La massima

E’ scriminata ex art. 54 c.p. la condotta della prostituta che, trovandosi uno stato assoluto di soggezione fisica e psichica rispetto al suo sfruttatore, fornisce false generalità a varie autorità di polizia in sede di identificazione, quando il suo comportamento risulta necessitato dal timore che in caso di trasgressione alle regole a lei imposte dallo sfruttatore può essere posta in pericolo la vita dei suoi familiari.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA 21 maggio 2012, n.19225

Ritenuto in fatto

La Corte d’appello di Venezia respingeva l’istanza di revisione avente ad oggetto la sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 13.12.04, nei confronti di una prostituta per aver fornito false generalità a varie autorità di polizia in sede di identificazione. Avverso tale decisione, l’imputata proponeva ricorso, deducendo, in particolare, insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), nella quale non si era tenuto conto a sufficienza della condizione di riduzione in schiavitù nella quale operava l’imputata all’epoca dei controlli, uno stato provato dalla difesa con documentazione idonea a dimostrare l’adescamento della donna (con finto corteggiamento e promessa di un lavoro) a cui erano seguite minacce di morte ai familiari se la stessa avesse rivelato la sua vera identità, il tutto nell’ambito di un contesto di complessiva soggezione totale fisica e mentale.

Osserva

 

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso –

Pronunciandosi in sede di revisione (e di rinvio a seguito di annullamento di questa S.C.), con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha accolto solo in parte l’istanza di revisione proposta dinanzi ad essa ed ha, così, assolto l’imputata dalla condanna che le era stata inflitta, con sentenza della Corte d’appello di Venezia in data 8.9.03, (per agevolazione e sfruttamento della prostituzione della minore P.N.  ). Ha, invece, respinto l’istanza di revisione avente ad oggetto la sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 13.12.04 (avente ad oggetto l’accusa di violazione degli artt. 495 e 496 c.p.p. per avere fornito false generalità a varie autorità di polizia in sede di identificazione). Per l’effetto, la Corte ha disposto che riprendesse anche la esecuzione della pena inflittale.

Avverso tale decisione, l’imputata ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) nella quale non si tiene conto a sufficienza della condizione di riduzione in schiavitù nella quale operava l’imputata all’epoca dei controlli. Ciò è tanto vero che lo stesso P.G., in sede di conclusioni in dibattimento, aveva chiesto l’assoluzione della D. . Già con memoria difensiva depositata il 15.12.08, la difesa aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare l’adescamento della donna (con finto corteggiamento e promessa di un lavoro), il sequestro dei documenti personali e delle foto dei famigliari poi utilizzate come strumento di ricatto (minaccia di ucciderli e di farli rimanere per sempre solo delle foto), l’induzione a mentire sulla propria identità e, comunque, tutto un contesto di complessiva soggezione totale fisica e mentale al punto che l’imputata era costretta a portare soldi al difensore di H.P.  (suo sfruttatore). Lo stato di riduzione in schiavitù, caratterizzato dalla c.d. sindrome di Stoccolma, era stato confermato anche dalla consulenza psicologica svolta sulla persona della D. . A tal fine, si riportano brani della dichiarazione della teste R.S. (una ragazza che, come la D. , si prostituiva venendo sfruttata da altro soggetto) che ha confermato di avere, essa stessa, mentito e che tutte le ragazze nella sua condizione «erano costrette a non usare il loro nome».

Nel ricorso, si rammenta altresì come la D. abbia mentito in più occasioni anche a P.N. ed a M..F. (l’uomo con il quale si è poi sposata) sempre perché terrorizzata all’idea che potesse accadere qualcosa di male ai propri familiari in XXXXXXX.

Il teste F. ha ricordato che la donna era soggiogata al punto da avere persino timore di rivolgersi ad un legale diverso da quello che rappresentava il suo sfruttatore H. e che egli dovette fare molte pressioni affinché la donna si affrancasse (f 12 ricorso).

Tanto è dimostrato lo stato di soggezione in cui si trovavano la D. e le donne come lei che anche la P. si era decisa a parlare solo dopo aver saputo che la D. era in carcere per le sue false dichiarazioni e che H. era stato condannato alla pena di 7 anni di reclusione ed era fuggito in Albania (f 13 ricorso).

