cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 novembre 2015, n. 45698

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del tribunale della liberta’ di NAPOLI in data 6/07/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Di Nardo M., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 6/07/2015, depositata in data 21/07/2015, il tribunale della liberta’ di NAPOLI rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse degli indagati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto l’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal GIP presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 10/06/2015; gli stessi, in particolare, risultano indagati per i reati di cui all’articolo 640 cpv. c.p. e Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quinquies, per i fatti meglio descritti nell’imputazione cautelare.

2. Hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a mezzo del comune difensore fiduciario cassazionista, impugnando la predetta ordinanza con cui deducono due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p.:

a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 27 c.p.p. e Decreto Legislativo n. 155 del 2012, articolo 9, (si censura l’ordinanza impugnata in quanto la competenza a giudicare spetterebbe al tribunale di Napoli Nord e non a quello di Santa Maria Capua Vetere; solo l’8/01/2014 risulterebbe protocollata la c.n.r. contenente la descrizione dei fatti del procedimento, mentre solo in data 6/0672014 il P.M. avrebbe proceduto all’iscrizione degli indagati nel r.g.n.r., sicche’, trattandosi di c.n.r. acquisita od iscritta dopo il 13/09/2013, data di istituzione del tribunale di Napoli Nord, sarebbe incompetente a giudicare il tribunale di S.M.C.V., che avrebbe dovuto quindi, ex articolo 27 c.p.p., trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso l’istituito nuovo Tribunale napoletano; a sostegno di tale assunto militerebbe la circostanza che, nella truffa a consumazione prolungata, il momento consumativo coincide con quello in cui e’ stata posta in essere l’ultima azione utile; non rileverebbe la circostanza, valorizzata nell’ordinanza, secondo cui prima del 13/09/2013, sarebbe stata eseguita una perquisizione presso gli uffici comunali di (OMISSIS));

b) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli articoli 121 e 273 c.p.p. e articolo 640 c.p. e Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quinquies, (l’ordinanza si fonderebbe su argomentazioni presuntive, poggiando sull’assunto secondo cui la mera registrazione di immagini aventi ad oggetto l’indebito utilizzo del badge dimostrerebbe l’assenza sul posto di lavoro e, dunque, sarebbe sufficiente ad integrare le fattispecie di reato contestate; diversamente, si sostiene in ricorso, le ipotesi di reato contestate presuppongono l’assenza dal posto di lavoro del soggetto per cui e’ registrata la timbratura posticcia, con la differenza che l’articolo 640 cpv. c.p. richiede anche il pregiudizio patrimoniale; in ordine alla prova dell’assenza dei dipendenti dal posto di lavoro, i giudici di merito avrebbero in sintesi ritenuto che l’avvenuta timbratura, se pure non consente di stabilire se il lavoratore comunque sia stato presente in ufficio, farebbe per cio’ solo presumere che non lo sia stato per l’intera giornata lavorativa; detta motivazione sarebbe illogica e giuridicamente inconferente, contrastando con i principi piu’ volte affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ nelle vicende connesse all’improprio utilizzo dei cartellini marcatempo che richiede, da un lato, la prova dell’assenza del lavoratore dal posto di lavoro negli orari e nei giorni in cui si registrano le timbrature irregolari e, dall’altro, l’esistenza di un pregiudizio economicamente apprezzabile legato ad un’assenza non risultante dalla timbratura superiore ai 15/30 minuti, cio’ che non emergerebbe nell’ordinanza impugnata; infine, si sostiene in ricorso che il tribunale del riesame non avrebbe motivato su una serie di circostanza ulteriori rappresentate dalle difese nella memoria depositata all’udienza camerale, in particolare laddove emergerebbe che tutti i dati di rilievo decisivi ai fini della cristallizzazione delle contestazioni sarebbero tratti dalle due telecamere installate in data 21/03/2013 all’interno della struttura comunale e non, invece dalla terza, installata il 17/04/2013, esterna alla struttura comunale medesima, sicche’ – deducono i ricorrenti – non essendo stata rilevata alcuna immagine dalla terza telecamera, non sarebbe stato rilevato l’allontanamento dal posto di lavoro degli impiegati per cui sono state denunciate le irregolarita’; ancora, si osserva, non sarebbero stati effettuati controlli incrociati sul posto di lavoro dalla PG al fine di verificare la presenza effettiva in servizio degli indagati, emergendo anche la mancata sincronizzazione degli orologi della macchina marcatempo con l’orologio delle telecamere; ancora, dal regolamento comunale acquisito al procedimento, emergerebbe la tolleranza di un’assenza dal posto di lavoro di 30 minuti, cio’ che renderebbe congrui persino i ritardi posti a base dell’assenza totale dal posto di lavoro; il modus operandi seguito avrebbe condotto alla descrizione di marchiane incongruita’ sugli orari di timbratura di alcuni degli indagati, per come richiamate all’ultima pagina del ricorso; conclusivamente, le predette carenze motivazionali avrebbero dovuto indurre a valutare in senso favorevole agli indagati il quadro indiziario).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

