzione più favorevoli da parte delle Ferrovie dello Stato.
Esauritasi questa breve premessa, necessaria per comprendere meglio le ragioni delle parti, va ora rilevato che con la prima doglianza, deducendo la violazione dell’art.2700 cc, la ricorrente R. ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte d’Appello ritenuto non avvenuto il pagamento della somma di L. 200 milioni, da parte sua ed in favore del L. , cui si faceva cenno nel contratto stipulato nel marzo 1990. Ed invero, la Corte avrebbe sbagliato trascurando che il notaio rogante aveva dichiarato nell’atto che il pagamento era avvenuto contestualmente alla firma del contratto e che, ai sensi dell’at.2700 cc, un atto pubblico fa piena prova di quanto il pubblico ufficiale dichiara essere avvenuto alla sua presenza fino a querela di falso (così, in sintesi, dal quesito di diritto posto a corredo del motivo).
La doglianza non coglie nel segno e non può essere accolta. Al riguardo, mette conto di sottolineare che, a norma dell’art. 2700 cc, l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra, o possa proporsi, querela di falso.
La premessa torna utile in quanto, nel caso in esame, l’espressione adottata dal notaio rogante l’atto di compravendita “detto pagamento del prezzo complessivo (Lire 200.000.00) è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto” non esprime con assoluta certezza l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che il pagamento sia avvenuto in sua presenza, potendo anche significare, più semplicemente, che le parti contraenti, nel contesto della stesura dell’atto, avessero dichiarato che il pagamento era già avvenuto tra loro. Anzi, quest’ultima ipotesi appare avvalorata dalla mancata indicazione, nell’atto rogato, delle modalità del pagamento stesso, vale a dire se effettuato in contanti oppure con assegni circolari o di conto corrente, come invece viene di solito precisato nei rogiti notarili quando il pagamento avviene in presenza del notaio.
Pertanto, il notaio rogante, pur dando atto che il pagamento era avvenuto “contestualmente” alla firma del contratto e pur dando atto che “la parte venditrice ne rilascia ampia e finale quietanza di saldo sottoscrivendo il presente atto”, avendo adottato nella stesura del contratto un’espressione oggettivamente ambigua, non ha affatto attestato che il pagamento fosse avvenuto in sua presenza né, conseguentemente, ha fornito elementi di riscontro sicuri in ordine all’effettivo pagamento, in quanto avvenuto in sua presenza, pagamento peraltro sempre contestato dal L. e che non risulta confortato da alcun successivo riscontro probatorio, quale una documentazione bancaria.
Ed è appena il caso di sottolineare che la mancata attestazione, da parte del notaio, dell’avvenuto pagamento in sua presenza non consente il ricorso alla querela di falso. Da ciò l’infondatezza della prima doglianza.
Passando alle successive ragioni di censura, va rilevato che con la seconda doglianza svolta per violazione dell’art. 2732 cc, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto che “una quietanza di pagamento,quale confessione stragiudiziale, che ai sensi dell’art.2732 cc può essere revocata solo se si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza, possa essere ritenuta simulata anche se la parte che l’ha sottoscritta non abbia dichiarato, o comunque non venga accertato, che la stessa è stata determinata da errore di fatto o da violenza”. (così, nel quesito di diritto a corredo del motivo proposto).
Con la terza doglianza, svolta per violazione degli artt. 2722, 2726 e 2729 cc, la ricorrente ha inoltre censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello errato nel ritenere simulata la quietanza di pagamento sulla base di presunzioni semplici laddove l’art.2729 cc esclude l’ammissibilità delle presunzioni nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
Con l’ultima doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione omessa ed insufficiente, la ricorrente ha infine lamentato il vizio motivazionale in ordine al valore di controdichiarazione del contratto dell’8.1.1989, in ordine alla natura di clausola di stile della quietanza contenuta nel secondo contratto, in ordine all’efficacia risolutiva della clausola contenuta nell’atto dell’8.1.1989.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura connesse tra loro, sono in parte (i primi due) inammissibili per difetto di correlazione con la ratio decidendi, posta dalla Corte territoriale a base della sentenza impugnata, ed in parte, (l’ultimo) infondati e come tali non possono essere accolti.
