Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 19 gennaio 2016, n. 774
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4029/2013 proposto da:
(OMISSIS) SCPA (OMISSIS), in persona della Dott.ssa (OMISSIS) nella sua qualita’ di Responsabile dell’U.O. Sofferenze Recupero e contenzioso e procuratrice speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS), in persona del titolare (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1303/2012 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 03/12/2012, R.G.N. 1067/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega non scritta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.1. – Nella procedura di espropriazione presso terzi iscritta al R.G. 440/2009 del Tribunale di Vicenza intrapresa da (OMISSIS) (creditore procedente, quale titolare dell’impresa individuale (OMISSIS)) in danno di (OMISSIS) (debitore esecutato) e presso il terzo (OMISSIS) p.a., avente ad oggetto quote di fondi comuni di investimento, dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita da parte del giudice dell’esecuzione spiego’ intervento, in base a credito non fondato su titolo esecutivo, la (OMISSIS), quale creditore titolare di un diritto di pegno (costituito anteriormente al pignoramento) sui medesimi beni staggiti.
Esaurita la fase liquidativa, il G.E. dispose il pagamento in favore del solo creditore procedente dell’intero ricavato della vendita, pari ad euro 12.789,38 (importo poi rettificato, con ordinanza di correzione di errore materiale, in euro 5.102,17 oltre spese ed interessi), nulla statuendo in ordine all’intervento dell’istituto bancario.
Avverso detta ordinanza dispiego’ opposizione agli atti esecutivi la (OMISSIS), deducendo l’illegittimita’ dell’omessa assegnazione in suo favore del ricavato con collocazione privilegiata ovvero – e quantomeno – dell’omessa assegnazione del residuo ricavato all’esito della soddisfazione del creditore procedente.
Il tribunale di Vicenza rigetto’ l’opposizione con sentenza n. 1303 del 3 dicembre 2012, per la cui cassazione propone ricorso, affidato ad un unico ed articolato motivo, la (OMISSIS); resiste, con tempestivo controricorso, (OMISSIS); alcuna attivita’ processuale svolge invece (OMISSIS), litisconsorte nel giudizio di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.2. – Nella pronuncia qui impugnata, il Tribunale berico ha ritenuto che la opponente (OMISSIS), pur titolare del diritto di pegno sui beni oggetto dell’espropriazione, non potesse ne’ partecipare alla distribuzione della somma ricavata ne’ fruire dell’accantonamento di somme, per avere spiegato il proprio intervento non titolato (non potendosi considerare titolo esecutivo la certificazione Decreto Legislativo n. 385 del 1993, ex articolo 50) oltre il limite temporale sancito dall’articolo 499 c.p.c., comma 2 (“prima che sia tenuta l’udienza in cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione”) e non avere attivato il subprocedimento di ricognizione del credito regolato dai commi quinto e sesto dello stesso articolo, subprocedimento cui doveva “necessariamente” sottoporsi ogni creditore intervenuto senza titolo, privilegiato o chirografario, ai fini della distribuzione o anche soltanto del mero accantonamento.
A sostegno dell’unico motivo di ricorso la (OMISSIS) deduce, sub specie di violazione e falsa applicazione degli articoli 499 e 528 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ammissibilita’ nell’esecuzione mobiliare dell’intervento tardivo di un creditore privilegiato sprovvisto di titolo esecutivo, esperibile in ogni momento della procedura purche’ prima dell’adozione del provvedimento di distribuzione; inferisce inoltre, dalla lettura coordinata degli articoli 499, 525, 526 e 528 c.p.c., l’ininfluenza del tempo dell’intervento sull’operare della causa legittima di prelazione, cioe’ a dire il diritto alla soddisfazione in via preferenziale sul ricavato della vendita del creditore privilegiato, ancorche’ tardivamente intervenuto.
p.3. – Il motivo, teste’ summatim illustrato, non puo’ condurre alla cassazione della sentenza impugnata, pur imponendosi una correzione della motivazione della stessa.
p.3.1. E’ opportuna una breve considerazione di ordine generale sull’intervento non titolato.
