Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 febbraio 2014, n. 4698

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il giorno 11 aprile 2003 F.D.M. convenne innanzi al Giudice di Pace di Cervinara l’Amministrazione Provinciale di Avellino per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 2.545,00, a titolo di risarcimento danno.
Espose che il 15 agosto del 2000, nel mentre percorreva a piedi una strada provinciale, era caduto in una buca, presente sul manto stradale, non visibile, né segnalata.
Costituitosi in giudizio, il convenuto Ente contestò le avverse pretese.
Con sentenza in data 31 gennaio 2003 il Giudice di Pace accolse in parte la domanda. Il gravame proposto dal soccombente Ente avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Avellino in data 7 gennaio 2008.
Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte l’Amministrazione provinciale, formulando due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso l’impugnante denuncia violazione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Oggetto delle critiche è la ritenuta tardività del proposto gravame, argomentata sul rilievo che la sentenza di prime cure era stata “notificata in data 3 aprile 2003 all’Amministrazione Provinciale di Avellino, alla Piazza della Libertà, presso il domicilio eletto dal suo difensore e procuratore, avvocato D.M., dell’ufficio legale della detta Amministrazione”, laddove l’atto di appello era stato notificato in data 21 ottobre 2003, e dunque oltre il termine di cui all’art. 285 cod. proc. civ.
Rileva per contro l’esponente che dalla relata si evinceva in modo inequivocabile che la notifica era indirizzata “all’Amministrazione provinciale di Avellino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Avellino alla Piazza della Libertà”, e cioè presso la sede della Provincia, di talché non ricorrevano, nella fattispecie, i presupposti né della notifica indirizzata tout court al difensore, né di quella indirizzata alla parte nel domicilio eletto presso il suo procuratore. Aggiunge che, in coerenza con tali risultanze processuali, il legale dell’ente aveva dichiarato nell’atto di appello che la sentenza non risultava notificata al procuratore costituito.
2. Le critiche sono fondate.
Occorre muovere dalla considerazione che, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art.326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, atteso che trattasi di forme di notificazione che soddisfano entrambe l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione (confr. Cass. civ. 8 marzo 2006, n. 4997; Cass. civ. 24 novembre 2005, n. 24795).
Nella indicata prospettiva, si e ritenuta inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli colà domiciliato (confr. Cass. civ. 11 giugno 2012, n. 9431); e si è altresì considerata insufficiente, ai medesimi fini, la notifica della sentenza effettuata al legale rappresentante della parte presso il domicilio di questa e a mani del legale, qualificatosi tuttavia “impiegato/funzionario incaricato di ricevere le notificazioni addetto alla sede stessa”, trattandosi, si è detto, di notificazione che non risultava indirizzata né al difensore né alla parte nel domicilio eletto presso il suo procuratore (confr. Cass. civ. 8 marzo 2006, n. 4997). Ora, a tale orientamento il collegio intende dare continuità, in motivato dissenso dal diverso indirizzo espresso da Cass. civ. 12 settembre 2011, n. 18640, che riconobbe la decorrenza del termine breve in un caso in cui il domicilio eletto presso il procuratore era situato nella medesima sede in cui era domiciliata la parte, risultando in tal modo garantito in modo univoco – si disse – il collegamento tra la stessa, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo. E invero, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa, va qui ribadita l’essenzialità del riferimento nominativo, nel corpo della relata, al procuratore della parte, in tale sua veste e quindi la necessità dell’uso di forme di notificazione idonee ad assicurare, almeno in astratto, che l’atto arrivi nelle mani del difensore, nella qualità.
3. Venendo al caso di specie, l’esame degli atti processuali, effettuato dal collegio in applicazione del principio, assolutamente consolidato, per cui, in caso di denuncia di errores in procedendo, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto (inteso qui, ovviamente, come fatto processuale) ed è perciò investita del potere di procedere direttamente alla loro visura e alle relative valutazioni (confr. Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. civ. n. 14098 del 2009; Cass. civ. n. 11039 del 2006; Cass. civ. n. 15859 del 2002), ha permesso di appurare che la sentenza di primo grado venne notificata all’Amministrazione Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Avellino, alla Piazza della Libertà, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La circostanza che, presso la sede dell’Ente, colà ubicata, avesse altresì eletto domicilio il difensore, avvocato D.M., dell’Ufficio Legale dell’Amministrazione, non rileva, per quanto innanzi detto, ai fini della decorrenza del termine breve, non essendovi alcuna certezza che l’atto sia pervenuto nella disponibilità del soggetto professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione.
4. Peraltro l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale – è bene precisarlo – non ha carattere revocatorio, ma è vero e proprio errore di giudizio.
L’errore revocatorio e invero un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, laddove nella fattispecie il decidente ha chiaramente valorizzato l’identità della sede dell’Ente e del domicilio eletto dal difensore, pervenendo, su tale base, al qui censurato convincimento della idoneità della notifica a far decorrere il termine breve.
Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Avellino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.

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