4. Deve premettersi che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo giudizio prognostico di “elevata probabilita’ di colpevolezza”, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiche’ di tipo “statico” e condotto, allo stato degli atti, sui soli elementi gia’ acquisiti dal pubblico ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent. n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995).

La specifica valutazione prevista in merito all’elevata valenza indiziante degli elementi a carico dell’accusato, che devono tradursi in un giudizio probabilistico di segno positivo in ordine alla sua colpevolezza, mira, infatti, a offrire maggiori garanzie per la liberta’ personale e a sottolineare l’eccezionalita’ delle misure restrittive della stessa.

Il contenuto del giudizio da farsi da parte del giudice della cautela e’ evidenziato anche dagli adempimenti previsti per l’adozione dell’ordinanza cautelare. L’articolo 292 c.p.p., come modificato dalla Legge n. 332 del 1995, prevedendo per detta ordinanza uno schema di motivazione vicino a quello prescritto per la sentenza di merito dall’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), impone, invero, al giudice della cautela sia di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, di indicare gli elementi di fatto da cui sono desunti e di giustificare l’esito positivo della valutazione compiuta sugli stessi elementi a carico, sia di esporre le ragioni per le quali ritiene non rilevanti i dati conoscitivi forniti dalla difesa, e comunque a favore dell’accusato (comma 2, lettera c) e c bis).

5. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, per “gravi indizi di colpevolezza” devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono di per se’ a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilita’ dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita’, fondando nel frattempo una qualificata probabilita’ di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, dep. 22/11/1995, Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep. 03/07/2000, Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora, Rv. 227511).

A norma dell’articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di una misura cautelare personale si applicano, tra le altre, le disposizioni contenute nell’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, (Sez. F, n. 31992 del 28/08/2002, dep. 26/09/2002, Desogus, Rv. 222377; Sez. 1, n. 29403 del 24/04/2003, dep. 11/07/2003, Esposito, Rv. 226191; Sez. 6, n. 36767 del 04/06/2003, dep. 25/09/2003, Grasso Rv. 226799; Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, dep. 24/11/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, dep. 25/05/2005, Cricchio, Rv. 232601). Si e’, al riguardo, affermato che, se la qualifica di gravita’ che deve caratterizzare gli indizi di colpevolezza attiene al quantum di “prova” idoneo a integrare la condizione minima per l’esercizio, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilita’, del potere cautelare, e si riferisce al grado di conferma, allo stato degli atti, dell’ipotesi accusatoria, e’ problema diverso quello delle regole da seguire, in sede di apprezzamento della gravita’ indiziaria ex articolo 273 c.p.p., per la valutazione dei dati conoscitivi e, in particolare, della chiamata di correo (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, dep. 31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598).

