Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 24 febbraio 2015, n. 3598
Svolgimento del processo
Nel 2000 la New Indigo Veneta S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, l’Italcofin S.r.l. per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di locazione tra le parti relativo ad un immobile sito in (…), con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, mancando il bene delle caratteristiche necessarie all’uso cui doveva essere destinato.
La convenuta si costituiva e produceva un atto di transazione.
La New Indigo Veneta S.r.l. iniziava un altro giudizio per sentir dichiarare l’annullamento della detta transazione per essere stato Patto sottoscritto dal suo legale rappresentante in stato di incapacità naturale e/o per dolo; assumeva che, comunque, tale transazione atteneva solo alle modalità di rilascio dell’immobile e non anche alla risoluzione del contratto di locazione ed ai danni.
Decidendo sulle predette cause riunite, il Tribunale adito, con sentenza del 7 giugno 2005, rigettava la domanda di annullamento della transazione per incapacità naturale del sottoscrittore, riteneva che la stessa investisse tutto il rapporto controverso, dichiarava cessata la materia del contendere e regolava le spese tra le parti.
Avverso tale decisione la New Indigo Veneta S.r.l., ribadendo che la transazione atteneva solo alle modalità di rilascio, proponeva appello, cui resisteva la Italcofin S.r.l..
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 30 giugno 2011, rigettava l’appello, ritenendo che la transazione investisse l’intero rapporto e che, quindi, correttamente fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, dando atto, altresì, che non era stata impugnata la sentenza nella parte in cui rigettava la domanda di annullamento (impropriamente indicata nella sentenza impugnata come “domanda di nullità”) del contratto per dolo.
Avverso la sentenza della Corte di merito la New Indigo Veneta S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’intimata Italcofin S.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., la società ricorrente sostiene che, nella fattispecie, non sussisterebbe la cessazione della materia del contendere, avendo essa contestato il contenuto asseritamente transattivo dell’atto sottoscritto in data 22 dicembre 2010, “sia argomentando e deducendo mezzi istruttori atti a comprovare l’effettiva valenza e portata di tale scrittura, sia chiedendone in via giudiziale l’annullamento per incapacità naturale e/o per dolo”.
1.1. Il motivo é fondato.
Si osserva che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza di questa Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950).
In particolare si distingue la transazione novativa da quella semplice. Nella prima si verifica l’estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva; nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell’assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. L’una e l’altra forma di transazione eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno l’interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l’inutilità della pronuncia medesima.
Il collegamento all’interesse ha consentito di dare base normativa all’istituto.
Proprio la ricostruzione della cessazione della materia del contendere in termini di carenza di interesse è stata utilizzata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 28.9.2000, n. 1048. per comporre il contrasto venutosi a creare sulla natura della pronuncia dichiarativa nel senso che tale pronuncia non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell’interesse (v. anche Cass. 3 marzo 2006, n. 4714).
Corollario è che la parte può riproporre la medesima domanda e la parte, contro la quale è proposta, per ottenerne il rigetto deve sollevare l’eccezione rei per transactionem finitae.
La dottrina, che aveva segnalato che la transazione comporta il rigetto della domanda per infondatezza sopravvenuta piuttosto che la declaratoria di carenza di interesse, osservando come la sentenza che, nonostante la transazione, accogliesse la domanda sarebbe non tanto inutile quanto contra ius, ha manifestato il proprio dissenso, rilevando che, se la transazione da luogo ad una modificazione estintiva del diritto controverso, la pronuncia di cessazione della materia del contendere è di merito e, come tale, idonea al giudicato sostanziale sulla pretesa.
Se la transazione è endoprocessuale e, cioè, avviene nell’ambito del processo, non ha bisogno di essere provata, formando, al pari di qualsiasi altro elemento processuale, oggetto di valutazione del giudice;
la stessa cosa si verifica quando la transazione è extraprocessuale, ma è ammessa dalle parti, in quanto in tal caso è pacifica ed il fatto pacifico non va provato; in entrambi i casi la transazione costituisce, insomma, fatto interno al processo, come tale direttamente accettabile dal giudice (Cass. 27 aprile 1994, n. 4017).