Ed invero,le ragioni della decisione non si fondano affatto su una ritenuta intrinseca falsità della dichiarazione di quietanza, contenuta nel rogito notarile né revocano in dubbio l’avvenuto soddisfacimento della posizione creditoria dell’alienante, che, ad avviso della Corte, in effetti era già avvenuto o sarebbe comunque avvenuto in forza della scrittura privata precedentemente stipulata.
Ciò che il giudice di appello ritiene non provata è invece l’esistenza stessa dell’obbligazione di pagamento di L.200 milioni, contratta dalla R. con il rogito del 1990, in quanto contenuta in un contratto, in effetti non voluto dalle parti, la cui stipula si era resa necessaria solo strumentalmente sia per effettuare le volture delle licenze sia al fine di fare ottenere all’acquirente, con l’indicazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito, condizioni di convenzione più favorevoli da parte delle Ferrovie dello Stato.
Ed invero – così continua la Corte – risulta provato che sino al mese di gennaio 1991, anche dopo la sottoscrizione del rogito notarile, la R. ha continuato ad onorare gli impegni assunti con il precedente contratto, pagando gli effetti rilasciati. Inoltre, con atto di citazione del 16.12.1990 – in epoca quindi successiva alla stipula dell’atto pubblico – ha proposto un giudizio volto ad ottenere l’annullamento del contratto dell’8 gennaio 1989, così mostrando di attribuire una valenza “fondante” alla manifestazione di volontà in essa contenuta rispetto all’atto pubblico successivamente stipulato. Senza trascurare che, come risulta dalla sentenza del Tribunale penale di Roma, resa il 12.12.1995 e passata in giudicato, sin dal 9.1.1989 la R. , durante il periodo necessario per le volture, già gestiva la tabaccheria e mensilmente versava la rata di prezzo convenuta con L. in forza della scrittura privata.
Ne deriva quindi che, anche successivamente alla stipula del rogito del 1990, le parti hanno sempre rivelato la volontà di dare seguito esclusivamente al precedente contratto dell’8.1.1989 per cui non può dubitarsi – così conclude la Corte di merito – che la R. considerasse “a tutti gli effetti valida la scrittura privata sottoscritta e quindi la volontà in essa consacrata quale obbligazione assunta” (v. pag. 4 della sentenza) a discapito della obbligazione, avente ad oggetto la più ridotta somma di L. 200 milioni, contenuta nel rogito notarile.
Tutto ciò premesso e considerato, deve concludersi come non siano pertinenti i precedenti richiamati nel ricorso che riguardano l’azione di simulazione della quietanza.
Conseguentemente, non risultano fondate le censure della ricorrente, che fanno leva su principi di diritto, che pur dovendo essere ribaditi, non sono applicabili al caso di specie e sono stati richiamati a torto, essendo estranei alla concreta fattispecie in esame.
Ed invero, non deve trascurarsi a riguardo che se, a fronte di una dichiarazione di quietanza proveniente dal creditore, volta a riconoscere il pagamento di una somma e quindi il soddisfacimento, totale o parziale del suo credito, la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare il contrario, vale a dire che la somma non sia stata in effetti pagata, deve ritenersi inammissibile nel rispetto della previsione degli artt. 2726 e 2729 cc, è appena il caso di sottolineare che tali limiti non si applicano invece quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioè non si miri a provare il mancato pagamento in sé – circostanza questa, contrastante con il contenuto della quietanza, come tale insuscettibile di essere provata a mezzo di testimonianze e presunzioni – ma si intenda invece provare, come nella specie, circostanze differenti, quali l’effettuazione del pagamento in un diverso momento storico nell’ambito di una più complessa fattispecie maturatasi nel tempo.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle contro ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 10.200 di cui Euro 10.000 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali, ed Euro 200,00 per esborsi.
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