Mediante una radicale innovazione dell’impianto previgente, il disposto degli articoli 499 e 500 c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dalle riforme dell’anno 2005 rispettivamente, dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, comma 3, lettera e), nn. 7 e 1-bis, conv. con mod. dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, il primo come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 1, comma 3, lettera e), nonche’ il secondo a sua volta inserito dall’articolo 1, comma 2, lettera d), di tale ultima legge, disegna un modello di procedimento esecutivo definito “a porte chiuse”, caratterizzato cioe’ da una significativa limitazione della possibilita’ del concorso di altri creditori. Le due norme – e soprattutto la prima di esse – restringono infatti la legittimazione all’intervento nell’espropriazione forzata (naturale proiezione processuale del fondamentale principio della par condicio creditorum) ai creditori muniti di titolo esecutivo, circoscrivendo solo a fattispecie eccezionali, tassativamente predeterminate dalle legge, le ipotesi di intervento di creditori non muniti di titolo esecutivo.
Precisamente, l’articolo 499 c.p.c., individua tre tipologie di possibili interventori non assistiti da titolo esecutivo, abilitando a tanto i creditori che, al momento del pignoramento:
a) abbiano eseguito un sequestro sui beni staggiti, oppure:
b) vantino su detti beni un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, oppure ancora;
c) siano titolari di un diritto di credito di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 c.c..
Si tratta di fattispecie accomunate si’ dall’elemento temporale della necessaria anteriorita’ del credito rispetto al pignoramento, ma afferenti a situazioni eterogenee, variamente giustificanti la attribuzione della facolta’ di intervento a soggetti non provvisti di titolo: nel caso (che qui interessa) del creditore pignoratizio viene in rilievo la particolare relazione con il bene oggetto dell’aggressione e la idoneita’ della vendita forzata a produrre il c.d. effetto purgativo, ovvero la estinzione dei diritti di prelazione gravanti sul bene staggito.
p.3.2. Nelle ora descritte vicende, la mancanza di un titolo esecutivo (e cioe’ di un documento ex lege ritenuto idoneo e sufficiente a dare sufficiente certezza sull’esistenza del credito azionato, onde confinare all’esterno del processo esecutivo ogni questione di diritto su quest’ultimo) a base dell’intervento ha indotto il legislatore ad apprestare, a tutela del debitore esecutato, un sistema di controllo sull’an e sul quantum della pretesa creditoria affermata dall’interventore, compatibile pero’ con la struttura del processo esecutivo e con i limitati poteri di accertamento cognitivo tipicamente devoluti al giudice dell’esecuzione.
A tale logica risponde il subprocedimento di verifica dei crediti degli interventori analiticamente regolato nell’articolo 499 c.p.c., una sorta di parentesi incidentale e parallela all’ordinario corso della procedura, nel quale l’accertamento del credito si compie in maniera semplificata, sottratta ad ogni apprezzamento di natura discrezionale del giudice dell’esecuzione, giacche’ esclusivamente condizionata dal contegno serbato dal debitore esecutato.
Su quest’ultimo grava, infatti, uno specifico onere di contestazione del credito dell’interventore non titolato, da esercitarsi in un’udienza ad hoc fissata: in caso di riconoscimento della pretesa (oppure di mancato disconoscimento espresso) il creditore intervenuto non titolato acquista la facolta’ di partecipare alla distribuzione della somma ricavata per l’intero (ovvero limitatamente alla parte di credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale) ed in modo pieno, ossia al pari di un creditore titolato e senza necessita’ di munirsi di titolo esecutivo, almeno ai fini di quel processo esecutivo; qualora invece il debitore effettui il disconoscimento, al creditore non riconosciuto viene garantito soltanto l’accantonamento in sede distributiva degli importi per i quali egli sarebbe stato utilmente collocato nel riparto.