Se la transazione extraprocessuale non è pacifica tra le parti, sorge la necessità di provarla ed a questo fine il giudice deve ammettere i mezzi istruttori richiesti, salvo che non escluda che la transazione allegata sia astrattamente idonea ad eliminare radicalmente e senza residui l’oggetto della controversia; nel qual caso deve rifiutarne l’ammissione (Cass. 16 ottobre 1993, n. 10241; Cass. 22 gennaio 1997, n. 622; v. pure Cass. 3 marzo 2006, n. 4714).
Va peraltro precisato che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d’ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11 gennaio 2006, n. 271). Consegue da quanto precede che, se vi è controversia tra le parti in merito alla rilevanza giuridica ed al contenuto della transazione, si rende necessario dirimere questa controversia per cui non può esservi cessazione della materia del contendere, che prescinda da un intervento decisorio del giudice compositivo di un contrasto di posizioni. In particolare, qualora la decisione del giudice sia necessaria ed essa sia nel senso che la transazione investe anche l’oggetto della domanda, come affermato da una parte e contestato dall’altra, non vi è cessazione della materia del contendere, che il giudice si limita a dichiarare, ma una decisione dell’infondatezza della pretesa, per effetto o novativo (in caso di transazione novativa) o impeditivo (in caso di transazione semplice).
Quindi, mentre la declaratoria di cessazione della materia del contendere è in effetti una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3 marzo 2006, n. 4714), la decisione sulla rilevanza e sul contenuto della transazione costituisce un rigetto nel merito della domanda, impedita appunto dalla transazione (novativa o semplice che sia).
Alla luce di quanto appena evidenziato e sussistendo controversia tra le parti in merito al contenuto ed ai limiti della transazione, nella fattispecie all’esame, non poteva il giudice del merito adottare la formula definitoria della cessazione della materia del contendere, ma avrebbe dovuto adottare quella dell’infondatezza della domanda, ove avesse riconosciuto – così come ha fatto – che l’accordo investiva tutti i rapporti contenziosi tra le parti.
2. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1363, 1366 e 1965 c.c., deduce che i giudici del merito avrebbero errato nell’applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c. ed avrebbero pertanto erroneamente attribuito all’accordo del 22 dicembre 2000 una valenza transattiva onnicomprensiva che, ad avviso della New Indigo Veneta S.r.l., detto accordo non aveva, con conseguente violazione dell’art. 1965 c.c..
3. Con il terzo motivo, dolendosi di “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, la ricorrente rappresenta che la Corte di merito, nella motivazione della sentenza impugnata, non avrebbe in alcun modo fatto riferimento alle deposizioni testimoniali rese da Be.Om. e F.D. ed avrebbe omesso di valutare i due documenti prodotti dal suo difensore all’udienza del 18 gennaio 2002 (dichiarazioni di Be.Om. e P.G. ).
4. Il secondo e il terzo motivo, che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminali congiuntamente, sono entrambi infondati. 4.1. Ed invero é corretto l’accertamento della Corte di merito sull’estensione e sul contenuto della transazione, nel senso che essa investiva non solo il rilascio del bene, ma aveva valenza onnicomprensiva,non sussistendo i denunciati errori di diritto e i lamentati vizi logici.
Si osserva poi che, con le doglianze volte a censurare vizi motivazionali della sentenza impugnata, la ricorrente tende inammissibilmente ad una rivalutazione del merito. Sul punto si osserva che, come già affermato da questa Corte e come va ribadito in questa sede, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tali vizi emergano dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando – come nel caso all’esame – il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 20 ottobre 2005, n. 20322; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477).
5. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso e rigettati i restanti e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto.
6. La causa si presta ad essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con rigetto della domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, per quanto evidenziato nell’ultimo capo verso del p.1.1..
7. Tenuto conto dell’esito del giudizio, vanno confermate le statuizioni dei giudici di merito quanto alle spese di quei giudizi e vanno compensate per intero, tra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta i restanti; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni; conferma le statuizioni dei giudici di merito quanto alle spese di quei giudizi e compensa per intero, tra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.
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