cassazione

Suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione III

SENTENZA 20 giugno 2014, n.14089

 

RITENUTO IN FATTO

La ZIM Israel Navigation ltd. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la s.a.s. Speditex spedizioni internazionali e – sulla premessa di aver effettuato prestazioni di trasporto nell’interesse della NO.VI. Commercial Exportador ltd., in base alle quali aveva depositato i container nell’area portuale di (OMISSIS), e che la merce era stata ritirata dalla società Speditex, presentatasi quale spedizioniere mandatario della NO.VI., sicchè la Speditex era divenuta debitrice nei suoi confronti dei corrispettivi dovuti per la detenzione e l’uso dei container – chiese che la società convenuta fosse condannata al pagamento della somma di Euro 4.369,60, quale debito residuo.

Si costituì la società convenuta, eccependo in rito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Venne chiamata in giudizio, dietro richiesta della società convenuta, la NO.VI., la quale rimase contumace, ed il Tribunale respinse la richiesta di estensione della domanda da parte della ZIM nei confronti della NO.VI. Il Tribunale rigettò quindi la domanda, ritenendo il difetto di legittimazione passiva della Speditex.

2. La sentenza è stata impugnata dalla ZIM e la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 12 gennaio 2008, ha respinto l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del giudizio di secondo grado.

La Corte territoriale, dopo aver ricordato la natura del contratto di spedizione, il cui oggetto essenziale sta nella conclusione di un contratto di trasporto da parte dello spedizioniere, ha precisato che quest’ultimo può impegnarsi anche ad effettuare prestazioni non rientranti nell’ambito tipico del contratto di spedizione – quali il ritiro e la custodia della merce – ma che ciò non implica l’acquisizione, da parte sua, della qualità di spedizioniere vettore ai sensi dell’art. 1741 c.c.; qualità, questa, riservata a chi assume l’obbligazione di esecuzione del trasporto. Ove ciò non si verifichi, i rapporti tra spedizioniere e committente e tra spedizioniere e vettore restano regolati dall’art. 1705 c.c., in tema di mandato senza rappresentanza.

Ha aggiunto la Corte d’appello che era a carico della ZIM l’onere di provare l’assunzione, da parte della Speditex, della qualità di contraente del contratto di trasporto; e che tale prova non poteva essere costituita dalla vicenda del rapporto cartolare di cui alla polizza di carico. La polizza di carico, infatti, in quanto titolo rappresentativo della merce, ha natura di titolo di credito causale, sicchè le enunciazioni contenute in quel documento segnano la misura dei diritti e degli oneri del terzo possessore nei confronti del vettore e provano il rapporto fondamentale. Nella specie, dal tenore della polizza non emergeva “alcun dato significativo della avvenuta stipulazione del contratto di trasporto” tra la ZIM e la Speditex;

nè tale prova poteva risultare dalla avvenuta girata alla Speditex della polizza di carico, poichè l’acquisizione, da parte di quest’ultima, della legittimazione ad esigere l’immediata messa a disposizione della merce attiene all’esercizio del diritto cartolare, dotato di rilevanza autonoma rispetto al contratto di trasporto. E poichè “la circolazione della polizza di carico non comporta successione nel rapporto sostanziale sottostante”, la girata alla Speditex non comportava che questa fosse succeduta negli obblighi contrattuali derivanti dal trasporto.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso la ZIM Integrated shipping service (successore della originaria attrice), con atto affidato a tre motivi.

Le società Speditex e NO.VI. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Rileva la ricorrente che nel presente processo si discute della sola legittimazione passiva della Speditex, la quale ha ritirato la merce dopo aver sottoscritto per girata la polizza di carico. La sentenza si sarebbe contraddetta perchè, dopo aver affermato correttamente che lo spedizioniere è un mandatario senza rappresentanza che assume diritti ed obblighi delle operazioni che compie, ha poi affermato che la Speditex non era tenuta alle obbligazioni derivanti dal trasporto se non in caso di stipulazione originaria di tale contratto.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 1705 e 1737 c.c..