p.3.3. L’incipit del subprocedimento di verifica dei crediti non assistiti da titolo esecutivo e’ ovviamente segnato dal deposito del ricorso per intervento per il quale l’articolo 499 c.p.c., comma 2 – come novellato dalle riforme dell’anno 2005 – ha fissato un termine finale (“prima che sia tenuta l’udienza in cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569”) non consonante rispetto alle previsioni normative che, con riferimento alle varie tipologie espropriative, individuano, in maniera differente (e meno rigorosa) il discrimen temporale tra interventi tempestivi e tardivi, stabilendo che l’intervento debba avere luogo:
– nell’espropriazione mobiliare, giusta l’articolo 525 c.p.c., “non oltre fa prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione” (ovvero, nella c.d. piccola espropriazione mobiliare, non oltre la data di presentazione dell’istanza di assegnazione o di vendita: articolo 525, comma 3);
– nell’espropriazione presso terzi, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti (articolo 551 c.p.c., comma 2);
– nell’espropriazione immobiliare, a mente dell’articolo 564 c.p.c., comma 1, “non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita”.
p.3.4. Risiede in siffatta positiva discrasia (e nei modi per ripianare la stessa) la ragione del contendere ne presente giudizio, questione oltremodo diffusamente (e variamente) analizzata in dottrina, ma sulla quale non si riscontrano precedenti di legittimita’.
p.4. – Nella gravata pronuncia, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto l’illustrato subprocedimento di verifica alla stregua di un incombente necessario, un passaggio obbligato ed anzi indefettibile per il soddisfacimento del creditore intervenuto non titolato, tanto nella forma piu’ diretta dell’accesso immediato alla distribuzione del ricavato quanto attraverso la mera prenotazione della distribuzione garantita dal meccanismo dell’accantonamento; ha, in buona sostanza, attribuito all’articolo 499 c.p.c., comma 2, valenza di norma speciale rispetto alle altre sopramenzionate disposizioni, relativa unicamente agli interventi non titolati e per questi prescrivente, mediante la fissazione di un limite temporale al deposito del ricorso, una vera e propria condizione di ammissibilita’ dell’intervento.
Tale lettura e’ effettivamente conforme allo spirito di accelerazione e semplificazione della riforma del 2006; ed obiettivamente essa e’ coerente anche con una finalita’ di tutela avanzata del debitore, nei cui confronti l’ammissione di un intervento non titolato e’ controbilanciata dalla offertagli preliminare facolta’ di paralizzarlo mediante semplice e discrezionale o non motivato disconoscimento, riattivando in tal modo l’originario onere del creditore di munirsi di titolo esecutivo per partecipare alla distribuzione in danno di quegli.
p.5. – Eppure, nonostante l’evidente consonanza di tale lettura con lo spirito della riforma, la lettera delle disposizioni normative implicate ne esclude la sostenibilita’ ed impone un’interpretazione complessiva dell’istituto che contemperi diversamente le contrapposte esigenze dei creditori – separatamente considerando i tempestivi ed i tardivi – e del debitore.
p.5.1. In primo luogo, occorre tener conto del fatto che, mentre l’articolo 499 c.p.c., ha come precipuo oggetto la regolamentazione del ricorso per intervento, la specifica disciplina del tempo dell’intervento e’ dettata, nell’ambito dei singoli paradigmi procedimentali della espropriazione, dagli articolo 525, 551 e 564 c.p.c.: infatti, l’articolo 500 c.p.c., al fine di stabilire quali siano gli effetti dell’intervento, continua a richiamare espressamente “le disposizioni contenute nei capi seguenti”, e non gia’, quindi, l’articolo 499 c.p.c., che lo precede.
In virtu’ di tale richiamo, i citati articoli 525, 551 e 564 c.p.c., nel prevedere lo spartiacque tra interventi tempestivi e tardivi, non operano alcuna differenziazione tra le categorie dei creditori titolati e non titolati, la qua cosa ne accredita, in via interpretativa, la portata di norme generali: e ne escludono allora una esegesi restrittiva, circoscritta ai soli creditori muniti di titolo.
