Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

ordinanza 26 febbraio 2014, n. 4538

Fatto e diritto

In un procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, tra L.S. e F.R. , la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 10/2/2011, rigettava la domanda.
Ricorre per cassazione il L. . Non ha svolto attività difensiva la F. .
Il Giudice a quo rigetta la domanda di delibazione, adducendo un impedimento di ordine pubblico relativo alla tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole.
Per giurisprudenza consolidata, la delibazione della sentenza ecclesiastica per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum matrimonii, è in contrasto con l’ordine pubblico italiano, ove detta esclusione sia rimasta inespressa nella sfera psichica del suo autore, e non sia stata pertanto conosciuta dall’altro coniuge (tra le altre, Cass. N. 8205 del 2004).
Il giudice a quo precisa, sulla base delle argomentazioni della sentenza ecclesiastica e della relativa valutazione delle prove testimoniali, che la moglie ha potuto avere consapevolezza della posizione del marito, solo dopo la celebrazione del matrimonio; il marito, nell’anno precedente, non aveva dato occasione di dubitare della sua serietà; lo stesso “scontro” della moglie con altra donna, che diceva di essere “fidanzata” del nubendo, fu ridimensionata dal futuro marito, che rassicurò l’attuale intimata, ancora una volta ingannandola.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

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