Relativamente alle regole da seguire, questo Collegio ritiene che, alla stregua del condivisibile orientamento espresso da questa Corte, dell’articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, nel delineare i confini del libero convincimento del giudice cautelare con il richiamo alle regole di valutazione di cui all’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, pone un espresso limite legale alla valutazione dei “gravi indizi”.

6. Si e’, inoltre, osservato che, in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimita’ e’ limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del A 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).

7. Il detto limite del sindacato di legittimita’ in ordine alla gravita’ degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare “in concreto” la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

Peraltro, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, “l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell’altro” (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685).

8. Premesso quanto sopra – e osservato che il perimetro del sindacato di questa Corte e’ delimitato dall’impugnazione rivolta esclusivamente in ordine alla ritenuta gravita’ indiziaria per i delitti contestati, non investendo i ricorsi l’ordinanza nella parte in cui conferma la misura emessa dal GIP sotto il profilo delle esigenze cautelari – ritiene il Collegio che la stretta connessione dei profili di doglianza di cui al secondo motivo di ricorso e le censure che questi muovono all’ordinanza impugnata ne consente il loro esame congiunto (quanto al primo motivo, v. 9 infra).

Ed invero, tutti i profili di doglianza di cui al secondo motivo di ricorso evocano sia il vizio di violazione di legge che quello vizio motivazionale ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), riconducendone la rilevanza al procedimento logico – giuridico con cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistere la configurabilita’ dei delitto di cui all’articolo 640 cpv. c.p. e Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55, e l’individuale ascrivibilita’ degli stessi agli indagati, sicche’ anche il denunciato vizio di violazione di legge non puo’ non riverberarsi sul percorso logico-argomentativo espresso nella motivazione dell’ordinanza.

Ritiene il Collegio che l’impugnazione proposta dagli indagati debba dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza in quanto, con il ricorso, gli stessi, piu’ che prospettare un vizio di motivazione, chiedono a questa Corte di operare una lettura del materiale indiziario in senso piu’ favorevole alla difesa, operazione non consentita in questa sede.

Diversamente, il giudice del riesame ha sottoposto a valutazione quegli elementi su cui i ricorrenti fondano l’impugnazione di legittimita’, ritenendo che agli stessi potesse essere attribuita quella rilevanza necessaria per il superamento della soglia di gravita’ indiziaria prevista dalla legge per l’emissione dell’ordinanza custodiale.

9. Prima di esaminare il secondo motivo, puo’ procedersi all’esame del primo motivo, di ordine processuale, con cui si censura l’incompetenza territoriale del tribunale di S.M.C.V. indicando la competenza del nuovo Tribunale di Napoli Nord per le ragioni dianzi esposte in sede di illustrazione del motivo. Il tribunale del riesame, sul punto, motiva ricordando che l’indagine aveva preso impulso da un’informativa 20/01/2013 redatta da militari dell’Arma dei CC di (OMISSIS) che illustrava le risultanze di un controllo effettuato in data 16/01/2013 presso gli uffici comunali, appurando che alcuni dipendenti del Comando di P.M. e alcuni lavoratori socialmente utili che ivi prestavano la loro attivita’, pur avendo registrato l’ingresso attraverso il badge in loro possesso, non erano fisicamente presenti; all’esito del sopralluogo era stata accertata l’assenza dal servizio di alcuni dipendenti comunali ed LSU, nonostante le macchinette marcatempo lo indicassero presenti, con conseguente predisposizione di un servizio di videoriprese apposte in prossimita’ delle macchinette marcatempo, dal 21/03 al 17/05/2013, periodo in cui va ricondotta la vicenda processuale in esame; ne conseguirebbe, per i giudici del riesame, l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa, in quanto l’operativita’ del Tribunale di Napoli Nord e’ successiva al settembre 2013, in riferimento ai soli procedimenti penali iscritti da tale data in poi, laddove, invece, nel caso in esame l’acquisizione della notizia di reato e’ avvenuta con il deposito dell’informativa del 20/01/2013, con la conseguenza che la c.n.r. era iscritta presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.M.C.V. prima del settembre 2013, anche se l’unico nominativo iscritto era quello di (OMISSIS), iscrizione del 30/01/2013.