Il deposito del ricorso oltre il termine fissato comporta infatti la postergazione in sede distributiva dell’interventore tardivo (con riguardo, peraltro, ai soli creditori chirografari, per avere comunque il legislatore garantito la soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da causa legittima di prelazione riconosciuta dal diritto sostanziale) e non incide sull’ammissibilita’ stessa dell’intervento, per la quale i codice stabilisce una soglia molto piu’ spostata in avanti e correlata, in definitiva, al momento terminale della procedura (gli interventi sono infatti praticabili: nelle procedure mobiliari e presso terzi, sino all’emissione del provvedimento di distribuzione; nelle esecuzioni immobiliari, sino all’udienza fissata per la discussione sul progetto di distribuzione).
p.5.2. Vi sono inoltre – e la considerazione appare dirimente -previsioni positive che, ai fini della individuazione dei poteri e delle facolta’ processuali spettanti agli interventori, postulano, espressamente o per implicito, la legittima possibilita’ di interventi non titolati spiegati oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione: qui il richiamo e’, in primis, nella espropriazione immobiliare, all’articolo 566 c.p.c. (“I creditori iscritti e privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione”) ma anche, nell’esecuzione mobiliare (e in quella presso terzi, in forza della relatio operata dall’articolo 551 c.p.c.), all’articolo 526 c.p.c. (“I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525, partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti”) e all’articolo 528 c.p.c., comma 2 (“I creditori che hanno un diritto di prefazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente cioe’ tardivamente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione”).
p.5.3. Appare allora di tutta evidenza come ascrivere all’inosservanza del termine per il deposito del ricorso previsto dall’articolo 499 c.p.c., comma 2, efficacia preclusiva degli interventi non titolati avrebbe richiesto una formulazione ben piu’ netta e soprattutto inequivoca o comunque priva di un tale integrale rinvio alla lasciata intatta disciplina delle singole espropriazioni, specie in ordine alla gravissima sanzione della inammissibilita’. E non puo’ dirsi consentito allora in via ermeneutica, oltretutto dinanzi ad una riforma organica e complessiva e per la quale non puo’ parlarsi di difetto di coordinamento, pervenire all’interpretazione abrogativa che il giudice di primo grado – sorretto peraltro da una, pur non maggioritaria, dottrina – postula e pone a base della sua decisione.
Detta radicale opzione interpretativa, infatti, da un lato, introduce una ingiustificata ulteriore diseguaglianza di trattamento tra creditori titolati e non titolati (costringendo questi ultimi al deposito del ricorso in un momento notevolmente piu’ anticipato rispetto alla fase distributiva); dall’altro (ed ove non si volesse giustificare tale differenziazione in base alla discrezionalita’ della condotta del creditore, che sceglie di intervenire senza prima munirsi di titolo), finisce con il collegare all’inerzia processuale del creditore una gravosa conseguenza di natura sostanziale, e cioe’ a dire il venir meno del diritto reale di garanzia o del privilegio, poiche’ il creditore privilegiato intervenuto oltre il termine previsto dall’articolo 499 c.p.c., comma 2, vedrebbe irrimediabilmente compromessa la realizzazione del proprio diritto (salvo il caso in cui riesca a munirsi di un titolo esecutivo prima della distribuzione del ricavato) per l’estinzione della causa legittima di prelazione derivante dall’effetto purgativo della vendita forzata, in contrasto con la salvaguardia dei crediti privilegiati che il codice di rito assicura in maniera prioritaria ed indifferente rispetto al momento di esercizio dell’azione esecutiva ad opera del privilegiato.
p.5.4. E, a stretto rigore, tale opzione interpretativa finirebbe, con un’evidente eterogenesi dei fini, con il disincentivare contraddittoriamente il sistema deflattivo dell’intervento non titolato, rendendolo non conveniente per gli ulteriori oneri che verrebbe ad imporre ai creditori non ancora muniti di titolo, tanto da fare apparire come inevitabile prevenzione per la perdita della loro situazione di privilegio iniziale comunque la previa formazione di un titolo.