Per la D. era così inevitabile mentire che – come riferisce il teste F. (doc 11 allegato ai ricorso) nelle dichiarazioni difensive – in vista di una visita e di un intervento medico cui doveva sottoporsi, la donna si era presentata sotto una diversa identità (cosa non potuta dimostrare perché, purtroppo il Dott. C. – pur ricordando il fatto – non aveva conservato la documentazione clinica del caso – f. 15 ricorso). F. racconta altresì (f. 16 ricorso) di avere appreso l’esatta identità della sua attuale moglie solo dopo l’arresto di H. ;

2) errata applicazione dell’art. 54 c.p. dal momento che la D. avrebbe dovuto essere dichiarata non punibile per le false dichiarazioni rese in ordine alle proprie generalità per avere agito in stato di necessità (come dalla stessa riferito nella propria denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ove riferisce che – dietro minaccia di rappresaglie sulla sua famiglia era stata costretta a dichiarare di chiamarsi G.F.  – f. 20 ricorso).

La ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Con memoria depositata il 17.10.11 la difesa della D. facendo notare che, medio tempore la Corte d’appello si è pronunciata anche sulla richiesta dell’imputata di riparazione per l’ingiusta detenzione e che, sebbene si sia trattato di una liquidazione inferiore alla richiesta, la D. non ha impugnato quella ordinanza perché suo obiettivo è, soprattutto dimostrare che in questa vicenda «ella è stata vittima e non complice». Ciò del resto era stato colto anche dal Procuratore Generale che, nelle proprie conclusioni, si era espresso proprio in questi termini. Si insiste, quindi, nel sottolineare che la decisione qui impugnata di reiezione dell’istanza di revisione è censurabile perché non ha tenuto conto di tutti gli elementi portati all’attenzione dalla difesa con le proprie indagini ed, in particolare delle dichiarazioni, oltre che di R. Sane anche di quelle di F.M.  e B.A.  .

 

2. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

La decisione qui impugnata, infatti, è affetta da intrinseca contraddittorietà tra la logica che supporta la decisione di assolvere l’imputata dal reato di induzione e sfruttamento della prostituzione e la opposta conclusione di respingere l’istanza di revisione della sentenza con la quale la D. aveva patteggiato la pena in relazione all’accusa di avere fornito false dichiarazioni sulla propria identità personale a varie autorità di polizia.

A fondamento di tale decisione, la Corte afferma che solo la R. («peraltro, non in dibattimento ma nelle dichiarazioni rese al difensore della D.») ha affermato che tutte le prostitute erano costrette dai loro sfruttatori a non usare il proprio nome.

In primo luogo, va censurato l’inciso (erroneamente insinuante il sospetto di minor credibilità) relativo alla circostanza che quelle della R. sono dichiarazioni acquisite a seguito di indagini difensive; la cosa, infatti, non le rende, per ciò solo, di rango inferiore essendo stato già affermato da questa S.C. (sez. n. 17.10.07, Levacovich, Rv. 238806; sez. n, 30.1.02, Pedi, Rv. 221550) che gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p. sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell’art. 391 octies non può limitarsi ad acquisirli ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando – ove ritenga di disattenderli – le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo.

Nella specie, poi, è indubbio – proprio alla luce di tutto quanto detto in precedenza dai medesimi giudici per spiegare la propria decisione di assoluzione – che le parole della teste R. non sarebbero le sole a legittimare una riconduzione della ripetuta condotta antigiuridica di dichiarare false generalità ad uno stato di coartazione morale dell’H.  nei confronti della presente ricorrente.

Al contrario, lo stato di soggezione della D. è stato pienamente accertate aliunde tanto da venire assolta dall’altra più grave accusa di sfruttamento e la svalutazione delle affermazioni liberatorie della R., oltre ad essere immotivata, non è decisiva.

È sufficiente, a tal fine, ricordare alcuni passaggi della decisione impugnata ove si asserisce che «il teste F….ha confermato lo stato di soggezione e di coartazione in cui all’epoca viveva la donna (f3) ovvero, più avanti, quanto riferito nel presente giudizio dai testi R. e F. dimostra, dunque, che la D. non condivideva la criminosa attività di sfruttamento della prostituzione svolta in XXXXXX dall’H., ma che ne era una delle vittime» (13).

Proseguendo nel proprio argomentare, la Corte valorizza la complessiva attendibilità della teste P. per giudicare revisionabile la precedente decisione di condanna della D. per induzione e sfruttamento della prostituzione arrivando a sostenere che, anzi, esse «appaiono molto più coerenti con le effettive condizioni di vita dell’odierna imputata, anch’ella per lungo tempo costretta dall’H., con violenze e minacce, a prostituirsi, nel di lui interesse economico, come riferito dai testi R. e F. ».

