Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 18 novembre 2015, n. 45726

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario – Presidente

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – rel. Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) spa;

avverso il decreto di archiviazione emesso in data 1.10.2014 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma;

visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Luigi Agostinacchio;

letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo il rigetto del corso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto emesso l’1.10.2014 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma era dichiarata inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione del PM relativa al procedimento penale nei confronti di (OMISSIS), indagato per il reato di cui all’articolo 640 cod. pen.; opposizione presentata nell’interesse di (OMISSIS) quale responsabile del (OMISSIS) della (OMISSIS) s.p.a..

Il Gip disponeva di conseguenza l’archiviazione del procedimento, ordinando la restituzione degli atti al PM.

Evidenziava a riguardo che era stata omessa da parte dell’opponente l’indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive che si richiedeva fossero svolte dal PM e che comunque i fatti denunciati riguardavano una vicenda di esclusiva rilevanza civilistica, poiche’ le argomentazioni addotte nell’atto di opposizione attenevano all’ingiustizia sostanziale del negozio giuridico posto in essere dall’indagato ma non sovvertivano il dato obiettivo della regolarita’ formale del negozio stesso, con conseguente impossibilita’ di ravvisare responsabilita’ penale.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della (OMISSIS) s.p.a. sulla base di un unico motivo: inosservanza e mancata applicazione ex articolo 606, lettera b) e c) dell’articolo 410 c.p.p., comma 3 e articolo 409 c.p.p., commi 2, 3 e 4.

Lamenta in particolare la societa’ ricorrente la mancanza di motivazione relativamente alla irrilevanza o superfluita’ delle investigazioni suppletive indicate e la violazione sostanziale del diritto al contraddittorio, avendo il giudice disposto l’archiviazione con il rito c.d. de plano cosi’ impedendo alla persona offesa di partecipare all’udienza camerale ex articolo 409 cod. proc. pen..

3. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

L’opposizione da parte della persona offesa, alla richiesta di archiviazione puo’ essere ritenuta inammissibile, ai sensi dell’articolo 410 cod. proc. pen., comma 2, non soltanto quando non contenga le indicazioni prescritte dal comma 1 del citato articolo, ma, in applicazione di un principio generale ricavabile dalla logica del sistema, anche quando dette indicazioni si risolvano, prima facie, nella proposizione di temi e mezzi di prova manifestamente superflui, non pertinenti o irrilevanti (Cass. sez. 4, sentenza 12.07.2006 n. 32788).

Nel caso di specie il giudice ha evidenziato che la vicenda denunciata ha una esclusiva rilevanza civilistica e che ulteriori indagini erano di conseguenza inutili: l’affermazione di superfluita’ non e’ stata formulata sulla base di una valutazione prognostica dell’esito della “investigazione suppletiva” e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, ma dalla circostanza che, in un contesto ben delimitato nelle sue caratteristiche in fatto, tali indicazioni non erano a priori idonee ad incidere sulla rilevanza penale della fattispecie.

3. La truffa prospettata ai danni di (OMISSIS) e’ stata denunciata nei seguenti termini.

(OMISSIS), in qualita’ di legale rappresentante dell’Associazione Culturale ” (OMISSIS)”, aveva stipulato con (OMISSIS) s.p.a. un contratto mediante il quale aveva ottenuto, nel luglio del 2012, l’attivazione di due utenze telefoniche e la consegna di altrettanti apparati telefonici. Al termine del primo bimestre aveva inviato alla (OMISSIS) copia di un bollettino postale attestante il pagamento della prima fattura (d’importo pari a euro 500,36), mai accreditato si’ che la ricevuta era stata ritenuta contraffatta. Poiche’ il cliente continuava ad usufruire degli apparati ricevuti e del servizio di telefonia senza versare il corrispettivo dovuto contrattualmente, la (OMISSIS) “risolveva il contratto con un ammanco complessivo di 2.314,19 euro, corrispondenti alle fatture emesse e mai onorate nonche’ al valore dei due apparati”.

4. Cio’ premesso, il giudice nel provvedimento impugnato ha ritenuto che i fatti denunciati “attengono in realta’ all’ingiustizia sostanziale del negozio giuridico posto in essere dall’indagato ma non riescono a sovvertire il dato obiettivo che il negozio appare formalmente regolare”.

Il rilievo e’ pertinente.

La cosiddetta truffa contrattuale ricorre infatti in tutti i casi nei quali l’agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per cio’ tragga in inganno il soggetto passivo che e’ indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando peraltro lo squilibrio oggettivo delle prestazioni (ex multis Cass. Sez. 2 sent. N. 18778 del 25.03.2014 – dep. 7.05.2014 – rv. 259964).

Nel caso in esame la (OMISSIS) non lamenta alcun artificio o raggiro nella fase precontrattuale e di conclusione del contratto, avvenuta nel libero mercato e previa reciproca valutazione di convenienza, indicando nell’inadempimento persistente del cliente all’obbligo di versare il corrispettivo pattuito gli estremi della condotta ingannevole. La falsa rappresentazione della realta’ materiale sarebbe consistita in particolare nell’invio di una ricevuta di versamento non veritiera, circostanza che incide comunque sul piano dell’obbligazione rimasta inadempiuta e che giustifica il ricorso alla tutela di natura esclusivamente civile prevista per la parte adempiente (risulta infatti che la (OMISSIS) abbia attivato lo strumento di autotutela della risoluzione di diritto del contratto con richiesta di risarcimento del danno).

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000.00 alla cassa delle ammende.

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