9.1. Il Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 9, comma 2 quinquies, (recante Nuova organizzazione dei tribunali ordinari’ e degli uffici del pubblico ministero, a norma della Legge 14 settembre 2011, n. 148, articolo 1, comma 2: pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2012, n. 213, S.O.), prevede che “l’istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2 bis alla data di cui all’articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, e’ stata formulata la proposta al tribunale. Il cit. articolo 9, comma 2 bis (inserito dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, articolo 8, comma 1, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 14 del 2014, articolo 14, comma 1), prevede, per quanto di interesse, che “I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato e’ acquisita o e’ pervenuta agli uffici del pubblico ministero”; il, Decreto Legislativo n. 155 del 2012, articolo 11, comma 2, rilevante agli effetti della data di operativita’ dell’istituito tribunale di Napoli Nord, prevede poi che “2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, dunque, essendo entrato in vigore il predetto decreto il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ossia il 13/09/2012), l’operativita’ del tribunale di Napoli Nord e’ quella del 13/09/2013. Orbene, questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che in tema di competenza, ai fini della applicazione delle disposizioni introdotte con i Decreto Legislativo n. 155 del 2012 e Decreto Legislativo n. 156 del 2012 in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si considerano gia’ “pendenti” davanti al tribunale che costituisce sede principale, con conseguente attribuzione della regiudicanda alla sua cognizione, i procedimenti penali relativi a notizie di reato acquisite o pervenute agli uffici del pubblico ministero presso di esso entro il 13 settembre 2013, data di efficacia del Decreto Legislativo n. 155 del 2012, come chiarito dalla disposizione interpretativa contenuta nel Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, articolo 8 (Sez. 1, n. 20344 del 08/04/2014 – dep. 15/05/2014, Confl., comp. in proc. Gagliardo, Rv. 259799; Sez. 1, n. 34750 del 11/07/2014 – dep. 07/08/2014, Confl., comp. in proc. De Vizia e altri, Rv. 260645; Sez. 1, n. 41757 del 16/09/2014 – dep. 07/10/2014, Confl., comp. in proc. c/ Ignoti, Rv. 260934). In tutti e tre i casi oggetto di esame, in applicazione del principio, questa Corte ha dichiarato la competenza del tribunale costituente sede principale del circondario al quale spettava la cognizione del procedimento al momento della ricezione della notizia di reato, anche se il Comune nel quale erano stati commessi i fatti, per effetto del Decreto Legislativo n. 155 del 2012, e con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, era stato poi compreso nel circondario di altro tribunale.

Orbene, nel caso in esame, i ricorrenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale di S.M.C.V. indicando quale A.G. competente quella di Napoli Nord in base all’assunto che la c.n.r. risulterebbe essere stata protocollata in data 8/01/2014 e che solo in data 6/06/2014 il P.M. avrebbe proceduto ad iscrivere i nominativi degli indagati nel r.g.n.r., dunque in data successiva al 13/09/2013.

La censura difensiva appare, ictu oculi, infondata, posto che corretto e’ quanto argomentato dai giudici del riesame del tribunale di NAPOLI secondo cui in data 20/01/2013 venne acquisita la prima informativa di reato dei Carabinieri che rendevano noti gli esiti del controllo eseguito dai CC presso gli uffici comunali di (OMISSIS) il precedente 16/01/2013, con la conseguente esclusione della competenza del tribunale di Napoli Nord atteso che l’acquisizione della c.n.r. sarebbe pervenuta in data antecedente al settembre 2013.