p.6. – Altro e’ dunque il significato da attribuire al limite temporale per il deposito del ricorso per intervento previsto dall’articolo 499 c.p.c., comma 2: esso va letto si’ come riferito ai soli creditori non titolati ma, ad avviso di questa Corte, in chiave strumentale all’esperimento del subprocedimento di verifica dei crediti ed alla luce della effettiva funzione da quest’ultimo assolta.
p.6.1. L’intero sistema dell’intervento non titolato, che consiste in un esonero di particolari categorie di creditori dalle preventive condizioni di intervento consistenti nel conseguimento e nella produzione di un titolo esecutivo che riconosca il loro credito, e’ articolato in due subprocedimenti o fasi:
– una prima, in cui alla carenza di titolo si sopperisce con la ficta confessio del debitore, cui e’ offerta, a controbilanciare il privilegio concesso al creditore di intervenire senza titolo, la possibilita’ di paralizzare – in senso tecnico, cioe’ di sterilizzare o impedirne gli effetti – l’intervento mediante la semplice condotta di positivo disconoscimento;
– una seconda, cui il creditore accede in dipendenza dell’esito dell’esercizio di tale facolta’ concessa al debitore; e che, se la condotta e’ di riconoscimento anche tacito, comporta l’equiparazione ad un intervento titolato, mentre, in caso contrario, implica un ulteriore e duplice onere del creditore disconosciuto (articolo 499 c.p.c., u.c., ult. periodo), cioe’ quello di instare per l’accantonamento delle somme che potrebbero loro spettare se conseguissero il titolo e, soprattutto, quello di proporre, nei trenta giorni successivi ai disconoscimento, l’azione per conseguire un valido titolo esecutivo.
p.6.2. Al di fuori di questo sistema, l’intervento e’ radicalmente escluso, non essendo ammesso, se non titolato, fuori dei casi e delle procedure espressamente previste appunto dagli articoli 499 e 500 c.p.c., con potesta’ del giudice dell’esecuzione di rilevare anche di ufficio la carenza di tali presupposti (Cass. 9 aprile 2015, n. 7107).
p.6.3. In questo sistema va inserita la persistenza della facolta’ di intervenire tardivamente, conclamata dalla mancata modificazione del richiamo dell’articolo 500 c.p.c., alla disciplina complessiva degli interventi contenuta nei singoli capi successivi e dedicati alle diverse espropriazioni.
Ora, l’assolvimento dell’onere di depositare il ricorso “prima che sia tenuta l’udienza in cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569” permette al creditore intervenuto non assistito da titolo esecutivo l’attivazione del subprocedimento di verifica regolato dall’articolo 499 c.p.c., commi 5 e 6 e gli consente, quindi, di potersi giovare, in caso di riconoscimento (anche tacito, a seguito di mancato disconoscimento) da parte del debitore, dell’ammissione diretta alla seconda fase, cioe’ quella di distribuzione del ricavato alla stregua dei (ed in posizione paritaria rispetto ai) creditori titolati: si realizza, in tal modo, un meccanismo che surroga de plano (ovvero senza la necessita’ per l’interventore non titolato di introdurre un autonomo giudizio di cognizione) l’esistenza ab initio del titolo esecutivo, seppure con efficacia limitata ai procedimento in corso.
p.6.4. La proposizione dell’intervento elasso il predetto termine -che si ricollega ad una scelta volontaria (quand’anche, in ipotesi, necessitata per l’incalzare della procedura) del creditore, visto che il tenore letterale della norma abilita l’intervento non titolato pur sempre alla condizione che i relativi presupposti sussistessero al momento del pignoramento – impedisce, dunque, lo svolgimento della prima di dette due fasi, cioe’ la parentesi incidentale di verifica dei crediti: infatti il legislatore ha chiaramente voluto che la fissazione dell’udienza di comparazione delle parti per tale incombente avvenga da parte del g.e. contestualmente all’ordinanza con cui e’ disposta la vendita: articolo 499 c.p.c., u.c..