Da tutto quanto precede è agevole inferire, sul piano logico, il convincimento dei giudici di appello che la D. versasse in uno stato di sottoposizione morale e materiale tali da – coerentemente – dover essere esclusa rilevanza penale anche a quelle condotte, dalla stessa poste in essere, che erano astrattamente qualificabili come induzione e sfruttamento della prostituzione altrui.

Sta di fatto, poi, che l’accertata condizione di sudditanza della donna dal proprio sfruttatore la costringeva a prostituirsi a propria volta nelle circostanze di tempo e di fatto che quegli voleva ed, ovviamente, anche con le modalità da questi pretese.

A tale stregua, non costituisce certo un salto logico ritenere che, mentire sulla propria identità in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, da parte della ricorrente, potesse costituire, appunto, una delle ‘modalità’ di realizzazione delle condotte imposte dall’H. alla donna.

Semmai, è una crasi logica il negarlo, come fatto nella decisione impugnata.

Peraltro, anche prescindendo dalla ingiustificata minimizzazione della precisa testimonianza della R. sul punto, e visto che la sentenza ha mostrato di tener conto a pieno delle dichiarazioni dell’attuale marito dell’imputato F., vi è da dire che proprio quest’ultimo ha riferito – come documentatamente attesta la ricorrente nel gravame – che la donna era soggiogata al punto da avergli mentito in più occasioni ed, addirittura, di avere appreso l’esatta identità della sua attuale moglie solo dopo l’arresto di H. .

E, comunque, anche la teste P. – alla cui deposizione, come si è detto, la Corte annette grande rilevanza – ha affermato che la D. , sempre perché terrorizzata all’idea che potesse accadere qualcosa di male ai propri familiari in XXXXXXX, le aveva ripetutamente mentito.

In buona sintesi, il clima di complessiva sfiducia reciproca anche tra le stesse vittime di questa squallida vicenda di sfruttamento della prostituzione, messa in piedi dall’H., e la tendenza alla menzogna erano tali che la stessa P. si era determinata a parlare solo dopo aver saputo che la D. era in carcere per le sue false dichiarazioni e che H.  era stato condannato alla pena di 7 anni di reclusione ed era fuggito in XXXXXXX (f. 13 ricorso).

Significativo – sempre in punto di false attestazioni sulle proprie generalità da parte della D. – è anche quanto riferisce il teste F. (doc. 11 allegato ai ricorso) a proposito della diversa identità rilasciata, persino, al Dott. C. in vista di un intervento chirurgico.

Da tutto ciò, appare evidente che la menzogna (anche sulle proprie generalità) era una sorta di abito mentale indotto dalla complessiva condizione di subornazione nella quale la D. , così come altre ragazze costrette a prostituirsi, vivevano e si rapportavano (non solo con le forze dell’ordine ma, a fortori, proprio con queste ultime).

È appena il caso di ricordare che, anche di recente questa S.C. (sez. VI, 16.6.11, Gaibiati, Rv. 250878) ha ravvisato la ricorrenza della causa di giustificazione prevista dall’art. 54 C.p. in una fattispecie sicuramente importante (mendaci dichiarazioni per evitare un’accusa penale nei confronti dell’accusato stesso ovvero per il timore di licenziamento) ma non connotata dall’elevato grado di violenza da cui è intrisa la presente vicenda ove alla D. venivano, tra l’altro, continuamente mostrate le foto dei suoi genitori e familiari stretti prospettando la loro morte (sì che gli stessi sarebbero rimasti solo delle ‘foto’).

Se, quindi, nella specie, la D. è stata ritenuta così soggiogata da doversi escludere la sua responsabilità penale per le condotte poste in essere nei confronti di altre ragazze da lei indotte a prostituirsi, a fortori, è coerente concludere che, alla luce delle dichiarazioni prodotte dalla P. – che hanno confermato e ribadito il complessivo stato di soggezione in cui la D. viveva – avrebbe dovuto essere rivedibile anche la decisione assunta con la sentenza ex art. 444 c.p.p. in relazione alla violazione degli artt. 495 e 496 c.p., perché si trattava all’evidenza di comportamento necessitato dal timore che in caso di trasgressione alle regole a lei imposte dall’H. , potesse essere posta in pericolo la vita dei suoi familiari in XXXXXXX.

La decisione impugnata è stata, perciò, giustamente censurata dalla ricorrente perché viziata sul piano logico e per erronea applicazione della legge penale. Essa deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in quanto l’imputata non è punibile per avere agito in stato di necessità.

 

 

P.Q.M.

 

 

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputata non è punibile per avere agito in stato di necessità.

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