La lettera della legge, sul punto, non lascia adito a dubbi interpretativi, posto che e’ la data di acquisizione della notitia criminis (o in cui e’ pervenuta la c.n.r.) ad essere stata individuata dal Legislatore – in particolare dal Decreto Legislativo n. 155 del 2012, articolo 9, comma 2 bis – quale discrimen al fine della individuazione del momento della “pendenza” del procedimento penale e, dunque, ai fini dell’individuazione del tribunale di nuova istituzione come competente territorialmente. E, poiche’, come evidenziato dal tribunale del riesame, la prima informativa venne acquisita in data 20/01/2013, non rileva la circostanza per la quale la notitia criminis venne acquisita solo in data 8/01/2014 (o che l’iscrizione dei nominativi degli indagati – ovviamente diversi dalla (OMISSIS) – venne effettuata in data 6/06/2014), per effetto del chiaro disposto del combinato disposto del comma 2 bis e del comma 2 quinquies citati, in quanto il procedimento penale era da considerarsi pendente dal gennaio 2013, dunque in epoca antecedente al 13/09/2013, con conseguente esclusione della competenza del tribunale di Napoli Nord.

La disciplina transitoria di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 2014, articolo 8, che ha integrato il precedente Decreto Legislativo n. 155 del 2012, articolo 9, con l’inserimento tra gli altri del comma 2 bis e 2 quinquies, gia’ sopra trascritti, ha riconosciuto dunque il criterio discriminante della pendenza dei procedimenti penali ai fini dell’individuazione, in relazione al tempo di avvio delle indagini preliminari, dell’ufficio giudiziario competente, e cio’ in coerenza con i principi tempus regit actum e della perpetuano iuridictionis che governano la successione nel tempo delle norme processuali; del resto, la chiara indicazione contenuta nel citato comma 2 bis (I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato e’ acquisita o e’ pervenuta agli uffici del pubblico ministero), esclude che possano aver rilievo eventuali atti successivi quali l’invio della c.d. informativa riassuntiva o l’iscrizione del nominativo degli indagati nel r.g.n.r. in date successive al settembre 2013, posto che e’ lo stesso Legislatore ad essersi riferito, al fine dell’individuazione del momento della pendenza del procedimento penale, ad un momento ben preciso, la cui rilevanza formale e’ in equivoca, costituito o dalla “acquisizione” o dal “pervenimento” della notizia di reato, da individuarsi processualmente in quella che, ex articolo 347 c.p.p., e’ la c.d. notitia criminis che genera tre effetti: a) determina il passaggio dalla funzione di polizia di sicurezza a quella di polizia giudiziaria, spostando l’indagine dalla ricerca di eventuali reati che possono essere commessi, su di “un” reato ravvisabile dall’informazione acquisita; b) determina l’obbligo per la polizia giudiziaria di informare il P.M.; c) impone a quest’ultimo di provvedere all’immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato. Trattasi, cioe’, dell’atto con cui la P.G. investe l’autorita’ giudiziaria della notizia di reato acquisita -comunemente definita l'”informativa” – la quale deve precisare gli elementi essenziali del fatto, nonche’ gli elementi di prova e le attivita’ compiute.

IO. Puo’ quindi procedersi all’esame del secondo motivo di ricorso, con cui vengono svolte censure di violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla sussistenza del fumus dei reati per cui si procede, come da illustrazione del relativo motivo dianzi descritta.

Osserva, sul punto, il Collegio che condizione generale per l’emissione di qualsiasi provvedimento cautelare e’ la sussistenza di gravi indizi che, quantitativamente e qualitativamente valutati nella loro essenza e nella loro coordinazione logica, resistano a interpretazioni alternative e conducano a ritenere in modo altamente probabile, pur senza raggiungere la certezza propria del giudizio di cognizione, che il reato per cui si indaga sia attribuibile all’imputato (Sez. 1, n. 4117 del 06/07/1995 – dep. 21/09/1995, Franzese e altro, Rv. 202435; nella specie, gli elementi valutati dal tribunale, secondo una valutazione prognostica tipicamente di merito, risultavano idonei a superare la soglia di gravita’ indiziaria richiesta dall’articolo 273 c.p.p. per la conferma della misura custodiale).