Ma una tale ritardata iniziativa processuale dell’interventore non titolato non puo’ tuttavia, per le esigenze di coerenza del sistema e, in ultima analisi, per la garanzia della par condicio creditorum, ne’ sopprimere le garanzie offerte al debitore, ne’ recidere in maniera netta le possibilita’ di soddisfazione del credito in tal modo fatto valere.
p.6.5. Si deve piuttosto riconoscere, nell’equilibrato bilanciamento delle posizioni in gioco e tra queste anche di quelle del debitore, che l’intervento non titolato spiegato alla (nonche’, ovviamente ed a maggior ragione, oltre la) udienza in cui e’ disposta la vendita produca un effetto processuale di minore portata rispetto all’accesso immediato – e paritario – al riparto: quest’ultimo e’ e resta condizionato o alla sussistenza di un titolo o al conseguimento, da parte del creditore, di quel suo specifico surrogato consistente nel riconoscimento (anche tacito) del credito non titolato conseguente alla condotta del debitore.
Pertanto, se il creditore, con la sua scelta volontaria, preclude per i tempi di dispiegamento dei suo proprio intervento al debitore la possibilita’ di disconoscere idoneamente il credito non titolato, allora sopportera’ coerentemente le conseguenze e dovra’, sempre ove sia in possesso degli speciali requisiti di cui all’articolo 499 c.p.c., farsi carico degli ulteriori oneri previsti per il caso in cui il debitore abbia potuto avvalersi della facolta’ di disconoscimento: cioe’ l’istanza di accantonamento e soprattutto l’avvio immediato dell’azione per munirsi di titolo.
p.6.6. In altre parole, funzionale essendo la tempestivita’ dell’intervento alla vantaggiosa chance della collocazione in sede distributiva in caso di mancato disconoscimento, il creditore senza titolo intervenuto tardivamente, benche’ pur sempre nell’ambito delle previsioni dell’articolo 499 c.p.c. (e dovendosi quindi escludere la ritualita’ di un intervento anche al di fuori delle ipotesi in cui quello e’ ammesso eccezionalmente senza titolo: Cass. 9 aprile 2015, n. 7107), deve intendersi – per volontaria (quand’anche indotta, talora, dall’incombenza dei tempi della procedura) sua scelta dei tempi – ab origine disconosciuto, equiparato cioe’ quoad effectum all’interventore non titolato per il quale non si sia perfezionato il riconoscimento (per effetto di contestazione del debitore o anche per un vizio procedurale, quale l’omessa notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza) ed avente quindi diritto all’accantonamento delle somme a lui spettanti, ma pur sempre in forme, tempi e condizioni ulteriormente specificati dalla normativa.
p.7. – Le considerazioni sin qui svolte denotano l’erroneita’ del diniego, da parte del tribunale di Vicenza, del diritto della – qui ricorrente – (OMISSIS) all’accantonamento delle somme collocabili in riparto; al contempo, rendono evidente che tale pure sussistente erroneita’ della conclusione della qui gravata sentenza non puo’ condurre all’accoglimento del ricorso, rivelandosi il rigetto dell’opposizione comunque – sebbene per differenti ragioni – conforme a diritto e imponendosi quindi la mera correzione della motivazione.
p.7.1. E’ decisivo rammentare, al riguardo, che nell’ordito codicistico disegnato dall’articolo 499 c.p.c., l’accantonamento delle somme in favore dell’intervenuto non titolato risulta espressamente subordinato ad una duplice condizione: in primis, la presentazione di una specifica istanza in tal senso da parte del creditore; in secondo luogo, la prova (necessariamente documentale, ad es. con la produzione dei relativi atti giudiziali) fornita dal creditore intervenuto di aver proposto, nei trenta giorni successivi alla udienza di verifica, l’azione per munirsi di titolo esecutivo, ovvero di avere intrapreso un giudizio (seppure a cognizione sommaria, quale, ad esempio, il procedimento monitorio) finalizzato all’accertamento del credito ed alla condanna del debitore al relativo adempimento.