Osserva la ricorrente che la Speditex ha agito, nella specie, per conto della NO.VI. senza alcun potere di rappresentanza; quindi, sottoscrivendo la polizza di carico e ottenendo la consegna della merce dal vettore marittimo, avrebbe assunto tutti gli obblighi della NO.VI., compreso quello di corrispondere i costi del trasporto, perchè chi presenta il documento rappresentativo della merce assume l’obbligo di pagare gli oneri connessi all’effettivo ritiro della medesima.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe incorsa in numerose contraddizioni. Queste, comunque, sarebbero costituite dal fatto che, pur avendo riconosciuto che la polizza di carico segna il limite degli obblighi del possessore nei confronti del vettore, non ha poi posto in capo alla Speditex gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, e ciò per il fatto che tali obblighi graverebbero solo su chi ha stipulato in origine il contratto; contratto che la Speditex non ha concluso.

4. I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente stante l’intima connessione che li caratterizza, sono tutti privi di fondamento.

4.1. A norma dell’art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è un mandato col quale ‘lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie’; si tratta, come da pacifico insegnamento anche della dottrina, di un mandato senza rappresentanza. Qualora lo spedizioniere assuma anche, in tutto o in parte, l’esecuzione del contratto di trasporto, si porranno a suo carico gli obblighi del vettore (ipotesi dello spedizioniere vettore, di cui all’art. 1741 c.c.).

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che, affinchè lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell’art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell’operazione complessiva. L’accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un’indagine circa il contenuto dell’intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (così le sentenze 13 agosto 1997, n. 7556, 6 agosto 2004, n. 15186, e 14 febbraio 2005, n. 2898). Tale accertamento dovrà essere compiuto assumendo come punto di partenza il contenuto del contratto e, se del caso, rifacendosi agli usi specifici dei diversi porti, trattandosi di una materia regolata fin da tempi molto risalenti anche sulla base delle singole prassi locali.

La giurisprudenza di questa Corte ha anche avuto modo di chiarire che la polizza di carico assume la veste di titolo di credito che dà diritto alla consegna delle merci trasportate, sicchè il legittimo portatore di tale polizza ha titolo per promuovere l’azione cartolare contro il vettore per la perdita o per i danni subiti dalla merce trasportata (v. la sentenza 7 luglio 1999, n. 7025, oltre alla citata sentenza n. 2898 del 2005, la quale parla di titolo rappresentativo delle merci, stante l’equivalenza tra possesso del titolo e possesso delle merci).

4.2. La Corte d’appello ha fatto buon governo dei principi ora richiamati.

Essa, infatti, ha posto in evidenza alcuni fondamentali passaggi: 1) il contratto di trasporto era stato, nella specie, stipulato tra l’odierna ricorrente e la società NO.VI, sempre rimasta contumace; 2) il testo della polizza di carico non conteneva alcuna indicazione idonea a far ritenere che la società ZIM avesse concluso un contratto di trasporto con la società Speditex, ancorchè agente in nome proprio e per conto altrui (secondo lo schema menzionato del mandato senza rappresentanza); 3) l’unico titolo di legittimazione della Speditex a pretendere la consegna della merce era costituito dai principi del diritto cartolare, risultando la stessa girataria della polizza di carico; 4) tale legittimazione non era indice, di per sè, dell’effettiva assunzione degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, anche perchè, se la Speditex fosse stata titolare fin dall’origine dei diritti sulla merce, non avrebbe avuto bisogno di utilizzare lo strumento cartolare, ossia la girata del titolo.

Si tratta – come facilmente si comprende – di una motivazione del tutto corretta in punto di fatto, priva di vizi logici e rispondente ai principi di diritto sopra richiamati.

La confusione nella quale cade l’odierno ricorso sta nel ritenere che la sussistenza, in capo allo spedizioniere, del diritto cartolare ad esigere la consegna della merce tramite lo strumento della girata della polizza di carico implichi anche – automaticamente – l’assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, il che la sentenza impugnata ha pacificamente escluso. E la mancata prova circa l’assunzione della qualità di spedizioniere vettore fa sì che non sia applicabile, nella fattispecie, la norma dell’art. 1741 c.c., con conseguente impossibilità per la società ricorrente di esigere dalla Speditex ciò che doveva, semmai, essere richiesto alla società con la quale era stato stipulato il contratto di trasporto.

Non sussistono, dunque, le lamentate violazioni di legge nè i prospettati vizi di motivazione, risolvendosi le argomentazioni della società ricorrente nell’indebito tentativo di sollecitare, da parte di questa Corte, un nuovo e non consentito esame del merito.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

 

P.Q.M.

 
 
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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