E’ questo quanto avvenuto nel caso in esame, avendo dato scrupolosamente conto il tribunale del riesame della esistenza di quella gravita’ indiziaria rispetto ad ambedue le imputazioni cautelari contestate nei fatti oggetto di indagine.

Ed invero, dall’ordinanza impugnata e dal provvedimento del GIP la cui motivazione si salda reciprocamente con quella dell’ordinanza gravata, i cui contenuti vengono condivisi dal tribunale della liberta’, e’ sinteticamente emerso:

a) che dall’attivita’ di controllo operata attraverso l’installazione delle due videocamere nascoste nelle vicinanze delle due timbratrici installate all’ingresso del Comune di (OMISSIS) per rilevare l’ingresso e l’uscita dei dipendenti comunali e degli L.S.U. impiegati presso il predetto Comune (registrazioni protrattesi per due mesi circa, dal 21/03 al 17/05/2013) era emerso che un nutrito gruppo di dipendenti comunali aveva approntato un sistema di scambi reciproci dei badge personali, alcuni registrando in ingresso o in uscita non solo il proprio badge ma anche quello di altri colleghi, in modo da farli risultare presenti ad inizio e fine lavoro;

b) che i gruppi erano composti da due o piu’ dipendenti che vicendevolmente si scambiavano il badge per la rilevazione delle presenze per conto dei colleghi assenti, ed altri sistematicamente entravano ed uscivano dalla sede di lavoro timbrando non solo il badge personale ma contestualmente utilizzavano altri 3 o 4 badges dei colleghi;

c) che dall’esame individuale della posizione di tutti gli attuali ricorrenti, era emerso che tale condotta era stata tenuta reiteratamente (in particolare, gli scambi sono descritti nell’ordinanza impugnata tra i gruppi: (OMISSIS) – (OMISSIS); (OMISSIS) – (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) – numerosi altri RSU);

d) che, al fine di effettuare gli opportuni riscontri incrociati, erano stati acquisiti anche i tabulati relativi alla presenze dei dipendenti coinvolti, gli statini paga e le effigi fotografiche, al fine di confrontarle con quelle estrapolate dai filmati;

e) che, in particolare, il riscontro effettuato sui cartellini marcatempo, aveva evidenziato che nelle date soggetto di osservazione risultavano numerose obliterazioni in entrata ed in uscita falsamente effettuate vicendevolmente dai predetti indagati, cosi’ consentendo agli stessi eludere il controllo sull’orario di ingresso e godere della retribuzione pur se assenti dal luogo di lavoro, assenza che si protraevano per un considerevole lasso di tempo, peraltro reiterandosi la condotta con notevole frequenza, pur nel limitato periodo di osservazione durato meno di due mesi ed anche successivamente la scoperta delle telecamere avvenuta il 16/04/2015 da parte di due L.S.U..

10.1. Quanto, poi, alla qualificazione giuridica dei fatti, il tribunale del riesame, nel condividere l’impostazione del GIP nell’ordinanza genetica, riteneva sussistere sia il delitto di truffa aggravata ex articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, che quello di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 55 quinquies.