Peraltro, l’accantonamento disposto nella ricorrenza di tali presupposti e’ a termine, cioe’ ha una durata circoscritta al periodo di tempo ritenuto dal giudice dell’esecuzione necessario affinche’ i predetti creditori possano munirsi di titolo, spatium temporis in ogni caso non superiore a tre anni.
p.7.2. Ora, mancato – nel caso dell’intervento tardivo, per la vista scelta volontaria del creditore – il riconoscimento del debitore esecutato avente efficacia surrogatoria del titolo esecutivo, si rende allora comunque necessario, affinche’ l’interventore non titolato possa beneficiare quanto meno dell’accantonamento prodromico alla distribuzione del ricavato, l’accertamento del credito fatto valere in via di intervento da compiersi, tuttavia, con le modalita’ ordinarie, cioe’ al di fuori dall’ambito del procedimento esecutivo: allo scopo (e per evidenti ragioni di celerita’ e speditezza), il legislatore impone all’interventore non titolato di promuovere l’azione finalizzata alla formazione di un titolo esecutivo entro trenta giorni dal realizzarsi (con l’udienza di verifica) del disconoscimento, dandone prova al giudice dell’esecuzione.
p.7.3. Orbene, nella vicenda de qua, la ricorrente non ha minimamente dedotto di avere, prima o dopo l’intervento, esperito un’azione tesa alla costituzione di un titolo esecutivo in danno del debitore esecutato, requisito indefettibile, come detto, della fattispecie costitutiva del diritto all’accantonamento: e, per di piu’, comportando il suo intervento tardivo – preclusivo del subprocedimento di verificazione endoprocessuale – un automatico disconoscimento, tanto essa aveva l’onere di fare entro i trenta giorni da quest’ultimo e, quindi, dalla data stessa dell’intervento tardivo.
Tale ultimo rilievo esclude in radice che l’intervento non titolato della (OMISSIS), quantunque – a differenza di quanto ritenuto dal tribunale – in origine ammissibile, potesse trovare qualsiasi soddisfazione nella procedura esecutiva da cui trae scaturigine la lite.
p.8. – In definitiva, il ricorso va rigettato, in applicazione de seguente principio di diritto: l’intervento di chi vanta un credito privilegiato e si trova in una delle condizioni previste dall’articolo 499 c.p.c., comma 1, il quale abbia luogo tardivamente rispetto ai termini fissati del medesimo articolo 499 c.p.c., comma 2 (e quindi dopo che sia stata tenuta l’udienza di autorizzazione alla vendita prevista, per l’espropriazione presso terzi, dagli articoli 530 e 551 c.p.c.), preclude l’attivazione del subprocedimento di verificazione previsto da quella norma e comporta che il credito si abbia per disconosciuto, ma non rende inammissibile l’intervento, prevalendo la disciplina dell’articolo 551 (o, per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e quelle immobiliari, rispettivamente quella degli articoli 528 o 566) c.p.c.: con la conseguenza che, per conseguire il diritto quanto meno all’accantonamento in sede di distribuzione, il creditore privilegiato, non titolato e interventore tardivo, deve presentare istanza in tal senso e dimostrare di avere agito, entro i trenta giorni dall’equipollente dell’udienza in cui avviene il mancato riconoscimento e quindi dalla data stessa dell’intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo mancantegli nei confronti dell’esecutato.
p.9. – Il ricorso va pertanto rigettato e la soccombente ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’.
p.10. – Deve peraltro trovare applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto – senza possibilita’ di valutazioni discrezionali (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del detto articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di (OMISSIS), liquidate in euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, accessori, C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, come modif. dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Leave a Reply