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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3915

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Avv. (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 17 settembre 2012.
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 luglio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.:
“Con ordinanza ex articolo 102-ter cod. proc. civ. pubblicata il 17 settembre 2012, all’esito di un procedimento sommario di cognizione iniziato con ricorso del 6 aprile 2012, il giudice monocratico del Tribunale di Torino ha condannato la societa’ a r.l. (OMISSIS) al pagamento, in favore dell’Avv. (OMISSIS), della somma di euro 45.549,75, oltre accessori, a titolo di compenso per l’assistenza legale prestata in giudizi dinanzi al Tribunale di Torino. Per la cassazione di questa ordinanza la societa’ (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 dicembre 2012, sulla base di un motivo.
L’intimato Avv. (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
L’unico motivo – con cui si denuncia la nullita’ della sentenza per violazione del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 14 – e’ fondato.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 le controversie, previste dalla Legge 13 giugno 1942, n. 794, articolo 28 in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per prestazioni giudiziali sono decise dal tribunale in composizione collegiale (cfr. Cass., Sez. Un., 20 luglio 2012, n. 12609). L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’articolo 50-guafcer cod. proc. civ. al successivo articolo 161, comma 1 un’autonoma causa di nullita’ della decisione.
Il ricorso puo’, quindi, essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata cassata;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione;
che il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torino, in diversa composizione

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