10.2. In ordine al primo reato, il tribunale del riesame ha rilevato che in ragione della funzione autocertificativa che la timbratura del cartellino elettronico assume in punto di rispetto degli orari di lavoro e dell’espletamento in concreto delle proprie mansioni, qualsiasi condotta manipolativa delle risultanze di quella attestazione e’ di per se’ idonea a trarre in inganno l’amministrazione presso la quale presta servizio in merito alle circostanze di fatto che quella attestazione e’ intesa a dimostrare, ossia la presenza del dipendente sul luogo di lavoro; l’indebito utilizzo dei badges, con le modalita’ dianzi descritte, configura, quindi, per il tribunale, quegli artifici e raggiri che compongono l’elemento materiale del reato di truffa aggravata ai danni dell’Ente pubblico, non potendosi dubitare, per i giudici della cautela, della ricorrenza del danno, essendo certamente da ritenersi come “economicamente apprezzabili” i periodi di assenza, soprattutto alla luce dell’allarmante reiterazione della condotta tenuta; su tale ultimo profilo, in particolare, i giudici del tribunale della liberta’, evidenziano come proprio l’evidente ingiustificato protrarsi delle predette condotte di marcatura in orari in cui gli indagati erano assenti dal posto di lavoro, necessariamente ha prodotto un danno patrimoniale per l’ente, chiamato a retribuire una frazione della prestazione giornaliera che in effetti non era stata effettuata, con ulteriore danno patrimoniale e d’immagine conseguente alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo, rimasto cosi’ sguarnito della corrispondente unita’ di lavoro; l’apprezzabilita’ del danno, peraltro, emergerebbe proprio dal carattere quasi quotidiano del raggiro e dal numero di ore lavorative evase, non ostando alla configurabilita’ del reato la difficolta’ di quantificazione del danno atteso che, nella specie, osserva il collegio cautelare, non puo’ porsi in dubbio la rilevanza economica dello stesso ne’ appare rilevate l’omessa quantificazione del danno determinabili in termini monetari nel corso del procedimento.

A cio’ va aggiunto quanto correttamente argomentato dal collegio cautelare circa, da un lato, la irrilevanza della mancata verifica dell’assenza del singolo dipendente dal posto di lavoro ovvero all’assenza giustificata dallo svolgimento di attivita’ lavorativa in altra sede, atteso che la contestazione riguarda l’assenza al momento della timbratura; dall’altro, irrilevante il tribunale del riesame ha considerato la circostanza che nel corso della giornata la P.G. operante non abbia verificato se i soggetti in favore dei quali i complici avevano timbrato il cartellino informatico, fossero al lavoro o meno, essendo invero significativa la circostanza che al momento della timbratura elettronica il dipendente, il cui badge veniva utilizzato dal complice di turno per attestarne la presenza, non fosse stato presente, circostanza quindi che veniva attestata falsamente.

Trattasi di argomentazioni del tutto condivisibili, immuni da vizi logici e conformi del resto alla giurisprudenza di questa Corte, essendosi piu’ volte affermato in consimili ipotesi che la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, e’ condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed e’ dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (Sez. 2, n. 34210 del 06/10/2006 – dep. 12/10/2006, Buttiglieri, Rv. 235307): e sull’apprezzabilita’ economica, i giudici della cautela di sono soffermati evidenziando come, proprio la reiterazione quasi giornaliera della condotta destinata a celare l’assenza dal lavoro, non poteva non provocare un danno economico apprezzabile all’Amministrazione. A cio’ peraltro va aggiunto, osserva il Collegio, come sia priva di pregio l’obiezione difensiva fondata sulla possibilita’ che sembrerebbe riconosciuta dal regolamento comunale (censura, peraltro, inammissibile, in quanto implicante un accertamento di fatto, che sfugge all’ambito cognitivo di questa Corte) di una “tolleranza” di 30 minuti dal luogo di lavoro, atteso che, da un lato, cio’ che si contesta agli indagati non e’ solo l’assenza dal luogo di lavoro ma anche, e soprattutto, la modalita’ truffaldina impiegata per garantirsi piena liberta’ di movimento nell’arco della giornata lavorativa avvalendosi della compiacente collaborazione degli altri colleghi disponibili alla marcatura, scambiandosi reciprocamente i badges per coprirsi a vicenda, con cadenza quasi quotidiana, donde non puo’ ragionevolmente dubitarsi sia dell’apprezzabilita’ economica che l’assenza ha comportato per ciascuna posizione (peraltro dettagliatamente descritta, senza che abbiano pregio le doglianze difensive sulla presunta mancata prova dell’assenza dal luogo di lavoro che sarebbe comprovata da elementi probatori la cui valutazione, peraltro, come gia’ evidenziato in precedenza, richiederebbe a questa Corte lo svolgimento di apprezzamenti fattuali che, lo si ricorda, esulano dalla giurisdizione di legittimita’) sia della attribuibilita’ delle condotte ai singoli indagati.

10.3. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto alla residua imputazione cautelare (Decreto Legislativo n. 165 del 2011, articolo 55 quinquies), in relazione alla quale i giudici del riesame evidenziano come la predetta fattispecie, a differenza della truffa, si consuma con la mera falsa attestazione della presenza in servizio attraverso un’alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze; in relazione a tale fattispecie, e’ evidente che il comportamento fraudolento dei dipendenti, esplicantesi proprio nell’irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze, costituisce prova della mancata erogazione della prestazione lavorativa, quantomeno nell’arco temporale in cui il cartellino marcatempo viene utilizzato da soggetti che non ne sono i titolari, come avvenuto nel caso in esame.

Anche sotto tale profilo, l’ordinanza non merita censura, essendo giuridicamente corretta la configurabilita’ del delitto previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, non essendovi peraltro dubbio in ordine alla configurabilita’ del concorso materiale delle due fattispecie penali, desumibile dalla volonta’ dello stesso legislatore (come si evince dall’inciso contenuto nell’articolo 55 quinquies, comma 1: “Fermo quanto previsto dal codice penale”), che – anche in applicazione dell’articolo 15 c.p. per come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 – dep. 19/01/2011, Giordano ed altri, Rv. 248864) – consente di ritenere configurabile il concorso tra la fattispecie di truffa aggravata e quella di false attestazioni o certificazioni, posto che e’ lo stesso legislatore a prevedere l’applicazione congiunta della fattispecie penale di cui all’articolo 55 quinquies con quelle previste dal codice penale, essendo evidente, quindi, la congiunta applicabilita’ anche della previsione sanzionatoria dell’articolo 640 c.p., comma 2, n. 1.

11. Conclusivamente, quindi, con l’impugnazione i ricorrenti chiedono a questa Corte di operare una lettura del materiale indiziario in senso piu’ favorevole alla difesa, non considerando, invece, che l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali, come ad esempio, quando offre una personale lettura di alcune conversazioni telefoniche, cio’ che implicherebbe una valutazione di fatto non consentita in questa sede (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 – dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

Va peraltro ribadito, ancora una volta, che la valutazione del peso probatorio degli indizi e’ compito del giudice di merito e, in sede di legittimita’, tale valutazione puo’ essere contestata soltanto sotto il profilo della manifesta illogicita’ della motivazione (Sez. 1, n. 3017 del 17/05/1995 – dep. 22/06/1995, Modafferi, Rv. 201732), tale dovendosi intendere quella frattura logica evidente tra una premessa, o piu’ premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, vizio non rilevabile quanto all’impugnata ordinanza (v., tra le tante: Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999 – dep. 23/07/1999, Commisso ed altri, Rv. 215132).

Ne’, infine, rileva quanto dedotto dagli stessi ricorrenti circa la necessita’ di valutare in loro favore i presunti elementi di equivocita’ indiziaria. Ed infatti, proprio la sentenza citata dalla difesa nel ricorso (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013 – dep. 08/07/2013, Cardella, Rv. 256657), afferma chiaramente come in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’articolo 273 c.p.p. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per se’, a provare oltre ogni dubbio la responsabilita’ dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita’, fondando nel frattempo una qualificata probabilita’ di colpevolezza. La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de libertate, deve quindi condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilita’ dell’incolpato, ma e’ necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, e’ ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. E cio’ e’ quanto e’ avvenuto nel caso in esame.

12. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

All’inammissibilita’ segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00) ciascuno.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente dispositivo sia trasmessa all’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici a norma del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, articolo 70.

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